Art. 7 Accesso ai contributi Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che intendono accedere ai contributi di cui agli articoli 1 e 4 del presente decreto presentano apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, esclusivamente per via telematica, nei termini e con le modalita' stabiliti dai rispettivi bandi annuali di cui all'art. 8.