Art. 8 
 
               Bandi per l'assegnazione dei contributi 
 
  Con  decreti  del  Capo  del  Dipartimento  per  l'informazione   e
l'editoria sono emanati annualmente i bandi  per  l'assegnazione  dei
contributi di cui all'art. 1 e all'art. 4. 
  Nei bandi di cui al comma 1 sono stabiliti i termini e le modalita'
per l'invio delle domande e sono indicati i  criteri  di  ammissione,
secondo quanto prescritto dal presente decreto,  nonche'  le  risorse
disponibili, definite secondo il procedimento di cui all'art. 9. 
  Nei medesimi bandi, inoltre, e' indicato, sulla base delle  risorse
annualmente disponibili e del numero  delle  istituzioni  scolastiche
legittimate a presentare  la  domanda,  l'importo  per  il  quale  e'
assicurato, a ciascuna istituzione scolastica richiedente in possesso
dei requisiti prescritti, il rimborso  della  spesa  sostenuta  nella
misura massima consentita del 90 per cento della stessa. 
  I bandi di cui al comma l sono pubblicati sul sito del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria e del Ministero dell'istruzione.