Art. 8 Bandi per l'assegnazione dei contributi Con decreti del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono emanati annualmente i bandi per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 e all'art. 4. Nei bandi di cui al comma 1 sono stabiliti i termini e le modalita' per l'invio delle domande e sono indicati i criteri di ammissione, secondo quanto prescritto dal presente decreto, nonche' le risorse disponibili, definite secondo il procedimento di cui all'art. 9. Nei medesimi bandi, inoltre, e' indicato, sulla base delle risorse annualmente disponibili e del numero delle istituzioni scolastiche legittimate a presentare la domanda, l'importo per il quale e' assicurato, a ciascuna istituzione scolastica richiedente in possesso dei requisiti prescritti, il rimborso della spesa sostenuta nella misura massima consentita del 90 per cento della stessa. I bandi di cui al comma l sono pubblicati sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Ministero dell'istruzione.