Art. 8 Disposizioni attuative 1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, su proposta del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo definisce le indicazioni operative per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente delibera.