Art. 8 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Entro centottanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  delibera,  su  proposta  del  direttore  generale  per   la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione   internazionale,   il   Comitato   congiunto   per   la
cooperazione allo sviluppo definisce le indicazioni operative per  lo
svolgimento delle attivita' previste dalla presente delibera.