Art. 10
Avvio del procedimento
1. La contestazione dell'addebito e' effettuata dal dirigente
mediante comunicazione di avvio del procedimento. Essa e' inviata al
soggetto responsabile, al whistleblower e, se diverso da
quest'ultimo, al soggetto che ha effettuato la comunicazione.
2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle
disposizioni violate e delle sanzioni comminabili all'esito del
procedimento;
c) il termine non superiore a centottanta giorni per la
conclusione del procedimento, decorrente dalla comunicazione di avvio
del procedimento, fermi restando i casi di sospensione disciplinati
nel presente regolamento;
d) il responsabile del procedimento;
e) l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti;
f) la facolta' di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte
e documenti nonche' la richiesta di audizione presso l'ufficio e il
termine entro cui possono essere presentati;
g) la casella di posta elettronica certificata (Pec), presso la
quale effettuare le comunicazioni all'Autorita' relative al
procedimento sanzionatorio, e l'invito a comunicare, con il primo
atto utile, l'indirizzo Pec, presso la quale il soggetto responsabile
intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al
procedimento.
3. In ragione di un rilevante numero di destinatari la
comunicazione personale di cui al comma 2 puo' essere sostituita da
modalita' di volta in volta stabilite dall'Autorita', nel rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
4. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza
bimestrale, l'elenco dei procedimenti sanzionatori avviati ai sensi
del presente articolo.