Art. 11
Istruttoria
1. I soggetti ai quali e' stata inviata la contestazione
dell'addebito, mediante comunicazione dell'avvio del procedimento, ai
sensi dell'art. 10, comma 1, hanno facolta' di:
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle
modalita' e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli
atti;
b) presentare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
della contestazione dell'addebito, memorie scritte, documenti e
deduzioni, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto
del procedimento;
c) formulare istanza di audizione innanzi all'ufficio entro
trenta giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito.
2. Il termine di cui alla lettera b) puo' essere prorogato, per una
sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito
di motivata richiesta dei soggetti cui la comunicazione e' stata
inviata.
3. Il responsabile del procedimento puo' richiedere ulteriori
informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e' stato
comunicato l'avvio del procedimento nonche' a coloro che possono
fornire informazioni utili per l'istruttoria, anche avvalendosi
dell'ufficio ispettivo dell'Autorita', della Guardia di finanza,
ovvero dell'Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Le richieste di cui al comma 3 sono formulate per iscritto e
indicano:
a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti
richiesti;
b) il termine per l'adempimento che, tenuto conto dell'urgenza,
della quantita' e qualita' delle informazioni e dei documenti
richiesti, e' non inferiore a cinque giorni e non superiore a trenta
giorni. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta e per
un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata
richiesta del soggetto destinatario della richiesta.
I documenti di cui e' richiesta l'esibizione sono forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione
di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere forniti
in originale o copia conforme.
5. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti
possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o
ispezioni, rendendole note all'interessato e verbalizzando le
medesime.
6. Ferma restando la garanzia del diritto di difesa, l'attivita'
difensiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio si svolge nel
rispetto del principio della leale collaborazione delle parti con
l'Autorita'. La produzione di documentazione inutilmente
sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente
dilazionata, puo' costituire elemento di valutazione negativo del
grado di cooperazione del soggetto responsabile con l'Autorita'.
7. L'accesso agli atti del procedimento avviene mediante istanza
all'ufficio nel rispetto delle modalita' e dei termini previsti dal
«regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti
dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241». Sono
sottratte all'accesso le segnalazioni, ai sensi dell'art. 54-bis,
comma 4.