Art. 13
Conclusione della fase istruttoria
1. L'ufficio, esaminata la documentazione acquisita agli atti puo':
a) proporre al Consiglio l'archiviazione del procedimento,
qualora non ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per
l'irrogazione della sanzione;
b) proporre al Consiglio la declaratoria di nullita' delle misure
ritorsive e l'irrogazione della sanzione amministrativa,
c) fuori dai casi di cui alle lettere a) e b) e solo qualora nel
corso della fase istruttoria emergano elementi che configurino una
diversa qualificazione giuridica dei fatti ovvero dell'addebito
rispetto a come individuata nella contestazione di cui all'art. 10,
comunica gli elementi di novita' emersi dall'istruttoria ai soggetti
di cui all'art. 10, comma 1, assegnando un termine non superiore a
dieci giorni per eventuali controdeduzioni.
2. Qualora le parti nelle controdeduzioni chiedano di essere
auditi, il dirigente puo' disporre l'audizione ai sensi dell'art. 12,
laddove strettamente necessario ai fini del completamento
dell'istruttoria.
3. Le controdeduzioni scritte previste al comma 1, lettera c)
replicano sinteticamente alle considerazioni dell'ufficio. Qualora,
in presenza di motivate ragioni, superino le 15 pagine, esse
riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive
presentate.