Art. 14
Fase decisoria
1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e di
diritto, sottopone la questione al Consiglio che puo':
a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica
indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici
competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
b) convocare in audizione le parti, nonche' ogni altro soggetto,
pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti
utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale;
c) adottare il provvedimento finale
2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio puo' avere i
seguenti contenuti:
a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei
presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione
amministrativa pecuniaria
b) la declaratoria di nullita' delle misure ritorsive e
l'irrogazione della sanzione pecuniaria
3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lettera b) del presente
articolo sono indicati l'ammontare delle sanzioni comminate, le
modalita' e il termine entro il quale il pagamento delle sanzioni
deve avvenire.
4. Il provvedimento conclusivo del procedimento viene comunicato ai
soggetti di cui all'art. 10, comma 1. Nel caso di cui al comma 2,
lettera b) del presente articolo, viene informato anche il RPCT
dell'amministrazione cui appartiene il soggetto responsabile.