Art. 9
Pre-istruttoria
1. Acquisita la comunicazione, l'ufficio procede al suo preliminare
esame al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di
ammissibilita'/procedibilita'.
2. La comunicazione deve indicare a pena di inammissibilita':
a) la denominazione e i recapiti completi dell'interessato
nonche', se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata
presso cui l'Autorita' possa indirizzare eventuali comunicazioni;
b) l'autore della presunta violazione;
c) i fatti all'origine della comunicazione;
d) i documenti a sostegno comunicazione.
Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino
le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle
argomentazioni presentate.
3. La comunicazione e' considerata inammissibile e/o improcedibile
ed e' archiviata dal dirigente per i seguenti motivi:
a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto
idonei a giustificare accertamenti;
b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per
l'esercizio dei poteri sanzionatori dell'Autorita';
c) finalita' palesemente emulativa;
d) accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non
consentire la comprensione dei fatti, ovvero comunicazione corredata
da documentazione non appropriata o inconferente;
e) produzione di sola documentazione in assenza della
comunicazione;
f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della
comunicazione ai sensi del comma 2;
g) intervento dell'Autorita' non piu' attuale.
4. Laddove sia necessario acquisire informazioni, chiarimenti o
documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione,
l'ufficio puo' convocare in audizione i soggetti in possesso degli
stessi ovvero inviare loro una richiesta di integrazione documentale
con assegnazione di un termine, non superiore a trenta giorni, entro
il quale fornire riscontro. In tal caso, in virtu' del principio di
leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, la
produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata,
inconferente o ingiustificatamente dilazionata, puo' comportare
l'archiviazione ai sensi del comma 3.
5. Effettuata l'audizione, acquisita la documentazione necessaria e
completa ovvero decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del
comma 4, l'ufficio, entro il termine di novanta giorni, valuta gli
elementi a disposizione e procede:
a) all'archiviazione diretta della comunicazione ai sensi del
comma 3;
b) all'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.
10.
6. Su proposta dell'ufficio e in presenza di particolari e motivate
esigenze istruttorie, o in caso di estensione soggettiva od oggettiva
della vicenda oggetto di valutazione, il dirigente puo' decidere di
prorogare il termine di novanta giorni di cui al comma 5 per una sola
volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il responsabile
del procedimento comunica la proroga ai soggetti che hanno effettuato
la comunicazione.