Art. 20 
 
                       Comunicazione da parte 
                  del Procuratore della Repubblica 
 
  1. Il Procuratore della Repubblica competente, nel caso in cui  non
ricorrano le ipotesi previste dall'art. 4, comma 1, legge 24 novembre
1981, n. 689, comunica all'Autorita' che l'o.e.,  pur  essendo  stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e  629  del
codice penale, non ha denunciato i fatti  all'autorita'  giudiziaria.
Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata  nei  confronti  dell'imputato  nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando. 
  2. Il Procuratore della Repubblica competente  comunica,  altresi',
all'Autorita' le generalita' del soggetto che ha omesso la denuncia e
i dati identificativi dell'operatore economico.