Art. 20 Comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica 1. Il Procuratore della Repubblica competente, nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 4, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, comunica all'Autorita' che l'o.e., pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, non ha denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando. 2. Il Procuratore della Repubblica competente comunica, altresi', all'Autorita' le generalita' del soggetto che ha omesso la denuncia e i dati identificativi dell'operatore economico.