Art. 21 Avvio del procedimento 1. Il dirigente, valutati gli elementi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 20, puo': a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 22; b) proporre al Consiglio l'archiviazione ai sensi dell'art. 27. 2. Il dirigente, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, puo' richiedere all'o.e. e/o alla Procura della Repubblica competente di inviare, entro il termine di trenta giorni: a) eventuali documenti e memorie utili ai fini dell'istruttoria; b) la comunicazione dell'eventuale esito del processo instaurato; c) gli atti acquisiti nel corso delle indagini e confluiti nel fascicolo del pubblico ministero nell'ambito del quale e' stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio.