Art. 21 
 
                       Avvio del procedimento 
 
  1. Il dirigente, valutati gli elementi contenuti nella richiesta di
rinvio a giudizio, entro il termine di trenta giorni dalla  ricezione
della comunicazione di cui all'art. 20, puo': 
    a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 22; 
    b) proporre al Consiglio l'archiviazione ai sensi dell'art. 27. 
  2. Il dirigente, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori
elementi di valutazione o informazioni, puo' richiedere all'o.e.  e/o
alla Procura della Repubblica competente di inviare, entro il termine
di trenta giorni: 
    a) eventuali documenti e memorie utili ai fini dell'istruttoria; 
    b) la comunicazione dell'eventuale esito del processo instaurato; 
    c) gli atti acquisiti nel corso delle indagini  e  confluiti  nel
fascicolo del pubblico  ministero  nell'ambito  del  quale  e'  stata
formulata la richiesta di rinvio a giudizio.