Art. 22 Comunicazione di avvio del procedimento 1. La comunicazione di avvio del procedimento e' effettuata dal dirigente ed e' inviata all'o.e. ed alla s.a. Essa contiene: a) la comunicazione del Procuratore della Repubblica; b) la sezione del Casellario in cui sara' iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione; c) l'indicazione delle norme che impongono l'iscrizione; d) gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento; e) l'invito ad inviare, entro il termine di trenta giorni, memorie e documentazione difensiva; f) l'ufficio, il nominativo del responsabile del procedimento, con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive; g) l'indicazione del termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.