Art. 22 
 
               Comunicazione di avvio del procedimento 
 
  1. La comunicazione di avvio del  procedimento  e'  effettuata  dal
dirigente ed e' inviata all'o.e. ed alla s.a. Essa contiene: 
    a) la comunicazione del Procuratore della Repubblica; 
    b) la sezione del Casellario in cui sara' iscritta la fattispecie
oggetto di comunicazione; 
    c) l'indicazione delle norme che impongono l'iscrizione; 
    d)  gli  effetti  che  derivano  dall'iscrizione  nel  Casellario
all'esito del procedimento; 
    e) l'invito ad  inviare,  entro  il  termine  di  trenta  giorni,
memorie e documentazione difensiva; 
    f) l'ufficio, il nominativo del  responsabile  del  procedimento,
con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti
e comunicazioni successive; 
    g)  l'indicazione  del  termine  di  sessanta   giorni   per   la
conclusione del procedimento, decorrente  dalla  data  di  avvio  del
procedimento.