Art. 23 
 
                   Partecipazione all'istruttoria 
 
  1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali e' stata
inviata  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  ai   sensi
dell'art. 22. 
  2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di: 
    a) accedere ai documenti del  procedimento,  nel  rispetto  delle
modalita' e nei termini previsti  dal  regolamento  di  accesso  agli
atti; 
    b)  presentare,  entro  il  termine  di   trenta   giorni   dalla
comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte,  documenti,
deduzioni e pareri, che sono  valutati  dall'ufficio  ove  pertinenti
all'oggetto del procedimento.