Art. 23 Partecipazione all'istruttoria 1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali e' stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 22. 2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di: a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalita' e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti; b) presentare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.