Art. 24 
 
                              Audizioni 
 
  1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti ai quali  e'
stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.
22. 
  2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica
la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sara' espletata. 
  3. I soggetti convocati possono comparire in  persona  del  proprio
rappresentante  legale  oppure  di  procuratore  speciale  munito  di
apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e
possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. 
  4. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita
le parti o i loro rappresentanti a  fornire  i  chiarimenti  ritenuti
necessari. 
  5. Dell'audizione viene dato atto in  apposito  verbale  nel  quale
sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese  ed  e'  indicata
l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale,  redatto
in tanti originali quante sono le parti intervenute, e'  sottoscritto
dal  dirigente,  o  da  altro  funzionario  dell'ufficio   competente
presente, e da tutti  gli  altri  partecipanti  all'audizione.  Dello
stesso  e'  consegnato  un  originale   a   ciascuno   dei   soggetti
intervenuti.