Art. 25 
 
              Sospensione dei termini del procedimento 
 
  1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi: 
    a) acquisizioni di ulteriori documenti, memorie  e  atti  di  cui
all'art. 21, comma 2; 
    b) acquisizione memorie difensive delle parti ai sensi  dell'art.
23, comma 2, lettera b). 
  2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna  delle  ipotesi
di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo'  eccedere
i sessanta giorni. 
  3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a  decorrere,
rispettivamente, dalla data di ricevimento  da  parte  del  dirigente
delle integrazioni documentali, delle  memorie  difensive  e/o  delle
controdeduzioni. 
  4. La sospensione dei termini  procedimentali  e'  comunicata  alle
parti.