Art. 25 Sospensione dei termini del procedimento 1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi: a) acquisizioni di ulteriori documenti, memorie e atti di cui all'art. 21, comma 2; b) acquisizione memorie difensive delle parti ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera b). 2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo' eccedere i sessanta giorni. 3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle controdeduzioni. 4. La sospensione dei termini procedimentali e' comunicata alle parti.