Art. 26 Conclusione del procedimento 1. Il procedimento di annotazione si conclude, salvo i casi di archiviazione di cui all'art. 27, con l'adozione da parte del Consiglio del provvedimento di iscrizione nel Casellario della causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lettera l), codice. 2. Il dirigente comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione nel Casellario ed il testo della relativa annotazione.