Art. 26 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. Il procedimento di annotazione si  conclude,  salvo  i  casi  di
archiviazione di  cui  all'art.  27,  con  l'adozione  da  parte  del
Consiglio del provvedimento di iscrizione nel Casellario della  causa
di esclusione ex art. 80, comma 5, lettera l), codice. 
  2. Il dirigente comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione  nel
Casellario ed il testo della relativa annotazione.