Art. 12 
 
             Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n.  241  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. I rapporti tra il cittadino e la  pubblica  amministrazione
sono improntati  ai  principi  della  collaborazione  e  della  buona
fede»;)) 
    a) all'articolo 2: 
      1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e  ((pubblicano
nel   proprio   sito   internet    istituzionale,    nella    sezione
"Amministrazione trasparente",)) i tempi effettivi di conclusione dei
procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per
le  imprese,comparandoli  con  i  termini  previsti  dalla  normativa
vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa  intesa
in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, ((sono  definiti))  modalita'  e  criteri  di
misurazione dei tempi  effettivi  di  conclusione  dei  procedimenti,
((nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione)) di cui  al  primo
periodo.»; 
      2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
        «8-bis. Le determinazioni  relative  ai  provvedimenti,  alle
autorizzazioni, ai pareri,ai  nulla  osta  e  agli  atti  di  assenso
comunque denominati,adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli
articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1e 3,  20,  comma
1, ovvero successivamente all'ultima  riunione  di  cui  all'articolo
14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto  di  prosecuzione
dell'attivita'  e  di  rimozione  degli  eventuali  effetti,  di  cui
all'articolo 19, ((commi 3 e 6-bis, primo periodo,)) adottati dopo la
scadenza dei termini ivi previsti, sono  inefficaci,  fermo  restando
quanto  previsto   dall'articolo   21-nonies,ove   ne   ricorrano   i
presupposti e le condizioni.»; 
    b)  all'articolo  3-bis,  le  parole  «incentivano  l'uso   della
telematica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agiscono   mediante
strumenti informatici e telematici»; 
    c)  all'articolo  5,  comma   3,   dopo   le   parole   «L'unita'
organizzativa competente» sono inserite le seguenti: «, il  domicilio
digitale»; 
    d) all'articolo 8, comma 2: 
      1) alla lettera c), dopo le parole «l'ufficio» sono inserite le
seguenti: «, il domicilio digitale dell'amministrazione»; 
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) le modalita'
con le quali, attraverso  il  punto  di  accesso  telematico  di  cui
all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con
altre modalita' telematiche,  e'  possibile  prendere  visione  degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41  dello
stesso decreto legislativo n.  82  del  2005  ed  esercitare  in  via
telematica i diritti previsti dalla presente legge;»; 
      3) dopo  la  lettera  d),  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)
l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non  sono
disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d).»; 
    e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo  e  il  quarto  periodo
sono sostituiti dai seguenti:  «La  comunicazione  di  cui  al  primo
periodo sospende i  termini  di  conclusione  dei  procedimenti,  che
ricominciano a decorrere dieci giorni  dopo  la  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del  termine
di cui al secondo periodo. Qualora  gli  istanti  abbiano  presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare  ragione
nella motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,  se
ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono  conseguenza
delle  osservazioni.  In  caso  di  annullamento  in   giudizio   del
provvedimento  cosi'  adottato,  nell'esercitare  nuovamente  il  suo
potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima  volta  motivi
ostativi   gia'   emergenti   dall'istruttoria   del    provvedimento
annullato.»; 
    f) all'articolo 16, comma 2: 
      1) il primo periodo e' soppresso; 
      2) al secondo periodo la parola: «facoltativo» e' soppressa; 
    g) all'articolo 17-bis: 
      1) alla rubrica, le parole «Silenzio assenso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti»; 
      2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Esclusi i  casi  di  cui  al  comma  3,  quando  per  l'adozione  di
provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la  proposta  di
una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente  ad
adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta  giorni
dal  ricevimento   della   richiesta   da   parte   di   quest'ultima
amministrazione.»; 
      3) al comma 1, come modificato dalla presente  lettera,  quarto
periodo,  dopo  le  parole  «dello  schema  di  provvedimento;»  sono
inserite le seguenti: «lo stesso termine  si  applica  qualora  dette
esigenze   istruttorie   siano   rappresentate   dall'amministrazione
proponente nei casi di cui al secondo periodo.» e le parole «non sono
ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammesse»; 
      4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Esclusi i casi di cui al  comma  3,  qualora  la  proposta  non  sia
trasmessa  nei  termini  di  cui  al  comma   1,   secondo   periodo,
l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo
schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione,  e'
trasmesso  all'amministrazione  che  avrebbe  dovuto   formulare   la
proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.»; 
    h) all'articolo 18: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  da  «Entro  sei  mesi»  fino   a
«interessate» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni», e
le parole «di cui alla legge 4  gennaio  1968,  n.  15  e  successive
modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; 
      2) dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Nei
procedimenti avviati su  istanza  di  parte,  che  hanno  ad  oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque  denominati,  indennita',
prestazioni previdenziali e  assistenziali,  erogazioni,  contributi,
sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni,  da  parte  di
pubbliche amministrazioni ovvero  il  rilascio  di  autorizzazioni  e
nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e
3, sostituiscono ogni tipo  di  documentazione  comprovante  tutti  i
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»; 
    i) all'articolo 21-octies, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo  non  si
applica  al  provvedimento  adottato  in   violazione   dell'articolo
10-bis.»; 
  ((i-bis) nel capo IV-bis, dopo l'articolo 21-nonies e' aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 21-decies (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice
per vizi inerenti ad  atti  endoprocedimentali).  -  1.  In  caso  di
annullamento di un provvedimento finale in  virtu'  di  una  sentenza
passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o  piu'  atti
emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di  valutazione
di   impatto    ambientale,    il    proponente    puo'    richiedere
all'amministrazione procedente e, in caso di  progetto  sottoposto  a
valutazione di impatto ambientale, all'autorita' competente ai  sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  l'attivazione  di  un
procedimento  semplificato,  ai  fini  della  riadozione  degli  atti
annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto  e
fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni
interessate  resi  nel  suddetto  procedimento,  l'amministrazione  o
l'ente  che  abbia  adottato  l'atto  ritenuto  viziato  si   esprime
provvedendo alle  integrazioni  necessarie  per  superare  i  rilievi
indicati dalla sentenza. A tal  fine,  entro  quindici  giorni  dalla
ricezione dell'istanza del proponente,  l'amministrazione  procedente
trasmette l'istanza all'amministrazione o  all'ente  che  ha  emanato
l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta  giorni.  Ricevuto
l'atto ai  sensi  del  presente  comma,  o  decorso  il  termine  per
l'adozione dell'atto  stesso,  l'amministrazione  riemette,  entro  i
successivi trenta giorni, il provvedimento  di  autorizzazione  o  di
valutazione di impatto ambientale,  in  attuazione,  ove  necessario,
degli articoli  14-quater  e  14-quinquies  della  presente  legge  e
dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152»;)) 
  l) all'articolo  29,  comma  2-bis,  dopo  le  parole  «il  termine
prefissato» sono  inserite  le  seguenti:  «,  di  misurare  i  tempi
effettivi di conclusione dei procedimenti». 
  2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici
statali provvedono a verificare e a rideterminare,  in  riduzione,  i
termini di durata  dei  procedimenti  di  loro  competenza  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Gli enti locali possono gestire in  forma  associata  in  ambito
provinciale o metropolitano l'attuazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province  e  le
citta' metropolitane definiscono nelle assemblee  dei  sindaci  delle
province e nelle conferenze  metropolitane  appositi  protocolli  per
organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali  e
di controllo, connesse all'attuazione delle norme di  semplificazione
della documentazione e dei procedimenti amministrativi.