((Art. 12 - bis 
 
 
Semplificazione  delle  procedure  di   competenza   dell'Ispettorato
                        nazionale del lavoro 
 
  1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17
ottobre 1967, n. 977, e all'articolo 15, secondo comma,  della  legge
22  febbraio  1934,  n.  370,  nonche'  gli  ulteriori  provvedimenti
autorizzativi di competenza  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro
individuati con provvedimento del direttore, si intendono  rilasciati
decorsi quindici giorni dalla relativa istanza. 
  2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle  convalide  di  cui
all'articolo  55,  comma  4,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35,  comma  4,  del
codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  nonche'
le  altre  procedure  amministrative  o  conciliative  di  competenza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono  la  presenza
fisica dell'istante, individuate  con  provvedimento  del  direttore,
possono essere effettuate attraverso strumenti  di  comunicazione  da
remoto  che  consentano  in   ogni   caso   l'identificazione   degli
interessati o dei soggetti dagli  stessi  delegati  e  l'acquisizione
della volonta' espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il
verbale si perfeziona con  la  sola  sottoscrizione  del  funzionario
incaricato. 
  3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 12: 
  1) al comma 1 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
diffida trova altresi' applicazione nei confronti  dei  soggetti  che
utilizzano  le  prestazioni  di  lavoro,  da  ritenersi  solidalmente
responsabili dei crediti accertati»; 
  2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «In
caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle  parti,  il
provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale  medesimo,
non trovano applicazione le disposizioni di  cui  all'articolo  2113,
commi primo, secondo e terzo, del codice civile.  Entro  il  medesimo
termine, in alternativa, il datore di lavoro puo' promuovere  ricorso
avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che  ha
adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende
l'esecutivita' della diffida ed e' deciso  nel  termine  di  sessanta
giorni dalla presentazione»; 
  3) al comma 3, dopo le parole:  «attestato  da  apposito  verbale,»
sono inserite le seguenti: «oppure in caso di rigetto del ricorso,» e
le parole: «  ,  con  provvedimento  del  direttore  della  Direzione
provinciale del lavoro, valore di  accertamento  tecnico,  con»  sono
soppresse; 
  4) il comma 4 e' abrogato; 
  b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Disposizioni del personale ispettivo). - 1. Il  personale
ispettivo dell'Ispettorato nazionale del  lavoro  puo'  adottare  nei
confronti del datore di  lavoro  un  provvedimento  di  disposizione,
immediatamente esecutivo, in tutti i casi  in  cui  le  irregolarita'
rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non  siano  gia'
soggette a sanzioni penali o amministrative. 
      2. Contro la disposizione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso,
entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del
lavoro, il quale decide entro i successivi quindici  giorni.  Decorso
inutilmente il termine  previsto  per  la  decisione  il  ricorso  si
intende  respinto.  Il  ricorso  non  sospende  l'esecutivita'  della
disposizione. 
      3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma  1
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500  euro  a
3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13,
comma 2, del presente decreto».))