Art. 14 
 
 
      Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori 
 
  All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il  comma
1 e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Per  gli  atti  normativi  di
competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli  oneri
regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi  ed  esclusi
quelli  che  costituiscono  livelli  minimi  per  l'attuazione  della
regolazione  europea  ((nonche'  gli  oneri  volti  a  disincentivare
attivita' inquinanti)), qualora non  contestualmente  compensato  con
una riduzione stimata di oneri di pari valore, e' qualificato,  salva
deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la
necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e  della
individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di  rango
primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la  stima
del predetto costo e' inclusa  nell'ambito  dell'analisi  di  impatto
della regolamentazione di cui  ((all'articolo  14  della  legge))  14
novembre 2005, n. 246.».