Art. 15 Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata 1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Entro il 31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il ((30 ottobre)) 2020»; le parole «triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2020-2023» e le parole «condivise» sono sostituite dalle seguenti: «e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Entro centocinquanta giorni ((dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)), lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, ((sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali)), completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare: a) le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione; b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti; c) i procedimenti da semplificare; d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti; e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo' adottare un'autorizzazione generale; f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. 1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del ((Consiglio dei ministri)) e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'((Unione delle province d'Italia)) e all'Associazione nazionale dei comuni italiani.»; c) al comma 2, le parole «Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse; d) al comma 3, le parole «con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive» sono soppresse; e) al comma 4, le parole «per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive» sono soppresse. 2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le parole «per l'approvazione» sono soppresse. ((2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «i compensi» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni».)) 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)). ((3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «su altra documentazione illustrativa» sono inserite le seguenti: « , anche in formato digitale, ».))