Art. 15 
 
 
Agenda per la semplificazione,  ricognizione  e  semplificazione  dei
              procedimenti e modulistica standardizzata 
 
  1. All'articolo  24  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole  «Entro  il  31  ottobre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il ((30 ottobre)) 2020»; le  parole
«triennio  2015-2017»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «periodo
2020-2023» e le parole «condivise» sono sostituite dalle seguenti: «e
il programma di  interventi  di  semplificazione  per  la  ripresa  a
seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi»; 
    b) dopo il comma  1  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-bis.  Entro
centocinquanta  giorni  ((dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione)), lo Stato, le Regioni e le autonomie  locali,
((sentiti  le  associazioni  imprenditoriali,   gli   ordini   e   le
associazioni  professionali)),   completano   la   ricognizione   dei
procedimenti amministrativi al fine di individuare: 
      a) le attivita' soggette  ad  autorizzazione,  giustificate  da
motivi imperativi di interesse generale e le  attivita'  soggette  ai
regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione; 
      b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e  le  misure
incidenti  sulla  liberta'  di  iniziativa  economica  ritenuti   non
indispensabili,  fatti   salvi   quelli   imposti   dalla   normativa
dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi  e  interessi
costituzionalmente rilevanti; 
      c) i procedimenti da semplificare; 
      d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie  omogenee  di
procedimenti; 
      e) i procedimenti  per  i  quali  l'autorita'  competente  puo'
adottare un'autorizzazione generale; 
      f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. 
    1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al  Presidente
del  ((Consiglio  dei  ministri))  e  al  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, alla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome, all'((Unione delle province d'Italia))  e  all'Associazione
nazionale dei comuni italiani.»; 
    c) al comma 2, le parole «Entro centottanta  giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto» sono soppresse; 
    d)  al  comma  3,  le  parole  «con  riferimento  all'edilizia  e
all'avvio di attivita' produttive» sono soppresse; 
    e) al comma 4,  le  parole  «per  l'edilizia  e  per  l'avvio  di
attivita' produttive» sono soppresse. 
  2. All'articolo 16, comma 6, del decreto  legislativo  1°  dicembre
2009 n. 178, le parole «per l'approvazione» sono soppresse. 
  ((2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «i compensi» sono inserite  le
seguenti: «e le prestazioni».)) 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica)). 
  ((3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  dopo  le  parole:  «su
altra documentazione illustrativa» sono inserite  le  seguenti:  «  ,
anche in formato digitale, ».))