((Art. 16 - bis Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: «segretari delle procure della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilita' all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento,».))