((Art. 16 - bis 
 
 
              Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53 
 
  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo
le parole: «segretari delle procure della Repubblica,» sono  inserite
le seguenti: «gli avvocati iscritti all'albo che  abbiano  comunicato
la loro disponibilita'  all'ordine  di  appartenenza,  i  consiglieri
regionali, i membri del Parlamento,».))