((Art. 16 - ter 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  circolazione  in  Italia  di   veicoli
                      immatricolati all'estero 
 
  1. All'articolo 93 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  dopo  il  comma  1-quater  e'
inserito il seguente: 
  «1-quinquies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter  e
1-quater non si applicano: 
  a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia; 
  b)  al  personale  civile  e  militare  dipendente   da   pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1,  comma
9, lettere a) e b), della legge 27ottobre 1988, n. 470; 
  c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia
che prestano un'attivita' di lavoro in favore  di  un'impresa  avente
sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi
immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il
luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; 
  d) al personale  delle  Forze  armate  e  di  polizia  in  servizio
all'estero presso organismi internazionali o basi militari; 
  e)  al  personale  dipendente  di  associazioni   territoriali   di
soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero». 
  2.  Qualora  il  veicolo  sia  immatricolato  in   un   Paese   non
appartenente  all'Unione  europea,  restano   ferme   le   pertinenti
disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.))