((Art. 16 - quater 
 
 
Codice alfanumerico  unico  dei  contratti  collettivi  nazionali  di
                               lavoro 
 
  1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni  di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.  297,
e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo  44,  comma  9,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo
al contratto collettivo nazionale di lavoro e' indicato  mediante  un
codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni  interessate.
Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia  e
del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione  del  contratto  collettivo
nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n.
936. La composizione del codice e' definita secondo criteri stabiliti
dal CNEL d'intesa con il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.))