Art. 12 
 
 
             Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n.  241  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. I rapporti tra il cittadino e la  pubblica  amministrazione
sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede»; 
    a) all'articolo 2: 
      1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Le pubbliche amministrazioni  misurano  e  pubblicano
nel   proprio   sito   internet    istituzionale,    nella    sezione
"Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di  conclusione  dei
procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per
le  imprese,comparandoli  con  i  termini  previsti  dalla  normativa
vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa  intesa
in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti  modalita'  e  criteri  di
misurazione dei tempi  effettivi  di  conclusione  dei  procedimenti,
nonche' le ulteriori modalita'  di  pubblicazione  di  cui  al  primo
periodo.»; 
      2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
        «8-bis. Le determinazioni  relative  ai  provvedimenti,  alle
autorizzazioni, ai pareri,ai  nulla  osta  e  agli  atti  di  assenso
comunque denominati,adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli
articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1e 3,  20,  comma
1, ovvero successivamente all'ultima  riunione  di  cui  all'articolo
14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto  di  prosecuzione
dell'attivita'  e  di  rimozione  degli  eventuali  effetti,  di  cui
all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo  periodo,  adottati  dopo  la
scadenza dei termini ivi previsti, sono  inefficaci,  fermo  restando
quanto  previsto   dall'articolo   21-nonies,ove   ne   ricorrano   i
presupposti e le condizioni.»; 
    b)  all'articolo  3-bis,  le  parole  «incentivano  l'uso   della
telematica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agiscono   mediante
strumenti informatici e telematici»; 
    c)  all'articolo  5,  comma   3,   dopo   le   parole   «L'unita'
organizzativa competente» sono inserite le seguenti: «, il  domicilio
digitale»; 
    d) all'articolo 8, comma 2: 
      1) alla lettera c), dopo le parole «l'ufficio» sono inserite le
seguenti: «, il domicilio digitale dell'amministrazione»; 
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) le modalita'
con le quali, attraverso  il  punto  di  accesso  telematico  di  cui
all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con
altre modalita' telematiche,  e'  possibile  prendere  visione  degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41  dello
stesso decreto legislativo n.  82  del  2005  ed  esercitare  in  via
telematica i diritti previsti dalla presente legge;»; 
      3) dopo  la  lettera  d),  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)
l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non  sono
disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d).»; 
    e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo  e  il  quarto  periodo
sono sostituiti dai seguenti:  «La  comunicazione  di  cui  al  primo
periodo sospende i  termini  di  conclusione  dei  procedimenti,  che
ricominciano a decorrere dieci giorni  dopo  la  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del  termine
di cui al secondo periodo. Qualora  gli  istanti  abbiano  presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare  ragione
nella motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,  se
ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono  conseguenza
delle  osservazioni.  In  caso  di  annullamento  in   giudizio   del
provvedimento  cosi'  adottato,  nell'esercitare  nuovamente  il  suo
potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima  volta  motivi
ostativi   gia'   emergenti   dall'istruttoria   del    provvedimento
annullato.»; 
    f) all'articolo 16, comma 2: 
      1) il primo periodo e' soppresso; 
      2) al secondo periodo la parola: «facoltativo» e' soppressa; 
    g) all'articolo 17-bis: 
      1) alla rubrica, le parole «Silenzio assenso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti»; 
      2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Esclusi i  casi  di  cui  al  comma  3,  quando  per  l'adozione  di
provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la  proposta  di
una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente  ad
adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta  giorni
dal  ricevimento   della   richiesta   da   parte   di   quest'ultima
amministrazione.»; 
      3) al comma 1, come modificato dalla presente  lettera,  quarto
periodo,  dopo  le  parole  «dello  schema  di  provvedimento;»  sono
inserite le seguenti: «lo stesso termine  si  applica  qualora  dette
esigenze   istruttorie   siano   rappresentate   dall'amministrazione
proponente nei casi di cui al secondo periodo.» e le parole «non sono
ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammesse»; 
      4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Esclusi i casi di cui al  comma  3,  qualora  la  proposta  non  sia
trasmessa  nei  termini  di  cui  al  comma   1,   secondo   periodo,
l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo
schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione,  e'
trasmesso  all'amministrazione  che  avrebbe  dovuto   formulare   la
proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.»; 
    h) all'articolo 18: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  da  «Entro  sei  mesi»  fino   a
«interessate» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni», e
le parole «di cui alla legge 4  gennaio  1968,  n.  15  e  successive
modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; 
      2) dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Nei
procedimenti avviati su  istanza  di  parte,  che  hanno  ad  oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque  denominati,  indennita',
prestazioni previdenziali e  assistenziali,  erogazioni,  contributi,
sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni,  da  parte  di
pubbliche amministrazioni ovvero  il  rilascio  di  autorizzazioni  e
nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e
3, sostituiscono ogni tipo  di  documentazione  comprovante  tutti  i
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»; 
    i) all'articolo 21-octies, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo  non  si
applica  al  provvedimento  adottato  in   violazione   dell'articolo
10-bis.»; 
  i-bis) nel capo IV-bis, dopo l'articolo 21-nonies  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 21-decies (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice
per vizi inerenti ad  atti  endoprocedimentali).  -  1.  In  caso  di
annullamento di un provvedimento finale in  virtu'  di  una  sentenza
passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o  piu'  atti
emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di  valutazione
di   impatto    ambientale,    il    proponente    puo'    richiedere
all'amministrazione procedente e, in caso di  progetto  sottoposto  a
valutazione di impatto ambientale, all'autorita' competente ai  sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  l'attivazione  di  un
procedimento  semplificato,  ai  fini  della  riadozione  degli  atti
annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto  e
fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni
interessate  resi  nel  suddetto  procedimento,  l'amministrazione  o
l'ente  che  abbia  adottato  l'atto  ritenuto  viziato  si   esprime
provvedendo alle  integrazioni  necessarie  per  superare  i  rilievi
indicati dalla sentenza. A tal  fine,  entro  quindici  giorni  dalla
ricezione dell'istanza del proponente,  l'amministrazione  procedente
trasmette l'istanza all'amministrazione o  all'ente  che  ha  emanato
l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta  giorni.  Ricevuto
l'atto ai  sensi  del  presente  comma,  o  decorso  il  termine  per
l'adozione dell'atto  stesso,  l'amministrazione  riemette,  entro  i
successivi trenta giorni, il provvedimento  di  autorizzazione  o  di
valutazione di impatto ambientale,  in  attuazione,  ove  necessario,
degli articoli  14-quater  e  14-quinquies  della  presente  legge  e
dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152»; 
  l) all'articolo  29,  comma  2-bis,  dopo  le  parole  «il  termine
prefissato» sono  inserite  le  seguenti:  «,  di  misurare  i  tempi
effettivi di conclusione dei procedimenti». 
  2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici
statali provvedono a verificare e a rideterminare,  in  riduzione,  i
termini di durata  dei  procedimenti  di  loro  competenza  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Gli enti locali possono gestire in  forma  associata  in  ambito
provinciale o metropolitano l'attuazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province  e  le
citta' metropolitane definiscono nelle assemblee  dei  sindaci  delle
province e nelle conferenze  metropolitane  appositi  protocolli  per
organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali  e
di controllo, connesse all'attuazione delle norme di  semplificazione
della documentazione e dei procedimenti amministrativi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3-bis, 5, 8,
          10-bis, 16, 17-bis, 18, 21-octies e 29 della citata legge 7
          agosto 1990, n. 241, come modificati dalla presente legge: 
              «Art.    1    (Principi     generali     dell'attivita'
          amministrativa). - 1. L'attivita' amministrativa persegue i
          fini determinati dalla legge ed  e'  retta  da  criteri  di
          economicita',   di   efficacia,   di   imparzialita',    di
          pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita'  previste
          dalla  presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni   che
          disciplinano singoli  procedimenti,  nonche'  dai  principi
          dell'ordinamento comunitario. 
              1-bis. La pubblica  amministrazione,  nell'adozione  di
          atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
          diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 
              1-ter. I soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di
          attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri
          e dei principi di  cui  al  comma  1,  con  un  livello  di
          garanzia  non  inferiore  a  quello  cui  sono  tenute   le
          pubbliche amministrazioni in forza  delle  disposizioni  di
          cui alla presente legge. 
              2. La pubblica amministrazione non  puo'  aggravare  il
          procedimento se non per straordinarie e  motivate  esigenze
          imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 
              2-bis. I  rapporti  tra  il  cittadino  e  la  pubblica
          amministrazione   sono   improntati   ai   principi   della
          collaborazione e della buona fede.». 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento). -  1.  -  3.  -
          (omissis) 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              4-bis.  Le   pubbliche   amministrazioni   misurano   e
          pubblicano nel proprio sito internet  istituzionale,  nella
          sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
          conclusione dei  procedimenti  amministrativi  di  maggiore
          impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli  con
          i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa  in
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
          e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
          dei  procedimenti,  nonche'  le  ulteriori   modalita'   di
          pubblicazione di cui al primo periodo. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              8-bis. Le  determinazioni  relative  ai  provvedimenti,
          alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e  agli  atti
          di assenso comunque denominati, adottate dopo  la  scadenza
          dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma  2,  lettera
          c),  17-bis,  commi  1   e   3,   20,   comma   1,   ovvero
          successivamente all'ultima  riunione  di  cui  all'articolo
          14-ter, comma 7, nonche'  i  provvedimenti  di  divieto  di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli  eventuali
          effetti, di cui all'articolo 19, commi  3  e  6-bis,  primo
          periodo,  adottati  dopo  la  scadenza  dei   termini   ivi
          previsti, sono inefficaci, fermo restando  quanto  previsto
          dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i  presupposti  e
          le condizioni. 
              9. - 9-quinquies (omissis).». 
              «Art. 3-bis (Uso della telematica). - 1. Per conseguire
          maggiore    efficienza    nella    loro    attivita',    le
          amministrazioni  pubbliche  agiscono   mediante   strumenti
          informatici e telematici,  nei  rapporti  interni,  tra  le
          diverse amministrazioni e tra queste e i privati.». 
              «Art.  5  (Responsabile  del  procedimento).  -  1.  Il
          dirigente di  ciascuna  unita'  organizzativa  provvede  ad
          assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la
          responsabilita'  della  istruttoria   e   di   ogni   altro
          adempimento  inerente  il  singolo  procedimento   nonche',
          eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 
              2. Fino a quando non sia effettuata  l'assegnazione  di
          cui al comma 1, e'  considerato  responsabile  del  singolo
          procedimento   il   funzionario   preposto   alla    unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
          4. 
              3.  L'unita'  organizzativa   competente,il   domicilio
          digitale e il nominativo del responsabile del  procedimento
          sono comunicati ai soggetti di  cui  all'articolo  7  e,  a
          richiesta, a chiunque vi abbia interesse.». 
              «Art. 8 (Modalita' e contenuti della  comunicazione  di
          avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede  a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale. 
              2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
                a) l'amministrazione competente; 
                b) l'oggetto del procedimento promosso; 
                c)     l'ufficio,     il      domicilio      digitale
          dell'amministrazione  e   la   persona   responsabile   del
          procedimento; 
                c-bis) la data entro  la  quale,  secondo  i  termini
          previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi  il
          procedimento e i  rimedi  esperibili  in  caso  di  inerzia
          dell'amministrazione; 
                c-ter) nei procedimenti ad iniziativa  di  parte,  la
          data di presentazione della relativa istanza; 
                d) le modalita' con le quali, attraverso il punto  di
          accesso telematico di cui all'articolo 64-bis  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  o  con  altre  modalita'
          telematiche, e'  possibile  prendere  visione  degli  atti,
          accedere al fascicolo informatico di  cui  all'articolo  41
          dello  stesso  decreto  legislativo  n.  82  del  2005   ed
          esercitare in  via  telematica  i  diritti  previsti  dalla
          presente legge; 
                d-bis) l'ufficio dove e' possibile  prendere  visione
          degli atti che non sono disponibili o  accessibili  con  le
          modalita' di cui alla lettera d). 
              3. - 4. (omissis).». 
              «Art.  10-bis  (Comunicazione   dei   motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza). - 1.  Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          sospende i termini di  conclusione  dei  procedimenti,  che
          ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza  delle  stesse,  dalla
          scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
          istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
          mancato accoglimento il  responsabile  del  procedimento  o
          l'autorita' competente sono tenuti  a  dare  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,
          se ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono
          conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento  in
          giudizio del provvedimento cosi' adottato,  nell'esercitare
          nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
          per  la  prima  volta  motivi   ostativi   gia'   emergenti
          dall'istruttoria   del    provvedimento    annullato.    Le
          disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
          alle procedure concorsuali e  ai  procedimenti  in  materia
          previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
          parte e  gestiti  dagli  enti  previdenziali.  Non  possono
          essere addotti tra i  motivi  che  ostano  all'accoglimento
          della   domanda   inadempienze   o   ritardi   attribuibili
          all'amministrazione.». 
              «Art. 16 (Attivita' consultiva). - 1. (omissis) 
              2. In caso di decorrenza  del  termine  senza  che  sia
          stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie,   l'amministrazione
          richiedente procede indipendentemente dall'espressione  del
          parere. Salvo il caso di omessa richiesta  del  parere,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          espressione dei pareri di cui al presente comma. 
              3. - 6-bis. (omissis).». 
              «Art. 17-bis (Effetti del silenzio e  dell'inerzia  nei
          rapporti    tra    amministrazioni    pubbliche    e    tra
          amministrazioni pubbliche  e  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista  l'acquisizione
          di assensi, concerti o nulla osta  comunque  denominati  di
          amministrazioni pubbliche e di gestori di  beni  o  servizi
          pubblici,  per  l'adozione  di  provvedimenti  normativi  e
          amministrativi  di  competenza  di  altre   amministrazioni
          pubbliche,  le  amministrazioni  o  i  gestori   competenti
          comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta  entro
          trenta   giorni   dal   ricevimento   dello    schema    di
          provvedimento, corredato della relativa documentazione,  da
          parte dell'amministrazione procedente.  Esclusi i  casi  di
          cui al comma 3,  quando  per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi e amministrativi e' prevista la proposta di una o
          piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente
          ad adottare l'atto, la proposta stessa e'  trasmessa  entro
          trenta giorni dal ricevimento della richiesta da  parte  di
          quest'ultima  amministrazione.  Il  termine  e'  interrotto
          qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere  il
          proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze
          istruttorie o richieste di modifica, motivate  e  formulate
          in  modo  puntuale  nel  termine  stesso.  In   tal   caso,
          l'assenso,  il  concerto  o  il  nulla  osta  e'  reso  nei
          successivi trenta giorni  dalla  ricezione  degli  elementi
          istruttori o  dello  schema  di  provvedimento;  lo  stesso
          termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano
          rappresentate dall'amministrazione proponente nei  casi  di
          cui  al  secondo  periodo.  Non  sono   ammesse   ulteriori
          interruzioni di termini. 
              2. Decorsi i termini di cui al comma 1  senza  che  sia
          stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
          stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma
          3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui
          al comma 1, secondo periodo,  l'amministrazione  competente
          puo'  comunque  procedere.  In  tal  caso,  lo  schema   di
          provvedimento, corredato della relativa documentazione,  e'
          trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto  formulare
          la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del  presente
          articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni
          statali coinvolte nei procedimenti di cui al  comma  1,  il
          Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
          del Consiglio  dei  ministri,  decide  sulle  modifiche  da
          apportare allo schema di provvedimento. 
              3. - 4. (omissis).». 
              «Art. 18 (Autocertificazione). -  1.Le  amministrazioni
          adottano  le  misure  organizzative  idonee   a   garantire
          l'applicazione   delle   disposizioni   in    materia    di
          autocertificazione e di presentazione di atti  e  documenti
          da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
          soggettivi, necessari per l'istruttoria  del  procedimento,
          sono  acquisiti   d'ufficio   quando   sono   in   possesso
          dell'amministrazione  procedente,  ovvero  sono   detenuti,
          istituzionalmente,  da  altre  pubbliche   amministrazioni.
          L'amministrazione   procedente   puo'    richiedere    agli
          interessati i soli elementi necessari per  la  ricerca  dei
          documenti. 
              3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal  responsabile
          del procedimento i fatti, gli stati e le  qualita'  che  la
          stessa  amministrazione   procedente   o   altra   pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare. 
              3-bis. Nei procedimenti avviati su  istanza  di  parte,
          che hanno ad oggetto  l'erogazione  di  benefici  economici
          comunque denominati, indennita', prestazioni  previdenziali
          e  assistenziali,  erogazioni,   contributi,   sovvenzioni,
          finanziamenti,  prestiti,   agevolazioni,   da   parte   di
          pubbliche   amministrazioni   ovvero   il    rilascio    di
          autorizzazioni  e  nulla  osta  comunque   denominati,   le
          dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2
          e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione  comprovante
          tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi  richiesti  dalla
          normativa di riferimento, fatto comunque salvo il  rispetto
          delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159.». 
              «Art. 21-octies (Annullabilita' del provvedimento). - 1
          (omissis) 
              2. Non e'  annullabile  il  provvedimento  adottato  in
          violazione di norme sul procedimento o  sulla  forma  degli
          atti qualora, per la natura  vincolata  del  provvedimento,
          sia palese che il suo  contenuto  dispositivo  non  avrebbe
          potuto essere diverso da quello in  concreto  adottato.  Il
          provvedimento amministrativo non  e'  comunque  annullabile
          per  mancata  comunicazione  dell'avvio  del   procedimento
          qualora  l'amministrazione  dimostri  in  giudizio  che  il
          contenuto  del  provvedimento  non  avrebbe  potuto  essere
          diverso da quello in concreto adottato. La disposizione  di
          cui al secondo periodo  non  si  applica  al  provvedimento
          adottato in violazione dell'articolo 10-bis.». 
              «Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1-  2.
          (omissis) 
              2-bis.   Attengono   ai   livelli   essenziali    delle
          prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
          m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
          concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
          garantire    la    partecipazione    dell'interessato    al
          procedimento,   di   individuarne   un   responsabile,   di
          concluderlo entro il  termine  prefissato,  di  misurare  i
          tempi  effettivi  di  conclusione  dei  procedimenti  e  di
          assicurare l'accesso  alla  documentazione  amministrativa,
          nonche'   quelle   relative   alla   durata   massima   dei
          procedimenti. 
              2-ter. - 2-quinquies. (omissis).».