Art. 12
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione
sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede»;
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano
nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione
"Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei
procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per
le imprese,comparandoli con i termini previsti dalla normativa
vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa
in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri di
misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti,
nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo
periodo.»;
2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle
autorizzazioni, ai pareri,ai nulla osta e agli atti di assenso
comunque denominati,adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli
articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1e 3, 20, comma
1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo
14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui
all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la
scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 21-nonies,ove ne ricorrano i
presupposti e le condizioni.»;
b) all'articolo 3-bis, le parole «incentivano l'uso della
telematica» sono sostituite dalle seguenti: «agiscono mediante
strumenti informatici e telematici»;
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole «L'unita'
organizzativa competente» sono inserite le seguenti: «, il domicilio
digitale»;
d) all'articolo 8, comma 2:
1) alla lettera c), dopo le parole «l'ufficio» sono inserite le
seguenti: «, il domicilio digitale dell'amministrazione»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) le modalita'
con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui
all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con
altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello
stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via
telematica i diritti previsti dalla presente legge;»;
3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis)
l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono
disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d).»;
e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dai seguenti: «La comunicazione di cui al primo
periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine
di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione
nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se
ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza
delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del
provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo
potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi
ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento
annullato.»;
f) all'articolo 16, comma 2:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo la parola: «facoltativo» e' soppressa;
g) all'articolo 17-bis:
1) alla rubrica, le parole «Silenzio assenso» sono sostituite
dalle seguenti: «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti»;
2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la proposta di
una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad
adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima
amministrazione.»;
3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto
periodo, dopo le parole «dello schema di provvedimento;» sono
inserite le seguenti: «lo stesso termine si applica qualora dette
esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione
proponente nei casi di cui al secondo periodo.» e le parole «non sono
ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammesse»;
4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia
trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo,
l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo
schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, e'
trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la
proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.»;
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da «Entro sei mesi» fino a
«interessate» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni», e
le parole «di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nei
procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita',
prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi,
sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di
pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e
nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e
3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
i) all'articolo 21-octies, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si
applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo
10-bis.»;
i-bis) nel capo IV-bis, dopo l'articolo 21-nonies e' aggiunto il
seguente:
«Art. 21-decies (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice
per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali). - 1. In caso di
annullamento di un provvedimento finale in virtu' di una sentenza
passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o piu' atti
emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione
di impatto ambientale, il proponente puo' richiedere
all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a
valutazione di impatto ambientale, all'autorita' competente ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un
procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti
annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e
fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni
interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o
l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime
provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi
indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla
ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente
trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato
l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto
l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per
l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i
successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di
valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario,
degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e
dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152»;
l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole «il termine
prefissato» sono inserite le seguenti: «, di misurare i tempi
effettivi di conclusione dei procedimenti».
2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici
statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i
termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito
provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le
citta' metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle
province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per
organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e
di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione
della documentazione e dei procedimenti amministrativi.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3-bis, 5, 8,
10-bis, 16, 17-bis, 18, 21-octies e 29 della citata legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificati dalla presente legge:
«Art. 1 (Principi generali dell'attivita'
amministrativa). - 1. L'attivita' amministrativa persegue i
fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di
economicita', di efficacia, di imparzialita', di
pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste
dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonche' dai principi
dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri
e dei principi di cui al comma 1, con un livello di
garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le
pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di
cui alla presente legge.
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica
amministrazione sono improntati ai principi della
collaborazione e della buona fede.».
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. - 3. -
(omissis)
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella
sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore
impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con
i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di
pubblicazione di cui al primo periodo.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti,
alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti
di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza
dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera
c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo
14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo
periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi
previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e
le condizioni.
9. - 9-quinquies (omissis).».
«Art. 3-bis (Uso della telematica). - 1. Per conseguire
maggiore efficienza nella loro attivita', le
amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti
informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati.».
«Art. 5 (Responsabile del procedimento). - 1. Il
dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad
assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la
responsabilita' della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonche',
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unita'
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
4.
3. L'unita' organizzativa competente,il domicilio
digitale e il nominativo del responsabile del procedimento
sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a
richiesta, a chiunque vi abbia interesse.».
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio, il domicilio digitale
dell'amministrazione e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalita' con le quali, attraverso il punto di
accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalita'
telematiche, e' possibile prendere visione degli atti,
accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41
dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed
esercitare in via telematica i diritti previsti dalla
presente legge;
d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione
degli atti che non sono disponibili o accessibili con le
modalita' di cui alla lettera d).
3. - 4. (omissis).».
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
mancato accoglimento il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella
motivazione del provvedimento finale di diniego indicando,
se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono
conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in
giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare
nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti
dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono
essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione.».
«Art. 16 (Attivita' consultiva). - 1. (omissis)
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall'espressione del
parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. - 6-bis. (omissis).».
«Art. 17-bis (Effetti del silenzio e dell'inerzia nei
rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi
pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione
di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi
pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti
comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro
trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di
cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi e' prevista la proposta di una o
piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente
ad adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di
quest'ultima amministrazione. Il termine e' interrotto
qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il
proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze
istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate
in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso,
l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei
successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso
termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano
rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di
cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori
interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma
3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui
al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente
puo' comunque procedere. In tal caso, lo schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, e'
trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare
la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente
articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni
statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da
apportare allo schema di provvedimento.
3. - 4. (omissis).».
«Art. 18 (Autocertificazione). - 1.Le amministrazioni
adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti
da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento,
sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare.
3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte,
che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici
comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali
e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di
pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di
autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2
e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante
tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla
normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.».
«Art. 21-octies (Annullabilita' del provvedimento). - 1
(omissis)
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli
atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento,
sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il
provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di
cui al secondo periodo non si applica al provvedimento
adottato in violazione dell'articolo 10-bis.».
«Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1- 2.
(omissis)
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i
tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e di
assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa,
nonche' quelle relative alla durata massima dei
procedimenti.
2-ter. - 2-quinquies. (omissis).».