Art. 12 bis Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonche' gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza. 2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonche' le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volonta' espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato. 3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12: 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La diffida trova altresi' applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati»; 2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro puo' promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutivita' della diffida ed e' deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione»; 3) al comma 3, dopo le parole: «attestato da apposito verbale,» sono inserite le seguenti: «oppure in caso di rigetto del ricorso,» e le parole: « , con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con» sono soppresse; 4) il comma 4 e' abrogato; b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Disposizioni del personale ispettivo). - 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro puo' adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarita' rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano gia' soggette a sanzioni penali o amministrative. 2. Contro la disposizione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' della disposizione. 3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n. 276: «Art. 4. - 1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2. 2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della responsabilita' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. 3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.». - Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, recante Riposo domenicale e settimanale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1934, n.65: «Art. 15 (Personale addetto ai vagoni letto, commessi viaggiatori e personale equiparabile, e personale addetto a pubblici spettacoli). - Al personale viaggiante addetto ai vagoni-letto, ai commessi viaggiatori ed al personale equiparabile il riposo puo' essere dato ad intervalli piu' lunghi di una settimana, purche' la durata complessiva di esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sara' determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative. Per il personale addetto ai pubblici spettacoli l'Ispettorato corporativo, qualora ricorrano esigenze tecniche, puo' autorizzare il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza.». - Si riporta il testo dell'articolo 55 del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, S.O.: «Art. 55 (Dimissioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)). - 1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. 5.». - Si riporta il testo dell'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125, S.O.: «Art. 35 (Divieto di licenziamento per causa di matrimonio (legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6)). - 1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte. 2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio. 3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio. 4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro. 5. Al datore di lavoro e' data facolta' di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, e' stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta; c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. 6. Con il provvedimento che dichiara la nullita' dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio. 7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso. 8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito. 9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.». - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Diffida accertativa per crediti patrimoniali). - 1. Qualora nell'ambito dell'attivita' di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresi' applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati. 2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro puo' promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro puo' promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutivita' della diffida ed e' deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo. 4. (abrogato).».