Art. 12 bis 
 
 
Semplificazione  delle  procedure  di   competenza   dell'Ispettorato
                        nazionale del lavoro 
 
  1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17
ottobre 1967, n. 977, e all'articolo 15, secondo comma,  della  legge
22  febbraio  1934,  n.  370,  nonche'  gli  ulteriori  provvedimenti
autorizzativi di competenza  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro
individuati con provvedimento del direttore, si intendono  rilasciati
decorsi quindici giorni dalla relativa istanza. 
  2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle  convalide  di  cui
all'articolo  55,  comma  4,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35,  comma  4,  del
codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  nonche'
le  altre  procedure  amministrative  o  conciliative  di  competenza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono  la  presenza
fisica dell'istante, individuate  con  provvedimento  del  direttore,
possono essere effettuate attraverso strumenti  di  comunicazione  da
remoto  che  consentano  in   ogni   caso   l'identificazione   degli
interessati o dei soggetti dagli  stessi  delegati  e  l'acquisizione
della volonta' espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il
verbale si perfeziona con  la  sola  sottoscrizione  del  funzionario
incaricato. 
  3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 12: 
  1) al comma 1 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
diffida trova altresi' applicazione nei confronti  dei  soggetti  che
utilizzano  le  prestazioni  di  lavoro,  da  ritenersi  solidalmente
responsabili dei crediti accertati»; 
  2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «In
caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle  parti,  il
provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale  medesimo,
non trovano applicazione le disposizioni di  cui  all'articolo  2113,
commi primo, secondo e terzo, del codice civile.  Entro  il  medesimo
termine, in alternativa, il datore di lavoro puo' promuovere  ricorso
avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che  ha
adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende
l'esecutivita' della diffida ed e' deciso  nel  termine  di  sessanta
giorni dalla presentazione»; 
  3) al comma 3, dopo le parole:  «attestato  da  apposito  verbale,»
sono inserite le seguenti: «oppure in caso di rigetto del ricorso,» e
le parole: «  ,  con  provvedimento  del  direttore  della  Direzione
provinciale del lavoro, valore di  accertamento  tecnico,  con»  sono
soppresse; 
  4) il comma 4 e' abrogato; 
  b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Disposizioni del personale ispettivo). - 1. Il  personale
ispettivo dell'Ispettorato nazionale del  lavoro  puo'  adottare  nei
confronti del datore di  lavoro  un  provvedimento  di  disposizione,
immediatamente esecutivo, in tutti i casi  in  cui  le  irregolarita'
rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non  siano  gia'
soggette a sanzioni penali o amministrative. 
      2. Contro la disposizione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso,
entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del
lavoro, il quale decide entro i successivi quindici  giorni.  Decorso
inutilmente il termine  previsto  per  la  decisione  il  ricorso  si
intende  respinto.  Il  ricorso  non  sospende  l'esecutivita'  della
disposizione. 
      3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma  1
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500  euro  a
3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13,
comma 2, del presente decreto». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  17
          ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli
          adolescenti),  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   6
          novembre 1967, n. 276: 
              «Art. 4. - 1. E' vietato adibire al lavoro  i  bambini,
          salvo quanto disposto dal comma 2. 
              2.   La   direzione   provinciale   del   lavoro   puo'
          autorizzare, previo  assenso  scritto  dei  titolari  della
          responsabilita'  genitoriale,  l'impiego  dei   minori   in
          attivita' lavorative  di  carattere  culturale,  artistico,
          sportivo o pubblicitario e nel  settore  dello  spettacolo,
          purche' si tratti di  attivita'  che  non  pregiudicano  la
          sicurezza,  l'integrita'  psicofisica  e  lo  sviluppo  del
          minore, la  frequenza  scolastica  o  la  partecipazione  a
          programmi di orientamento o di formazione professionale. 
              3. Al  rilascio  dell'autorizzazione  si  applicano  le
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20
          aprile 1994, n. 365.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 della  legge  22
          febbraio  1934,  n.  370,  recante  Riposo   domenicale   e
          settimanale pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  17  marzo
          1934, n.65: 
              «Art. 15 (Personale addetto ai vagoni  letto,  commessi
          viaggiatori e personale equiparabile, e personale addetto a
          pubblici spettacoli). - Al personale viaggiante addetto  ai
          vagoni-letto,  ai  commessi  viaggiatori  ed  al  personale
          equiparabile il riposo puo' essere dato ad intervalli  piu'
          lunghi di una settimana, purche' la durata  complessiva  di
          esso  ogni  trenta  giorni,  o  nel   periodo   che   sara'
          determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda
          a non meno di 24 ore  consecutive  per  ogni  sei  giornate
          lavorative. 
              Per  il  personale  addetto  ai   pubblici   spettacoli
          l'Ispettorato  corporativo,  qualora   ricorrano   esigenze
          tecniche, puo' autorizzare il frazionamento del  riposo  di
          24 ore settimanali in due periodi  di  12  ore  consecutive
          ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 55 del Testo  unico
          di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151  (Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo  15  della  legge  8  marzo  2000,  n.   53),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n.  96,
          S.O.: 
              «Art. 55 (Dimissioni (legge 30 dicembre 1971, n.  1204,
          art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma  2)).  -
          1. In caso di dimissioni volontarie presentate  durante  il
          periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo  54,  il
          divieto di licenziamento, la lavoratrice  ha  diritto  alle
          indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali
          per  il  caso  di  licenziamento.  La  lavoratrice   e   il
          lavoratore che si dimettono nel predetto periodo  non  sono
          tenuti al preavviso. 
              2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  al
          padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'. 
              3. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche
          nel caso di  adozione  e  di  affidamento,  entro  un  anno
          dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 
              4.  La  risoluzione  consensuale  del  rapporto  o   la
          richiesta  di  dimissioni  presentate  dalla   lavoratrice,
          durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
          lavoratore durante i primi tre anni di vita del  bambino  o
          nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o  in
          affidamento, o, in caso  di  adozione  internazionale,  nei
          primi  tre  anni  decorrenti  dalle  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 54, comma 9,  devono  essere  convalidate  dal
          servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  competente  per  territorio.  A   detta
          convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della
          risoluzione del rapporto di lavoro. 
              5.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35  del  codice  di
          cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  (Codice
          delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,   a   norma
          dell'articolo 6 della legge  28  novembre  2005,  n.  246),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125,
          S.O.: 
              «Art.  35  (Divieto  di  licenziamento  per  causa   di
          matrimonio (legge 9 gennaio 1963, n. 7,  articoli  1,  2  e
          6)). - 1. Le clausole di qualsiasi  genere,  contenute  nei
          contratti individuali e collettivi, o in  regolamenti,  che
          prevedano comunque la risoluzione del  rapporto  di  lavoro
          delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono  nulle
          e si hanno per non apposte. 
              2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a  causa
          di matrimonio. 
              3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il
          licenziamento della dipendente  nel  periodo  intercorrente
          dal  giorno  della   richiesta   delle   pubblicazioni   di
          matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo
          la celebrazione stessa, sia stato  disposto  per  causa  di
          matrimonio. 
              4.  Sono   nulle   le   dimissioni   presentate   dalla
          lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che  siano
          dalla medesima confermate  entro  un  mese  alla  Direzione
          provinciale del lavoro. 
              5. Al datore di lavoro e' data facolta' di provare  che
          il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di
          cui al  comma  3,  e'  stato  effettuato  non  a  causa  di
          matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: 
                a)  colpa   grave   da   parte   della   lavoratrice,
          costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
          lavoro; 
                b) cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e'
          addetta; 
                c) ultimazione della  prestazione  per  la  quale  la
          lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del  rapporto
          di lavoro per la scadenza del termine. 
              6. Con il provvedimento che dichiara  la  nullita'  dei
          licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  e'  disposta  la
          corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata  dal
          lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al  giorno
          della riammissione in servizio. 
              7. La lavoratrice che, invitata a riassumere  servizio,
          dichiari  di  recedere  dal  contratto,   ha   diritto   al
          trattamento previsto per le dimissioni  per  giusta  causa,
          ferma restando la corresponsione  della  retribuzione  fino
          alla data del recesso. 
              8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro
          il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito. 
              9. Le disposizioni precedenti  si  applicano  sia  alle
          lavoratrici dipendenti  da  imprese  private  di  qualsiasi
          genere, escluse  quelle  addette  ai  servizi  familiari  e
          domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici,  salve
          le clausole di miglior favore previste per  le  lavoratrici
          nei contratti collettivi ed individuali di lavoro  e  nelle
          disposizioni legislative e regolamentari.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
          funzioni ispettive in materia di previdenza  sociale  e  di
          lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio  2003,
          n. 30), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004,
          n. 110, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   12    (Diffida    accertativa    per    crediti
          patrimoniali). - 1. Qualora nell'ambito  dell'attivita'  di
          vigilanza    emergano    inosservanze    alla    disciplina
          contrattuale da cui scaturiscono  crediti  patrimoniali  in
          favore dei prestatori di  lavoro,  il  personale  ispettivo
          delle Direzioni del lavoro diffida il datore  di  lavoro  a
          corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La
          diffida  trova  altresi'  applicazione  nei  confronti  dei
          soggetti  che  utilizzano  le  prestazioni  di  lavoro,  da
          ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati. 
              2. Entro trenta giorni  dalla  notifica  della  diffida
          accertativa, il datore di lavoro puo' promuovere  tentativo
          di  conciliazione  presso  la  Direzione  provinciale   del
          lavoro.  In  caso  di  accordo,   risultante   da   verbale
          sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde
          efficacia  e,  per  il  verbale   medesimo,   non   trovano
          applicazione le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2113,
          commi primo, secondo e terzo, del codice civile.  Entro  il
          medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro  puo'
          promuovere ricorso avverso il provvedimento di  diffida  al
          direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il  ricorso,
          notificato anche  al  lavoratore,  sospende  l'esecutivita'
          della diffida ed e' deciso nel termine di  sessanta  giorni
          dalla presentazione. 
              3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma  2  o
          in caso di mancato raggiungimento  dell'accordo,  attestato
          da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso,
          il provvedimento di diffida di  cui  al  comma  1  acquista
          efficacia di titolo esecutivo. 
              4. (abrogato).».