Art. 13 
 
 
       Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in  cui  debba  essere
indetta una conferenza di servizi decisoria  ai  sensi  dell'articolo
14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta'  delle
amministrazioni procedenti adottare  lo  strumento  della  conferenza
semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con  le
seguenti modificazioni: 
    a)   tutte   le   amministrazioni   coinvolte    rilasciano    le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di  sessanta
giorni; 
    b) al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,
l'amministrazione procedente svolge, entro trenta  giorni  decorrenti
dalla scadenza del termine per il rilascio  delle  determinazioni  di
competenza delle singole amministrazioni, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 14-ter, comma 4,  della  legge  n.  241  del  1990,  una
riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale
prende atto delle rispettive posizioni e procede senza  ritardo  alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza  di
servizi  verso  la  quale  puo'  essere  proposta  opposizione  dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n.  241
del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera  in  ogni
caso acquisito l'assenso senza condizioni delle  amministrazioni  che
non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione,  ovvero  abbiano  espresso  un
dissenso non motivato o riferito a questioni  che  non  costituiscono
oggetto della conferenza. 
  2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2,  ove  si  renda  necessario
riconvocare la  conferenza  di  servizi  sul  livello  successivo  di
progettazione  tutti  i  termini  sono  ridotti  della  meta'  e  gli
ulteriori atti di autorizzazione, di  assenso  e  i  pareri  comunque
denominati, eventualmente  necessari  in  fase  di  esecuzione,  sono
rilasciati  in  ogni  caso  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
richiesta. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, comma  2,  14,
          14-bis, 14-ter comma 4, e 14-quinquies della citata legge 7
          agosto 1990, n. 241: 
              «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. Omissis 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.-5.- Omissis.». 
              «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -   1.   La
          conferenza decisoria di cui all'articolo 14,  comma  2,  si
          svolge in forma  semplificata  e  in  modalita'  asincrona,
          salvo i casi di cui  ai  commi  6  e  7.  Le  comunicazioni
          avvengono secondo le modalita'  previste  dall'articolo  47
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              2.  La  conferenza  e'   indetta   dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
                a)  l'oggetto  della  determinazione   da   assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
                b) il termine perentorio, non  superiore  a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
                c) il termine perentorio, comunque  non  superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
          un termine diverso,  il  suddetto  termine  e'  fissato  in
          novanta giorni; 
                d) la data  della  eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
              3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera  c),  le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
              4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni  del  diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
              5. Scaduto il termine di cui al comma  2,  lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva  della  conferenza,  con  gli   effetti   di   cui
          all'articolo    14-quater,    qualora    abbia    acquisito
          esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche
          implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati  e  le
          altre amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni  e
          prescrizioni eventualmente indicate  dalle  amministrazioni
          ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
          essere accolte  senza  necessita'  di  apportare  modifiche
          sostanziali  alla  decisione  oggetto   della   conferenza.
          Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
          ritenga superabili,  l'amministrazione  procedente  adotta,
          entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
          negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
          della domanda. Nei  procedimenti  a  istanza  di  parte  la
          suddetta   determinazione   produce   gli   effetti   della
          comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
          procedente trasmette alle altre  amministrazioni  coinvolte
          le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al
          suddetto  articolo  e  procede  ai  sensi  del   comma   2.
          Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
          data ragione nell'ulteriore determinazione  di  conclusione
          della conferenza. 
              6. Fuori dei casi di cui al comma 5,  l'amministrazione
          procedente, ai fini dell'esame contestuale degli  interessi
          coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
          lettera d),  la  riunione  della  conferenza  in  modalita'
          sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 
              7.  Ove  necessario,  in  relazione  alla   particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la
          conferenza  comunicando  alle  altre   amministrazioni   le
          informazioni di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e
          convocando la riunione entro  i  successivi  quarantacinque
          giorni.   L'amministrazione   procedente   puo'    altresi'
          procedere in forma simultanea e in  modalita'  sincrona  su
          richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del
          privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
          cui al comma 2, lettera b). In  tal  caso  la  riunione  e'
          convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.». 
              «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. - 3. Omissis 
              4.    Ove    alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione
          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le
          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque
          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
          supporto.   Le   amministrazioni   di   cui    all'articolo
          14-quinquies, comma 1, prima della conclusione  dei  lavori
          della   conferenza,   possono   esprimere    al    suddetto
          rappresentante il proprio dissenso  ai  fini  di  cui  allo
          stesso comma. 
              5.-7. Omissis.». 
              «Art.  14-quinquies  (Rimedi  per  le   amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro  10  giorni  dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
              2.   Possono   altresi'   proporre    opposizione    le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
              3.   La    proposizione    dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
              4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
          una data non posteriore al quindicesimo  giorno  successivo
          alla  ricezione  dell'opposizione,  una  riunione  con   la
          partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso  il
          dissenso  e   delle   altre   amministrazioni   che   hanno
          partecipato   alla   conferenza.   In   tale   riunione   i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
              5.  Qualora  alla   conferenza   di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
              6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
          5  sia   raggiunta   un'intesa   tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
              7. Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.».