Art. 14
Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per gli atti normativi di
competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri
regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi
quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della
regolazione europea nonche' gli oneri volti a disincentivare
attivita' inquinanti, qualora non contestualmente compensato con una
riduzione stimata di oneri di pari valore, e' qualificato, salva
deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la
necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e della
individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango
primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima
del predetto costo e' inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto
della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 14 novembre
2005, n. 246.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 11
novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta'
d'impresa. Statuto delle imprese), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.265:
«Art. 8 (Compensazione degli oneri regolatori,
informativi e amministrativi). - 1. Negli atti normativi e
nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che
regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o
certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici o la
concessione di benefici, non possono essere introdotti
nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a
carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza
contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari
importo stimato, con riferimento al medesimo arco
temporale.
1-bis. Per gli atti normativi di competenza statale, il
costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori,
compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi
quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione
della regolazione europea nonche' gli oneri volti a
disincentivare attivita' inquinanti, qualora non
contestualmente compensato con una riduzione stimata di
oneri di pari valore, e' qualificato, salva deroga
espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando
la necessita' della previa quantificazione delle minori
entrate e della individuazione di un'idonea copertura
finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti
normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto
costo e' inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della
regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 14
novembre 2005, n. 246.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni
statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri
amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti
e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso
dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con
atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che
determinano livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati
nelle relative analisi di impatto della regolamentazione
(AIR), in conformita' ai criteri di cui all'articolo 6,
comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le
Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima
e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti
o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi
degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del
procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2
verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione
pubblica predispone, sentite le associazioni
imprenditoriali e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi deldecreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio
annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati,
che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna
amministrazione. La relazione e' comunicata al DAGL e
pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31
marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri
introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo,
ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta
giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma
2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
riduzione di oneri amministrativi di competenza statale
previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con
i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al
comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti
in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche' alla
dimensione dell'impresa e al settore di attivita';
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni,
certificazioni, comunque denominati, nonche' degli
adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari
rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione
ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove
necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei
tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di
conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle
procedure amministrative, secondo la disciplina del codice
dell'amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalita' delle stesse in relazione alla tutela
degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi
previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei
criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e
sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi
previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel
rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia,
sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo,
le amministrazioni provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano con riferimento agli atti normativi in materia
tributaria, creditizia e di giochi pubblici.».