Art. 14 
 
 
      Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori 
 
  All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il  comma
1 e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Per  gli  atti  normativi  di
competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli  oneri
regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi  ed  esclusi
quelli  che  costituiscono  livelli  minimi  per  l'attuazione  della
regolazione  europea  nonche'  gli  oneri  volti   a   disincentivare
attivita' inquinanti, qualora non contestualmente compensato con  una
riduzione stimata di oneri di  pari  valore,  e'  qualificato,  salva
deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la
necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e  della
individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di  rango
primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la  stima
del predetto costo e' inclusa  nell'ambito  dell'analisi  di  impatto
della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 14 novembre
2005, n. 246.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  11
          novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela  della  liberta'
          d'impresa.  Statuto  delle   imprese),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.265: 
              «Art.  8   (Compensazione   degli   oneri   regolatori,
          informativi e amministrativi). - 1. Negli atti normativi  e
          nei provvedimenti amministrativi a carattere  generale  che
          regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori  o
          certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici  o  la
          concessione di  benefici,  non  possono  essere  introdotti
          nuovi oneri  regolatori,  informativi  o  amministrativi  a
          carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza
          contestualmente ridurne o eliminarne  altri,  per  un  pari
          importo  stimato,  con   riferimento   al   medesimo   arco
          temporale. 
              1-bis. Per gli atti normativi di competenza statale, il
          costo derivante dall'introduzione degli  oneri  regolatori,
          compresi quelli informativi  e  amministrativi  ed  esclusi
          quelli che costituiscono livelli  minimi  per  l'attuazione
          della  regolazione  europea  nonche'  gli  oneri  volti   a
          disincentivare   attivita'    inquinanti,    qualora    non
          contestualmente compensato con  una  riduzione  stimata  di
          oneri  di  pari  valore,  e'  qualificato,   salva   deroga
          espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando
          la necessita' della  previa  quantificazione  delle  minori
          entrate  e  della  individuazione  di  un'idonea  copertura
          finanziaria con norma  di  rango  primario.  Per  gli  atti
          normativi di iniziativa governativa, la stima del  predetto
          costo e' inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto  della
          regolamentazione di cui  all'articolo  14  della  legge  14
          novembre 2005, n. 246. 
              2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni
          statali  trasmettono  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri
          amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti
          e eliminati con gli  atti  normativi  approvati  nel  corso
          dell'anno precedente, ivi compresi  quelli  introdotti  con
          atti di recepimento di direttive  dell'Unione  europea  che
          determinano  livelli  di  regolazione  superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive  medesime,  come  valutati
          nelle relative analisi di  impatto  della  regolamentazione
          (AIR), in conformita' ai criteri  di  cui  all'articolo  6,
          comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad  AIR,  le
          Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la  stima
          e la quantificazione degli oneri amministrativi  introdotti
          o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i  costi
          degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni  nell'ambito  del
          procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento
          comportante    raccolta,    elaborazione,     trasmissione,
          conservazione e produzione di informazioni e documenti alla
          pubblica amministrazione. 
              2-bis. Sulla base delle relazioni di  cui  al  comma  2
          verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento  per
          gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della  funzione
          pubblica    predispone,     sentite     le     associazioni
          imprenditoriali   e   le   associazioni   dei   consumatori
          rappresentative a livello  nazionale  ai  sensi  deldecreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  Codice  del
          consumo, una relazione complessiva, contenente il  bilancio
          annuale degli oneri amministrativi introdotti e  eliminati,
          che evidenzia  il  risultato  con  riferimento  a  ciascuna
          amministrazione. La  relazione  e'  comunicata  al  DAGL  e
          pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro  il  31
          marzo di ciascun anno. 
              2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando  gli  oneri
          introdotti sono superiori a quelli eliminati,  il  Governo,
          ai fini  del  relativo  pareggio,  adotta,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  entro  novanta
          giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al  comma
          2-bis, uno o piu' regolamenti ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  per  la
          riduzione di oneri  amministrativi  di  competenza  statale
          previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta
          dei  Ministri  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con
          i Ministri competenti e sentite le associazioni di  cui  al
          comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) proporzionalita' degli adempimenti  amministrativi
          alle esigenze di tutela degli interessi pubblici  coinvolti
          in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche'  alla
          dimensione dell'impresa e al settore di attivita'; 
                b)  eliminazione  di   dichiarazioni,   attestazioni,
          certificazioni,   comunque   denominati,   nonche'    degli
          adempimenti amministrativi e delle procedure non  necessari
          rispetto alla tutela degli interessi pubblici in  relazione
          ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate; 
                c)   utilizzo   delle   autocertificazioni   e,   ove
          necessario, delle attestazioni e  delle  asseverazioni  dei
          tecnici   abilitati   nonche'   delle   dichiarazioni    di
          conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese; 
                d)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle
          procedure amministrative, secondo la disciplina del  codice
          dell'amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82; 
                e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine
          di evitare duplicazioni e sovrapposizioni,  assicurando  la
          proporzionalita' delle  stesse  in  relazione  alla  tutela
          degli interessi pubblici coinvolti. 
              2-quater. Per  la  riduzione  di  oneri  amministrativi
          previsti  da  regolamenti  si  procede,  nel  rispetto  dei
          criteri di cui comma 2-ter, con  regolamenti,  adottati  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto  con  i  Ministri  competenti  e
          sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 
              2-quinquies. Per la riduzione di  oneri  amministrativi
          previsti  da  regolamenti  ministeriali,  si  procede,  nel
          rispetto dei criteri di cui comma 2-ter,  con  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  sulla  proposta  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e dei Ministri competenti  per  materia,
          sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 
              2-sexies. Alle attivita' di cui al  presente  articolo,
          le  amministrazioni  provvedono  con  le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si
          applicano con riferimento agli atti  normativi  in  materia
          tributaria, creditizia e di giochi pubblici.».