Art. 15 
 
 
Agenda per la semplificazione,  ricognizione  e  semplificazione  dei
  procedimenti e modulistica standardizzata 
 
  1. All'articolo  24  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole  «Entro  il  31  ottobre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il  30  ottobre  2020»;  le  parole
«triennio  2015-2017»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «periodo
2020-2023» e le parole «condivise» sono sostituite dalle seguenti: «e
il programma di  interventi  di  semplificazione  per  la  ripresa  a
seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi»; 
    b) dopo il comma  1  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-bis.  Entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentiti  le
associazioni  imprenditoriali,   gli   ordini   e   le   associazioni
professionali,   completano   la   ricognizione   dei    procedimenti
amministrativi al fine di individuare: 
      a) le attivita' soggette  ad  autorizzazione,  giustificate  da
motivi imperativi di interesse generale e le  attivita'  soggette  ai
regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione; 
      b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e  le  misure
incidenti  sulla  liberta'  di  iniziativa  economica  ritenuti   non
indispensabili,  fatti   salvi   quelli   imposti   dalla   normativa
dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi  e  interessi
costituzionalmente rilevanti; 
      c) i procedimenti da semplificare; 
      d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie  omogenee  di
procedimenti; 
      e) i procedimenti  per  i  quali  l'autorita'  competente  puo'
adottare un'autorizzazione generale; 
      f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. 
    1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  al   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, alla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome,  all'Unione  delle  province  d'Italia  e  all'Associazione
nazionale dei comuni italiani.»; 
    c) al comma 2, le parole «Entro centottanta  giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto» sono soppresse; 
    d)  al  comma  3,  le  parole  «con  riferimento  all'edilizia  e
all'avvio di attivita' produttive» sono soppresse; 
    e) al comma 4,  le  parole  «per  l'edilizia  e  per  l'avvio  di
attivita' produttive» sono soppresse. 
  2. All'articolo 16, comma 6, del decreto  legislativo  1°  dicembre
2009 n. 178, le parole «per l'approvazione» sono soppresse. 
  2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «i  compensi»  sono  inserite  le
seguenti: «e le prestazioni». 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
  3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  dopo  le  parole:  «su
altra documentazione illustrativa» sono inserite  le  seguenti:  «  ,
anche in formato digitale, ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  citato
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e
          moduli standard).  -  1.  Entro  il  30  ottobre  2020,  il
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,   previa
          intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  approva
          l'Agenda per la semplificazione per il  periodo  2020-2023,
          concernente  le  linee  di  indirizzo  e  il  programma  di
          interventi di semplificazione  per  la  ripresa  a  seguito
          dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  condivisi  tra
          Stato, regioni, province autonome e autonomie locali  e  il
          cronoprogramma per la  loro  attuazione.  L'Agenda  per  la
          semplificazione contempla, tra l'altro,  la  sottoscrizione
          di accordi e intese ai sensi dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8  della
          legge 5 giugno 2003, n.  131,  al  fine  di  coordinare  le
          iniziative e le attivita' delle amministrazioni interessate
          e di  proseguire  l'attivita'  per  l'attuazione  condivisa
          delle misure contenute neldecreto-legge 9 febbraio 2012, n.
          5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  aprile
          2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e  le  intese
          di  cui  al  presente  comma,  e'  istituito,   presso   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  un  apposito  comitato
          interistituzionale  e  sono   individuate   le   forme   di
          consultazione dei cittadini, delle  imprese  e  delle  loro
          associazioni. Il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica   amministrazione   illustra   alla    Commissione
          parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda
          per la semplificazione entro  quarantacinque  giorni  dalla
          sua approvazione da parte  del  Consiglio  dei  ministri  e
          riferisce sul relativo stato  di  attuazione  entro  il  30
          aprile di ciascun anno. 
              1-bis.  Entro  centocinquanta  giorni  dalla  data   di
          entrata in vigore della presente disposizione, lo Stato, le
          Regioni e le  autonomie  locali,  sentiti  le  associazioni
          imprenditoriali,   gli    ordini    e    le    associazioni
          professionali, completano la ricognizione dei  procedimenti
          amministrativi al fine di individuare: 
                a)   le   attivita'   soggette   ad   autorizzazione,
          giustificate da motivi imperativi di interesse  generale  e
          le attivita' soggette  ai  regimi  giuridici  di  cui  agli
          articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          ovvero al mero obbligo di comunicazione; 
                b) i provvedimenti autorizzatori, gli  adempimenti  e
          le misure incidenti sulla liberta' di iniziativa  economica
          ritenuti non indispensabili,  fatti  salvi  quelli  imposti
          dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela
          di principi e interessi costituzionalmente rilevanti; 
                c) i procedimenti da semplificare; 
                d) le discipline e i  tempi  uniformi  per  tipologie
          omogenee di procedimenti; 
                e) i procedimenti per i quali l'autorita'  competente
          puo' adottare un'autorizzazione generale; 
                f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi
          richiesti  per  l'adeguamento  alla  normativa  dell'Unione
          europea. 
              1-ter. Gli esiti della ricognizione sono  trasmessi  al
          Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per  la
          pubblica amministrazione, alla Conferenza delle  regioni  e
          delle province autonome, all'Unione delle province d'Italia
          e all'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
              2. Le amministrazioni statali,  ove  non  abbiano  gia'
          provveduto, adottano con decreto del  Ministro  competente,
          di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione
          e  la  pubblica  amministrazione,  sentita  la   Conferenza
          unificata, moduli unificati e standardizzati  su  tutto  il
          territorio  nazionale  per  la  presentazione  di  istanze,
          dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle
          imprese, che  possono  essere  utilizzati  da  cittadini  e
          imprese  decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  dei
          relativi decreti. 
              2-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente
          con le norme dei rispettivi statuti e delle relative  norme
          di  attuazione,  con  particolare  riferimento   a   quanto
          previsto daldecreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
          luglio 1988, n. 574. 
              3. Il  Governo,  le  regioni  e  gli  enti  locali,  in
          attuazione   del   principio   di   leale   collaborazione,
          concludono, in sede di  Conferenza  unificata,  accordi  ai
          sensi dell'articolo 9 de  ldecreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5
          giugno 2003, n. 131,  per  adottare,  tenendo  conto  delle
          specifiche normative regionali, una modulistica unificata e
          standardizzata su tutto  il  territorio  nazionale  per  la
          presentazione alle pubbliche  amministrazioni  regionali  e
          agli enti locali di istanze, dichiarazioni e  segnalazioni.
          Le pubbliche amministrazioni regionali e locali  utilizzano
          i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con
          i suddetti accordi o intese; i cittadini e  le  imprese  li
          possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta  giorni  dai
          medesimi termini. 
              3-bis. 
              4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo  comma,  lettere
          e),  m)  e  r),  della  Costituzione,  gli  accordi   sulla
          modulistica conclusi in sede di Conferenza  unificata  sono
          rivolti ad assicurare la libera concorrenza,  costituiscono
          livelli essenziali delle prestazioni concernenti i  diritti
          civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
          territorio   nazionale,   assicurano    il    coordinamento
          informativo   statistico    e    informatico    dei    dati
          dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di
          agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero. 
              4-bis. La  modulistica  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
          pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it  ed  e'
          resa  disponibile  per  la  compilazione   delle   pratiche
          telematiche da parte delle imprese  entro  sessanta  giorni
          dalla sua approvazione. 
              4-ter. All'articolo 62, comma  3,  del  codice  di  cui
          aldecreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  successive
          modificazioni,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito   il
          seguente:  "Tali   funzioni,   ad   eccezione   di   quelle
          anagrafiche, possono altresi' essere svolte  utilizzando  i
          dati   anagrafici,   costantemente   allineati    all'ANPR,
          eventualmente conservati dai comuni,  nelle  basi  di  dati
          locali.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo   1°   dicembre   2009    n.    178,    recante
          Riorganizzazione  della  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione (SSPA),  a  norma  dell'articolo  24  della
          legge 18 giugno 2009,  n.  69,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290: 
              «Art.   16   (Entrate,   programmazione   e   dotazione
          finanziaria della Scuola). -  1.Le  entrate  della  Scuola,
          iscritte in un'unica sezione del  bilancio  di  previsione,
          sono costituite: 
                a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato; 
                b) dalle assegnazioni e dai contributi  da  parte  di
          pubbliche   amministrazioni   centrali   e    locali    per
          l'esecuzione di specifiche iniziative; 
                c) dai contributi  dell'Unione  europea  o  di  altri
          organismi internazionali per la partecipazione a  programmi
          e progetti; 
                d) dai  contratti  stipulati  con  terzi  pubblici  e
          privati per la fornitura di servizi; 
                e) dai ricavi  ottenuti  attraverso  la  cessione  di
          prodotti dell'ingegno; 
                f) da attivita' di assistenza tecnica e di formazione
          commissionate da Istituzioni pubbliche e private, nazionali
          ed estere, nonche' da organismi internazionali; 
                g) da ogni altra eventuale entrata connessa alla  sua
          attivita' o prevista dall'ordinamento; 
                h) dalle entrate per partite di giro. 
              2. La dotazione  finanziaria  minima  della  Scuola  e'
          fissata annualmente, in sede di bilancio  dello  Stato,  in
          misura adeguata ad attuare i compiti  istituzionali.  Entro
          il mese di aprile di ogni anno il Presidente, anche al fine
          di consentire la determinazione di detta  dotazione  minima
          finanziaria, sottopone per l'approvazione  al  Comitato  di
          gestione un programma  di  massima  delle  attivita'  della
          Scuola  per  il  successivo   anno   di   esercizio.   Dopo
          l'approvazione, il programma e' trasmesso al  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e l'innovazione. 
              3. Nel  programma  possono  essere  previste  attivita'
          della  Scuola,  comunque   rientranti   nei   propri   fini
          istituzionali,  da  svolgersi  con  dotazione   finanziaria
          ulteriore e diversa da quella minima prevista nel  bilancio
          dello Stato, anche grazie all'accesso  a  fondi  nazionali,
          comunitari ed internazionali, con eventuale  partecipazione
          a procedure concorsuali anche  in  associazione  con  altri
          soggetti  pubblici  e  privati,  e  a  risorse  finanziarie
          derivanti dalla vendita di servizi, da quote di  iscrizione
          ai corsi e  da  altre  attivita'  generatrici  di  reddito,
          nonche' derivanti da donazioni e liberalita'. 
              4.  Sono  in  ogni  caso  a   carico   del   contributo
          finanziario ordinario dello Stato gli oneri finanziari  per
          le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi. 
              5. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di
          programmi,  progetti  nonche'   di   specifiche   finalita'
          previste per legge,  ove  non  diversamente  disposto,  con
          deliberazione  motivata  del  Comitato   di   gestione   e'
          determinata una quota da destinare alle  connesse  esigenze
          di  funzionamento  secondo  criteri  fissati  con  apposita
          delibera. 
              6. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi,
          entro dieci giorni  dalla  deliberazione  del  Comitato  di
          gestione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  53  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, S.O.: 
              «Art.  53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e
          incarichi). - 1. - 5. omissis. 
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo  1,  comma   2,   compresi   quelli   di   cui
          all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con  rapporto
          di lavoro a tempo parziale con prestazione  lavorativa  non
          superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo  pieno,
          dei docenti universitari a tempo  definito  e  delle  altre
          categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito  da
          disposizioni   speciali   lo   svolgimento   di   attivita'
          libero-professionali.  Sono  nulli   tutti   gli   atti   e
          provvedimenti   comunque   denominati,   regolamentari    e
          amministrativi,   adottati   dalle    amministrazioni    di
          appartenenza  in  contrasto  con  il  presente  comma.  Gli
          incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono  tutti
          gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei  compiti
          e doveri  di  ufficio,  per  i  quali  e'  previsto,  sotto
          qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e  le
          prestazioni derivanti: 
                a)  dalla   collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili; 
                b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
          o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
                c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
                d) da incarichi per i quali e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                e) da incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
                f)  da  incarichi  conferiti   dalle   organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
                f-bis)  da  attivita'  di   formazione   diretta   ai
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione   nonche'   di
          docenza e di ricerca scientifica. 
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente
          autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini
          dell'autorizzazione,       l'amministrazione       verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto  di  interessi.  Con  riferimento  ai  professori
          universitari a tempo pieno, gli  statuti  o  i  regolamenti
          degli atenei disciplinano i criteri e le procedure  per  il
          rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
          decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
          gravi  sanzioni  e  ferma   restando   la   responsabilita'
          disciplinare,  il  compenso  dovuto  per   le   prestazioni
          eventualmente  svolte   deve   essere   versato,   a   cura
          dell'erogante o, in  difetto,  del  percettore,  nel  conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
              7-bis.L'omissione del versamento del compenso da  parte
          del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce
          ipotesi   di   responsabilita'   erariale   soggetta   alla
          giurisdizione della Corte dei conti. 
              8. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
          28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge  28  maggio   1997,   n.   140,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni.   All'accertamento   delle
          violazioni e all'irrogazione  delle  sanzioni  provvede  il
          Ministero  delle  finanze,  avvalendosi  della  Guardia  di
          finanza, secondo le  disposizioni  dellalegge  24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero
          delle finanze. 
              10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal
          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta  stessa.  Per
          il  personale   che   presta   comunque   servizio   presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
              11. Entro quindici giorni dall'erogazione del  compenso
          per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici  o
          privati  comunicano  all'amministrazione  di   appartenenza
          l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 
              12. Le amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. 
              13. Le amministrazioni di appartenenza  sono  tenute  a
          comunicare tempestivamente al Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  in  via  telematica,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato,  i  compensi  da  esse  erogati  o  della  cui
          erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di  cui
          al comma 11. 
              14. - 16-ter. omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
          norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003,  n.  229,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Modalita' di indicazione). - 1. Le indicazioni
          di cui all'articolo 6 devono figurare  sulle  confezioni  o
          sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono  posti
          in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui  al  comma
          1, lettera f), dell'articolo 6  possono  essere  riportate,
          anziche' sulle confezioni o sulle etichette  dei  prodotti,
          su altra  documentazione  illustrativa,  anche  in  formato
          digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti
          stessi.».