Art. 15
Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei
procedimenti e modulistica standardizzata
1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Entro il 31 ottobre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 ottobre 2020»; le parole
«triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «periodo
2020-2023» e le parole «condivise» sono sostituite dalle seguenti: «e
il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a
seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentiti le
associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni
professionali, completano la ricognizione dei procedimenti
amministrativi al fine di individuare:
a) le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da
motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai
regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure
incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non
indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa
dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi
costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di
procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo'
adottare un'autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.
1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica
amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, all'Unione delle province d'Italia e all'Associazione
nazionale dei comuni italiani.»;
c) al comma 2, le parole «Entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto» sono soppresse;
d) al comma 3, le parole «con riferimento all'edilizia e
all'avvio di attivita' produttive» sono soppresse;
e) al comma 4, le parole «per l'edilizia e per l'avvio di
attivita' produttive» sono soppresse.
2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre
2009 n. 178, le parole «per l'approvazione» sono soppresse.
2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «i compensi» sono inserite le
seguenti: «e le prestazioni».
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «su
altra documentazione illustrativa» sono inserite le seguenti: « ,
anche in formato digitale, ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e
moduli standard). - 1. Entro il 30 ottobre 2020, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva
l'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023,
concernente le linee di indirizzo e il programma di
interventi di semplificazione per la ripresa a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra
Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il
cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione
di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le
iniziative e le attivita' delle amministrazioni interessate
e di proseguire l'attivita' per l'attuazione condivisa
delle misure contenute neldecreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese
di cui al presente comma, e' istituito, presso la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato
interistituzionale e sono individuate le forme di
consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro
associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione illustra alla Commissione
parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda
per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla
sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e
riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30
aprile di ciascun anno.
1-bis. Entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, lo Stato, le
Regioni e le autonomie locali, sentiti le associazioni
imprenditoriali, gli ordini e le associazioni
professionali, completano la ricognizione dei procedimenti
amministrativi al fine di individuare:
a) le attivita' soggette ad autorizzazione,
giustificate da motivi imperativi di interesse generale e
le attivita' soggette ai regimi giuridici di cui agli
articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e
le misure incidenti sulla liberta' di iniziativa economica
ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti
dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela
di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie
omogenee di procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente
puo' adottare un'autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione
europea.
1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la
pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, all'Unione delle province d'Italia
e all'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. Le amministrazioni statali, ove non abbiano gia'
provveduto, adottano con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza
unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il
territorio nazionale per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle
imprese, che possono essere utilizzati da cittadini e
imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei
relativi decreti.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme
di attuazione, con particolare riferimento a quanto
previsto daldecreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574.
3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in
attuazione del principio di leale collaborazione,
concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai
sensi dell'articolo 9 de ldecreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle
specifiche normative regionali, una modulistica unificata e
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la
presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e
agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni.
Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano
i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con
i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li
possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai
medesimi termini.
3-bis.
4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere
e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla
modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono
rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, assicurano il coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di
agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.
4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 e'
pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed e'
resa disponibile per la compilazione delle pratiche
telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni
dalla sua approvazione.
4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui
aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Tali funzioni, ad eccezione di quelle
anagrafiche, possono altresi' essere svolte utilizzando i
dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR,
eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati
locali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, recante
Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290:
«Art. 16 (Entrate, programmazione e dotazione
finanziaria della Scuola). - 1.Le entrate della Scuola,
iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione,
sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di
pubbliche amministrazioni centrali e locali per
l'esecuzione di specifiche iniziative;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri
organismi internazionali per la partecipazione a programmi
e progetti;
d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e
privati per la fornitura di servizi;
e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di
prodotti dell'ingegno;
f) da attivita' di assistenza tecnica e di formazione
commissionate da Istituzioni pubbliche e private, nazionali
ed estere, nonche' da organismi internazionali;
g) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua
attivita' o prevista dall'ordinamento;
h) dalle entrate per partite di giro.
2. La dotazione finanziaria minima della Scuola e'
fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in
misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro
il mese di aprile di ogni anno il Presidente, anche al fine
di consentire la determinazione di detta dotazione minima
finanziaria, sottopone per l'approvazione al Comitato di
gestione un programma di massima delle attivita' della
Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo
l'approvazione, il programma e' trasmesso al Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Nel programma possono essere previste attivita'
della Scuola, comunque rientranti nei propri fini
istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria
ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio
dello Stato, anche grazie all'accesso a fondi nazionali,
comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione
a procedure concorsuali anche in associazione con altri
soggetti pubblici e privati, e a risorse finanziarie
derivanti dalla vendita di servizi, da quote di iscrizione
ai corsi e da altre attivita' generatrici di reddito,
nonche' derivanti da donazioni e liberalita'.
4. Sono in ogni caso a carico del contributo
finanziario ordinario dello Stato gli oneri finanziari per
le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi.
5. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di
programmi, progetti nonche' di specifiche finalita'
previste per legge, ove non diversamente disposto, con
deliberazione motivata del Comitato di gestione e'
determinata una quota da destinare alle connesse esigenze
di funzionamento secondo criteri fissati con apposita
delibera.
6. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi,
entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato di
gestione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, S.O.:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. - 5. omissis.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le
prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis.L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dallalegge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il
Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di
finanza, secondo le disposizioni dellalegge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero
delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. - 16-ter. omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Modalita' di indicazione). - 1. Le indicazioni
di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti
in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma
1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate,
anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti,
su altra documentazione illustrativa, anche in formato
digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti
stessi.».