Art. 16 
 
 
Disposizioni per facilitare l'esercizio del  diritto  di  voto  degli
  italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di  legge
  costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59  della
  Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» 
 
  1.  Per   il   referendum   confermativo   del   testo   di   legge
costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e  59  della
Costituzione in materia di riduzione del  numero  dei  parlamentari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.  240  del  12
ottobre 2019: 
    a) il termine di cui all'articolo 12,  comma  7,  primo  periodo,
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e'  fissato  alle  ore  16  del
martedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia; 
    b)  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale puo' disporre che la spedizione  di  cui  all'articolo
12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,
avvenga con valigia diplomatica non accompagnata; 
    c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun  seggio  di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,
e' stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori; 
    d) l'onorario in favore dei componenti dei  seggi  elettorali  di
cui all'articolo  13  della  legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  e'
aumentato del 50 per cento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 56, 57 e 59  della
          Costituzione della Repubblica italiana: 
              «Art.  56.  -  La  Camera  dei  deputati  e'  eletta  a
          suffragio universale e diretto. Il numero dei  deputati  e'
          di  seicentotrenta,   dodici   dei   quali   eletti   nella
          circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli
          elettori che nel giorno della  elezione  hanno  compiuto  i
          venticinque anni di eta'. La ripartizione dei seggi tra  le
          circoscrizioni, fatto salvo il numero dei  seggi  assegnati
          alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
          degli abitanti della Repubblica, quale risulta  dall'ultimo
          censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto
          e distribuendo i seggi in proporzione alla  popolazione  di
          ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e  dei
          piu' alti resti. 
              Art. 57. - Il Senato della Repubblica e' eletto a  base
          regionale, salvi  i  seggi  assegnati  alla  circoscrizione
          Estero.   Il   numero   dei   senatori   elettivi   e'   di
          trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione
          Estero. Nessuna Regione puo' avere un  numero  di  senatori
          inferiore a sette; il Molise ne ha due,  la  Valle  d'Aosta
          uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto  salvo
          il numero dei seggi assegnati alla  circoscrizione  Estero,
          previa  applicazione  delle  disposizioni  del   precedente
          comma, si effettua in proporzione  alla  popolazione  delle
          Regioni, quale  risulta  dall'ultimo  censimento  generale,
          sulla base dei quozienti interi e dei resti piu' alti. 
              Art. 59. - E' senatore  di  diritto  e  a  vita,  salvo
          rinunzia, chi e'  stato  Presidente  della  Repubblica.  Il
          Presidente della Repubblica puo' nominare senatori  a  vita
          cinque  cittadini  che  hanno  illustrato  la  Patria   per
          altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,  artistico
          e letterario.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, comma 7, e 13,
          comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.  459  (Norme  per
          l'esercizio del diritto  di  voto  dei  cittadini  italiani
          residenti all'estero), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          5 gennaio 2002, n.4: 
              «Art. 12. - (Omissis). 
              7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza
          ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione  Estero
          le buste comunque  pervenute  non  oltre  le  ore  16,  ora
          locale, del giovedi' antecedente la data stabilita  per  le
          votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori
          ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della  presente
          legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica,  per
          via aerea e con valigia diplomatica. 
              (Omissis).». 
              «Art.  13.  -  1.  Presso  l'ufficio  centrale  per  la
          circoscrizione Estero e' costituito  un  seggio  elettorale
          per un minimo di duemila e un massimo di  tremila  elettori
          ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della  presente
          legge, con il compito  di  provvedere  alle  operazioni  di
          spoglio e di scrutinio dei  voti  inviati  dagli  elettori.
          Ciascun seggio elettorale e' competente per lo spoglio  dei
          voti  provenienti   da   un'unica   ripartizione   di   cui
          all'articolo  6,  comma  1.  L'assegnazione   delle   buste
          contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a  cura
          dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. 
              (Omissis)».