Art. 16
Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli
italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge
costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»
1. Per il referendum confermativo del testo di legge
costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12
ottobre 2019:
a) il termine di cui all'articolo 12, comma 7, primo periodo,
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' fissato alle ore 16 del
martedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo' disporre che la spedizione di cui all'articolo
12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e' stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;
d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di
cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e'
aumentato del 50 per cento.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 56. - La Camera dei deputati e' eletta a
suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati e'
di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i
venticinque anni di eta'. La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
piu' alti resti.
Art. 57. - Il Senato della Repubblica e' eletto a base
regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero. Il numero dei senatori elettivi e' di
trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione
Estero. Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta
uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei resti piu' alti.
Art. 59. - E' senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica. Il
Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita
cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico
e letterario.».
- Si riporta il testo degli articoli 12, comma 7, e 13,
comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 gennaio 2002, n.4:
«Art. 12. - (Omissis).
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza
ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora
locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le
votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori
ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente
legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per
via aerea e con valigia diplomatica.
(Omissis).».
«Art. 13. - 1. Presso l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e' costituito un seggio elettorale
per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori
ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente
legge, con il compito di provvedere alle operazioni di
spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
Ciascun seggio elettorale e' competente per lo spoglio dei
voti provenienti da un'unica ripartizione di cui
all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste
contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a cura
dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
(Omissis)».