Art. 16 bis 
 
 
              Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53 
 
  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo
le parole: «segretari delle procure della Repubblica,» sono  inserite
le seguenti: «gli avvocati iscritti all'albo che  abbiano  comunicato
la loro disponibilita'  all'ordine  di  appartenenza,  i  consiglieri
regionali, i membri del Parlamento,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1,  della
          legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire
          maggiore efficienza al procedimento elettorale), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  22  marzo  1990,   n.68,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  14.  -  1.  Sono  competenti  ad   eseguire   le
          autenticazioni che non siano attribuite  esclusivamente  ai
          notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948,  n.
          29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122  ,  dal  testo  unico
          delle leggi recanti norme per la elezione alla  Camera  dei
          deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  30   marzo   1957,   n.   361,   e   successive
          modificazioni,  dal  testo  unico  delle   leggi   per   la
          composizione   e   la   elezione   degli    organi    delle
          amministrazioni  comunali,  approvato   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica  16  maggio  1960,  n.  570,  e
          successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968,  n.
          108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.  161,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  14  maggio  1976,  n.  240,
          dalla  legge  24  gennaio  1979,  n.   18,   e   successive
          modificazioni, e dalla legge 25  maggio  1970,  n.  352,  e
          successive modificazioni, nonche' per le elezioni  previste
          dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i  notai,  i  giudici  di
          pace, i cancellieri e  i  collaboratori  delle  cancellerie
          delle Corti di appello, dei tribunali e  delle  preture,  i
          segretari delle  procure  della  Repubblica,  gli  avvocati
          iscritti  all'albo   che   abbiano   comunicato   la   loro
          disponibilita' all'ordine di  appartenenza,  i  consiglieri
          regionali, i membri  del  Parlamento,  i  presidenti  delle
          province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori
          comunali  e  provinciali,  i  componenti  della  conferenza
          metropolitana,  i  presidenti  dei  consigli   comunali   e
          provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei  consigli
          circoscrizionali, i segretari comunali e  provinciali  e  i
          funzionari incaricati dal sindaco e  dal  presidente  della
          provincia.  Sono  altresi'  competenti   ad   eseguire   le
          autenticazioni di  cui  al  presente  comma  i  consiglieri
          provinciali, i consiglieri metropolitani  e  i  consiglieri
          comunali  che  comunichino   la   propria   disponibilita',
          rispettivamente,  al  presidente  della  provincia   e   al
          sindaco. 
              (Omissis).».