Art. 16 bis
Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo
le parole: «segretari delle procure della Repubblica,» sono inserite
le seguenti: «gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato
la loro disponibilita' all'ordine di appartenenza, i consiglieri
regionali, i membri del Parlamento,».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, della
legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1990, n.68, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le
autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai
notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n.
29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, dal testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n.
108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240,
dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, nonche' per le elezioni previste
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di
pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie
delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i
segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati
iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro
disponibilita' all'ordine di appartenenza, i consiglieri
regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle
province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori
comunali e provinciali, i componenti della conferenza
metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli
circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i
funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della
provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri
provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri
comunali che comunichino la propria disponibilita',
rispettivamente, al presidente della provincia e al
sindaco.
(Omissis).».