Art. 16 ter 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  circolazione  in  Italia  di   veicoli
                      immatricolati all'estero 
 
  1. All'articolo 93 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  dopo  il  comma  1-quater  e'
inserito il seguente: 
  «1-quinquies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter  e
1-quater non si applicano: 
    a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia; 
    b)  al  personale  civile  e  militare  dipendente  da  pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1,  comma
9, lettere a) e b), della legge 27ottobre 1988, n. 470; 
    c) ai lavoratori frontalieri, o  a  quei  soggetti  residenti  in
Italia che prestano un'attivita' di lavoro in  favore  di  un'impresa
avente sede in uno Stato confinante o  limitrofo,  i  quali,  con  il
veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano  in  Italia  per
raggiungere il luogo di residenza o per far  rientro  nella  sede  di
lavoro all'estero; 
    d) al personale delle Forze  armate  e  di  polizia  in  servizio
all'estero presso organismi internazionali o basi militari; 
    e)  al  personale  dipendente  di  associazioni  territoriali  di
soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero». 
  2.  Qualora  il  veicolo  sia  immatricolato  in   un   Paese   non
appartenente  all'Unione  europea,  restano   ferme   le   pertinenti
disposizioni unionali in materia di immissione temporanea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  93  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  maggio
          1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 93 (Formalita'  necessarie  per  la  circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli, i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per  circolare
          devono  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  e
          immatricolati  presso  il  Dipartimento  per  i   trasporti
          terrestri. 
              1-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  1-ter,  e'
          vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre
          sessanta giorni, circolare  con  un  veicolo  immatricolato
          all'estero. 
              1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in
          locazione  senza  conducente   da   parte   di   un'impresa
          costituita in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o
          dello Spazio economico europeo  che  non  ha  stabilito  in
          Italia una sede secondaria o altra sede effettiva,  nonche'
          nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un  soggetto
          residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o  di
          collaborazione con un'impresa costituita in un altro  Stato
          membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico
          europeo che non ha stabilito in Italia una sede  secondaria
          od altra sede effettiva, nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nel codice  doganale  comunitario,  a  bordo  del
          veicolo deve essere custodito  un  documento,  sottoscritto
          dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino
          il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo.  In
          mancanza di tale documento, la disponibilita'  del  veicolo
          si considera in capo al conducente. 
              1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma  1-bis  e  ferma
          restando l'applicazione delle sanzioni previste  dal  comma
          7-bis, se  il  veicolo  non  e'  immatricolato  in  Italia,
          l'intestatario   chiede   al   competente   ufficio   della
          motorizzazione civile, previa  consegna  del  documento  di
          circolazione e delle  targhe  estere,  il  rilascio  di  un
          foglio  di  via  e   della   relativa   targa,   ai   sensi
          dell'articolo 99, al fine di condurre il  veicolo  oltre  i
          transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione  civile
          provvede alla restituzione delle targhe e del documento  di
          circolazione alle competenti autorita' dello Stato  che  li
          ha rilasciati. 
              1-quinquies. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1-bis,
          1-ter e 1-quater non si applicano: 
                a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia; 
                b) al  personale  civile  e  militare  dipendente  da
          pubbliche amministrazioni in servizio  all'estero,  di  cui
          all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b),  della  legge  27
          ottobre 1988, n. 470; 
                c) ai  lavoratori  frontalieri,  o  a  quei  soggetti
          residenti in Italia che prestano un'attivita' di lavoro  in
          favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante  o
          limitrofo, i quali, con  il  veicolo  ivi  immatricolato  a
          proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo
          di residenza  o  per  far  rientro  nella  sede  di  lavoro
          all'estero; 
                d) al personale delle Forze armate e  di  polizia  in
          servizio all'estero presso organismi internazionali o  basi
          militari; 
                e)   al   personale   dipendente   di    associazioni
          territoriali di soccorso,  per  il  rimpatrio  dei  veicoli
          immatricolati all'estero. 
              Omissis.».