Art. 16 ter Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero 1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano: a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia; b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27ottobre 1988, n. 470; c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attivita' di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero». 2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. 1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e' vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero. 1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilita' del veicolo si considera in capo al conducente. 1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorita' dello Stato che li ha rilasciati. 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano: a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia; b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attivita' di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero. Omissis.».