Art. 16 ter
Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli
immatricolati all'estero
1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater e'
inserito il seguente:
«1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma
9, lettere a) e b), della legge 27ottobre 1988, n. 470;
c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in
Italia che prestano un'attivita' di lavoro in favore di un'impresa
avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il
veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per
raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di
lavoro all'estero;
d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio
all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
e) al personale dipendente di associazioni territoriali di
soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero».
2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non
appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti
disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 93 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e'
vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre
sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato
all'estero.
1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in
locazione senza conducente da parte di un'impresa
costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in
Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonche'
nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto
residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di
collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato
membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico
europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria
od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del
veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto
dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino
il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo. In
mancanza di tale documento, la disponibilita' del veicolo
si considera in capo al conducente.
1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma
restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma
7-bis, se il veicolo non e' immatricolato in Italia,
l'intestatario chiede al competente ufficio della
motorizzazione civile, previa consegna del documento di
circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un
foglio di via e della relativa targa, ai sensi
dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i
transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile
provvede alla restituzione delle targhe e del documento di
circolazione alle competenti autorita' dello Stato che li
ha rilasciati.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis,
1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da
pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui
all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27
ottobre 1988, n. 470;
c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti
residenti in Italia che prestano un'attivita' di lavoro in
favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o
limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a
proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo
di residenza o per far rientro nella sede di lavoro
all'estero;
d) al personale delle Forze armate e di polizia in
servizio all'estero presso organismi internazionali o basi
militari;
e) al personale dipendente di associazioni
territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero.
Omissis.».