Art. 16 quater
Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di
lavoro
1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo
al contratto collettivo nazionale di lavoro e' indicato mediante un
codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate.
Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo
nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n.
936. La composizione del codice e' definita secondo criteri stabiliti
dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni
modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo
45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.
144), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2003,
n. 11:
«Art. 6.
1.
2.
3.
4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile
1949, n. 264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "sei mesi".».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
- omissis.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo
4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in
via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322,
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche
nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con
riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e
6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e
procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa
con un campione significativo di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre
2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle
prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti
alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5
febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica
le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le
modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 30
dicembre 1986, n. 936(Norme sul Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 gennaio 1987, n. 3:
«Art. 17 (Archivio dei contratti e banca di dati). - 1.
E' istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il
quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di
rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni alla loro
stipula e dalla loro stesura.
2. Il deposito avviene a cura dei soggetti stipulanti.
3. L'organizzazione dell'archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro deve
consentire la loro conservazione nel tempo e la pubblica
consultazione. I contenuti dei contratti e degli accordi
collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri e
procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e con il centro elettronico di
documentazione della Corte di cassazione, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro.
4. E' istituita presso il CNEL una banca di dati sul
mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro,
alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti
pubblici che compiono rilevazioni sulle suddette materie.
5. Il CNEL elabora, sulla base dei dati e della
documentazione raccolta ai sensi dei precedenti commi, i
rapporti di cui all'articolo 10, lettera c).
6. I rapporti sono messi a disposizione delle Camere,
del Governo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni
interessati, quale base comune di riferimento ai fini di
studio, decisionali ed operativi.».