Art. 16 quater 
 
 
Codice alfanumerico  unico  dei  contratti  collettivi  nazionali  di
                               lavoro 
 
  1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni  di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.  297,
e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo  44,  comma  9,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo
al contratto collettivo nazionale di lavoro e' indicato  mediante  un
codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni  interessate.
Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia  e
del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione  del  contratto  collettivo
nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n.
936. La composizione del codice e' definita secondo criteri stabiliti
dal CNEL d'intesa con il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo  19  dicembre  2002,   n.   297   (Disposizioni
          modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile
          2000, n. 181, recante norme per  agevolare  l'incontro  tra
          domanda e offerta di lavoro,  in  attuazione  dell'articolo
          45, comma 1, lettera a) della  legge  17  maggio  1999,  n.
          144), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio  2003,
          n. 11: 
              «Art. 6. 
              1. 
              2. 
              3. 
              4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29  aprile
          1949, n. 264, le parole: "un anno"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "sei mesi".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 44,  comma  9,  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              «Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
          - omissis. 
              9.  A  partire  dalle  retribuzioni   corrisposte   con
          riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti  d'imposta
          tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo
          4, commi 6-ter  e  6-quater,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in
          via telematica, direttamente o tramite  gli  incaricati  di
          cui all'articolo 3,  commi  2-bis  e  3,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  27  luglio  1998,  n.   322,
          all'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale  (INPS)  i
          dati  retributivi  e  le  informazioni  necessarie  per  il
          calcolo  dei  contributi,   per   l'implementazione   delle
          posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
          prestazioni, entro l'ultimo giorno del  mese  successivo  a
          quello di riferimento. Tale disposizione si  applica  anche
          nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza  per  i
          Dipendenti  dell'Amministrazione  Pubblica   (INPDAP)   con
          riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
          certificazione  di  cui  all'articolo  4,  commi  6-ter   e
          6-quater, del regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  e  successive
          modificazioni, il cui personale  e'  iscritto  al  medesimo
          Istituto. Entro il 30 giugno 2004  gli  enti  previdenziali
          provvederanno  ad  emanare   le   istruzioni   tecniche   e
          procedurali  necessarie  per  la  trasmissione  dei  flussi
          informativi ed attiveranno  una  sperimentazione  operativa
          con  un  campione  significativo   di   aziende,   enti   o
          amministrazioni,  distinto  per  settori  di  attivita'   o
          comparti, che dovra'  concludersi  entro  il  30  settembre
          2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
          il  monitoraggio  dei  flussi  finanziari   relativi   alle
          prestazioni sociali erogate, i datori  di  lavoro  soggetti
          alla  disciplina  prevista  dal  decreto   ministeriale   5
          febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  67
          del  13  marzo  1969,   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via  telematica
          le  dichiarazioni  di  pertinenza  dell'INPS,  secondo   le
          modalita' stabilite dallo stesso Istituto. 
              omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  30
          dicembre  1986,  n.  936(Norme  sul   Consiglio   nazionale
          dell'economia e  del  lavoro),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 gennaio 1987, n. 3: 
              «Art. 17 (Archivio dei contratti e banca di dati). - 1.
          E'  istituito  presso  il  CNEL  l'archivio  nazionale  dei
          contratti e degli accordi collettivi di  lavoro  presso  il
          quale vengono depositati in copia autentica gli accordi  di
          rinnovo e i nuovi  contratti  entro  30  giorni  alla  loro
          stipula e dalla loro stesura. 
              2. Il deposito avviene a cura dei soggetti stipulanti. 
              3.   L'organizzazione   dell'archivio   nazionale   dei
          contratti  e  degli  accordi  collettivi  di  lavoro   deve
          consentire la loro conservazione nel tempo  e  la  pubblica
          consultazione. I contenuti dei contratti  e  degli  accordi
          collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri  e
          procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale e con  il  centro  elettronico  di
          documentazione   della   Corte   di   cassazione,    previa
          consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
          e dei datori di lavoro. 
              4. E' istituita presso il CNEL una banca  di  dati  sul
          mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro,
          alla cui formazione e  aggiornamento  concorrono  gli  enti
          pubblici che compiono rilevazioni sulle suddette materie. 
              5. Il  CNEL  elabora,  sulla  base  dei  dati  e  della
          documentazione raccolta ai sensi dei  precedenti  commi,  i
          rapporti di cui all'articolo 10, lettera c). 
              6. I rapporti sono messi a disposizione  delle  Camere,
          del Governo, delle organizzazioni sindacali dei  lavoratori
          e  dei  datori  di  lavoro  e  degli  enti  ed  istituzioni
          interessati, quale base comune di riferimento  ai  fini  di
          studio, decisionali ed operativi.».