Art. 16 quinquies
Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
1. All'articolo 54, comma 4-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «da utilizzare in
sperimentazioni cliniche di fase I» sono inserite le seguenti: «e di
fase II».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 4-bis,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione
delladirettiva 2001/83/CE(e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2006, n.142, S.O. ,come modificato
dalla presente legge:
«Art. 54 (Specificazione dell'ambito di applicazione
della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre
medicinali). - omissis.
4-bis. La produzione di una specifica materia prima
farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla
produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in
sperimentazioni cliniche di fase I e di fase II non
necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica
all'AIFA da parte del titolare dell'officina, e' effettuata
nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in
un'officina autorizzata alla produzione di sostanze attive.
Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA trasmette al Ministro
della salute e pubblica nel suo sito internet una relazione
sugli effetti derivanti dall'applicazione della
disposizione di cui al presente comma e sui possibili
effetti della estensione di tale disciplina ai medicinali
sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di
fase II. La relazione tiene adeguatamente conto anche degli
interventi ispettivi effettuati dall'AIFA presso le
officine di produzione delle sostanze attive.».