Art. 7 Composizione e funzioni delle commissioni esaminatrici 1. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente, per ogni sede di esame di cui all'allegato I e' istituita una commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. 2. Le commissioni di cui comma 1 sono composte da: a) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con funzione di Presidente; b) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio o, ove previsto, due rappresentanti funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; c) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici preferibilmente con laurea magistrale in ingegneria, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della competente unita' operativa territoriale. 3. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono assicurate dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente. La segreteria provvede all'istruttoria della documentazione delle domande presentate dai candidati e comunica le risultanze alla commissione che ne decide sull'ammissibilita'. 4. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede con le proprie risorse, ordinariamente previste, al normale funzionamento delle commissioni nonche' allo svolgimento delle sessioni di esame. Ai componenti e alla segreteria delle commissioni non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.