Art. 7 
 
       Composizione e funzioni delle commissioni esaminatrici 
 
  1. Con provvedimento del  direttore  dell'Ispettorato  territoriale
del lavoro competente, per ogni sede di esame di cui  all'allegato  I
e'  istituita  una   commissione   esaminatrice   per   il   rilascio
dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. 
  2. Le commissioni di cui comma 1 sono composte da: 
    a) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente,  funzionari
tecnici  con  laurea  magistrale  in   ingegneria,   dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, con funzione di Presidente; 
    b) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente,  funzionari
tecnici con laurea magistrale in ingegneria,  dell'Azienda  sanitaria
locale competente per territorio o, ove previsto, due  rappresentanti
funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria,  dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente; 
    c) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente,  funzionari
tecnici  preferibilmente  con  laurea   magistrale   in   ingegneria,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro della competente unita' operativa territoriale. 
  3. Le funzioni di  segreteria  delle  commissioni  sono  assicurate
dall'Ispettorato territoriale del lavoro  competente.  La  segreteria
provvede   all'istruttoria   della   documentazione   delle   domande
presentate dai candidati e comunica le  risultanze  alla  commissione
che ne decide sull'ammissibilita'. 
  4. L'Ispettorato nazionale  del  lavoro  provvede  con  le  proprie
risorse, ordinariamente  previste,  al  normale  funzionamento  delle
commissioni nonche' allo svolgimento  delle  sessioni  di  esame.  Ai
componenti e alla  segreteria  delle  commissioni  non  spetta  alcun
compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,   rimborso   spese   o
emolumento comunque denominato.