Art. 8 
 
                        Esami di abilitazione 
 
  1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione
di generatori di vapore sono svolti nei mesi e  nelle  sedi  indicati
nell'allegato I al presente decreto. 
  2. Il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente
stabilisce  le  date  degli  esami  secondo  il  calendario  di   cui
all'allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale. 
  3. Gli esami di abilitazione  consistono  in  prove  finalizzate  a
valutare l'acquisizione, da parte  del  candidato,  delle  necessarie
conoscenze teorico-pratiche  per  la  conduzione  dei  generatori  di
vapore,  da  effettuarsi  su  un  generatore   di   vapore   soggetto
all'obbligo di conduzione ai sensi del presente decreto. 
  4. Per ciascuna seduta d'esame  e'  redatto  apposito  verbale  dal
quale  risulta  l'esito  della  valutazione  dei  singoli  candidati,
riportando in  particolare  per  ciascun  candidato  non  ammesso  le
motivazioni  dell'esclusione.   Il   verbale   e'   trasmesso   dalla
commissione al direttore  dell'Ispettorato  territoriale  del  lavoro
competente. 
  5. Gli elenchi dei  candidati  abilitati  al  relativo  grado  sono
pubblicati mediante affissione all'esterno del locale degli  esami  e
sul sito istituzionale  internet  dell'Ispettorato  territoriale  del
lavoro competente.