Art. 8 Esami di abilitazione 1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono svolti nei mesi e nelle sedi indicati nell'allegato I al presente decreto. 2. Il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami secondo il calendario di cui all'allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale. 3. Gli esami di abilitazione consistono in prove finalizzate a valutare l'acquisizione, da parte del candidato, delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per la conduzione dei generatori di vapore, da effettuarsi su un generatore di vapore soggetto all'obbligo di conduzione ai sensi del presente decreto. 4. Per ciascuna seduta d'esame e' redatto apposito verbale dal quale risulta l'esito della valutazione dei singoli candidati, riportando in particolare per ciascun candidato non ammesso le motivazioni dell'esclusione. Il verbale e' trasmesso dalla commissione al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente. 5. Gli elenchi dei candidati abilitati al relativo grado sono pubblicati mediante affissione all'esterno del locale degli esami e sul sito istituzionale internet dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente.