Art. 10 
 
           L'iscrizione nella sezione «Reti associative». 
              Presentazione dell'istanza e procedimento 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione «Reti associative», di cui
all'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, l'istanza e' formata  ed
inviata,  secondo  le  specifiche  tecniche  contenute  nell'allegato
tecnico A, all'Ufficio statale del RUNTS  dal  rappresentante  legale
dell'ente. 
  2. Nell'istanza, anche attraverso appositi allegati, sono indicati,
oltre agli elementi di cui all'art.  8,  commi  5  e  6,  per  quanto
compatibili: 
    a) i riferimenti degli ETS aderenti, anche in via  indiretta,  in
numero tale da soddisfare il requisito numerico e territoriale di cui
all'art. 41, comma 1, lettera a) o di cui all'art. 41,  comma  2  del
Codice. Il numero degli enti aderenti, anche in via indiretta,  sara'
verificato  dal  sistema  informatico  del  Registro  attraverso   il
conteggio univoco dei codici fiscali degli enti che hanno  dichiarato
l'affiliazione alla rete associativa o ad un ente ad  essa  aderente,
ciascuno considerato una sola volta nell'ambito della  singola  rete.
E' fatta salva la facolta' di un singolo ente di essere  affiliato  a
piu' reti associative; 
    b) l'indicazione degli articoli dello statuto da cui  risulta  lo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 41, comma 1, lettera b) e
l'eventuale svolgimento di  quelle  di  cui  all'art.  41,  comma  3,
lettere a) e b) del Codice; 
    c)  la  dichiarazione   rilasciata   singolarmente   da   ciascun
interessato attestante  il  possesso,  da  parte  del  rappresentante
legale e di tutti i componenti  dell'organo  di  amministrazione  dei
requisiti di onorabilita' di cui all'art. 41, comma 5 del Codice. 
  3. Ricevuta la domanda di  iscrizione,  l'Ufficio  statale  procede
all'accoglimento o rigetto della stessa con le modalita' e i  termini
di cui all'art. 9. 
  4. Qualora l'ente istante  intenda  essere  iscritto  anche  presso
altra sezione del RUNTS, l'istanza e' presentata in maniera  unitaria
all'Ufficio statale  del  RUNTS,  che  effettua  anche  le  verifiche
relative  ai  requisiti   necessari   all'iscrizione   nell'ulteriore
sezione. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria  sia  positivo  per
entrambe le sezioni, l'Ufficio statale del RUNTS comunica all'Ufficio
regionale o provinciale  del  RUNTS  territorialmente  competente  il
provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti  associative,  ai  fini
dell'automatica iscrizione dell'ente  nella  sezione  ulteriore,  con
pari decorrenza. Qualora l'esito dell'istruttoria  sia  negativo  con
riferimento all'iscrizione nella sezione Reti associative,  l'istanza
nel suo complesso e' respinta. 
  5. Gli ETS che prevedono tra le attivita' statutarie lo svolgimento
di  attivita'  di  protezione  civile  e  sono  iscritti   all'Elenco
nazionale del volontariato di protezione civile di  cui  all'art.  34
del decreto legislativo n. 1 del 2018,  possono  essere  iscritti  in
qualita' di Reti associative di  cui  al  presente  articolo  se,  in
possesso dei requisiti di cui al comma  1,  lettere  b)  e  c)  dello
stesso, soddisfano i  requisiti  numerici  e  di  diffusione  di  cui
all'art.  33,  comma  3,  lettere  a)  e  b)  del  medesimo   decreto
legislativo.