Art. 10 L'iscrizione nella sezione «Reti associative». Presentazione dell'istanza e procedimento 1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione «Reti associative», di cui all'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, l'istanza e' formata ed inviata, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato tecnico A, all'Ufficio statale del RUNTS dal rappresentante legale dell'ente. 2. Nell'istanza, anche attraverso appositi allegati, sono indicati, oltre agli elementi di cui all'art. 8, commi 5 e 6, per quanto compatibili: a) i riferimenti degli ETS aderenti, anche in via indiretta, in numero tale da soddisfare il requisito numerico e territoriale di cui all'art. 41, comma 1, lettera a) o di cui all'art. 41, comma 2 del Codice. Il numero degli enti aderenti, anche in via indiretta, sara' verificato dal sistema informatico del Registro attraverso il conteggio univoco dei codici fiscali degli enti che hanno dichiarato l'affiliazione alla rete associativa o ad un ente ad essa aderente, ciascuno considerato una sola volta nell'ambito della singola rete. E' fatta salva la facolta' di un singolo ente di essere affiliato a piu' reti associative; b) l'indicazione degli articoli dello statuto da cui risulta lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 41, comma 1, lettera b) e l'eventuale svolgimento di quelle di cui all'art. 41, comma 3, lettere a) e b) del Codice; c) la dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun interessato attestante il possesso, da parte del rappresentante legale e di tutti i componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 41, comma 5 del Codice. 3. Ricevuta la domanda di iscrizione, l'Ufficio statale procede all'accoglimento o rigetto della stessa con le modalita' e i termini di cui all'art. 9. 4. Qualora l'ente istante intenda essere iscritto anche presso altra sezione del RUNTS, l'istanza e' presentata in maniera unitaria all'Ufficio statale del RUNTS, che effettua anche le verifiche relative ai requisiti necessari all'iscrizione nell'ulteriore sezione. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria sia positivo per entrambe le sezioni, l'Ufficio statale del RUNTS comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza. Qualora l'esito dell'istruttoria sia negativo con riferimento all'iscrizione nella sezione Reti associative, l'istanza nel suo complesso e' respinta. 5. Gli ETS che prevedono tra le attivita' statutarie lo svolgimento di attivita' di protezione civile e sono iscritti all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere iscritti in qualita' di Reti associative di cui al presente articolo se, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dello stesso, soddisfano i requisiti numerici e di diffusione di cui all'art. 33, comma 3, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo.