Art. 11 
 
            Iscrizione degli enti della protezione civile 
 
  1. Fermo restando quanto specificamente previsto in materia di reti
associative all'art. 10, comma 5, gli  enti  possono  indicare  nella
richiesta di iscrizione al RUNTS l'attivita' di protezione civile, ai
sensi dell'art. 8, comma 6, lettera k), solo se previamente  iscritti
nell'elenco nazionale del volontariato di protezione  civile  di  cui
all'art. 34 del decreto legislativo n.  1  del  2018.  Gli  enti  che
abbiano conseguito l'iscrizione al RUNTS  con  riferimento  ad  altre
attivita' di interesse generale e  vengano  successivamente  iscritti
nell'elenco  della  protezione   civile   provvedono   in   sede   di
aggiornamento  ad  inserire  quella  di  protezione  civile  tra   le
attivita' effettivamente svolte. 
  2. I gruppi comunali, intercomunali o provinciali della  protezione
civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018  sono
iscritti nel RUNTS nella sezione «Altri enti del  Terzo  settore»  di
cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del Codice del Terzo settore. Le
altre forme di volontariato organizzato di protezione civile  di  cui
all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del  2018  possono
essere iscritti nella sezione del RUNTS di cui all'art. 46, comma  1,
lettera g) o in alternativa in una delle altre sezioni per  le  quali
siano soddisfatti i requisiti di iscrizione,  fermo  restando  quanto
previsto all'art. 10 del presente decreto. 
  3. La struttura di protezione civile competente ai sensi  dell'art.
33, comma 2, del decreto legislativo  n.  1  del  2018,  comunica  al
competente Ufficio del RUNTS le cancellazioni degli  ETS  dall'elenco
nazionale del volontariato di protezione  civile  per  gli  eventuali
adeguamenti del RUNTS.