Art. 11 Iscrizione degli enti della protezione civile 1. Fermo restando quanto specificamente previsto in materia di reti associative all'art. 10, comma 5, gli enti possono indicare nella richiesta di iscrizione al RUNTS l'attivita' di protezione civile, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera k), solo se previamente iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Gli enti che abbiano conseguito l'iscrizione al RUNTS con riferimento ad altre attivita' di interesse generale e vengano successivamente iscritti nell'elenco della protezione civile provvedono in sede di aggiornamento ad inserire quella di protezione civile tra le attivita' effettivamente svolte. 2. I gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono iscritti nel RUNTS nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del Codice del Terzo settore. Le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 possono essere iscritti nella sezione del RUNTS di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) o in alternativa in una delle altre sezioni per le quali siano soddisfatti i requisiti di iscrizione, fermo restando quanto previsto all'art. 10 del presente decreto. 3. La struttura di protezione civile competente ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, comunica al competente Ufficio del RUNTS le cancellazioni degli ETS dall'elenco nazionale del volontariato di protezione civile per gli eventuali adeguamenti del RUNTS.