Art. 12 
 
                     Societa' di mutuo soccorso 
 
  1. Possono essere iscritti nella sezione di cui all'art. 46,  comma
1, lettera f) del Codice gli enti costituiti ai sensi della legge  15
aprile 1886, n. 3818, e iscritti nella sezione delle imprese  sociali
presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma  1  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che abbiano un versamento annuo
di contributi associativi  non  superiore  a  50.000,00  euro  e  non
gestiscano  fondi  sanitari  integrativi.  L'istanza  telematica   e'
formata  ed  inviata,  secondo  le  specifiche   tecniche   contenute
nell'allegato   tecnico   A,   all'Ufficio   del   Registro   imprese
territorialmente  competente   che,   dopo   aver   provveduto   alla
cancellazione dalla sezione delle imprese sociali, da'  comunicazione
dell'avvenuta modifica all'Ufficio regionale o provinciale del  RUNTS
nella cui circoscrizione territoriale l'impresa ha  la  sede  legale.
L'Ufficio  competente  del  RUNTS,  ricevuta  la  comunicazione   dal
Registro imprese tramite il sistema informatico, iscrive l'ente nella
sezione di cui alla lettera  f)  con  la  medesima  decorrenza  della
cancellazione dal registro delle imprese. Il procedimento di  cui  al
presente comma e' applicabile senza l'intervento del notaio nel  caso
in cui non vengano effettuate modifiche allo statuto dell'ente. 
  2.  Gli  enti  di  cui  al  comma  1  che  non  abbiano   adempiuto
all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi  del  citato  art.
23, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, presentano la domanda
di iscrizione ai sensi del capo II del presente decreto. 
  3. Gli enti costituiti ai sensi della  legge  15  aprile  1886,  n.
3818, che, esistenti alla data di entrata in  vigore  del  Codice  si
trasformino entro il  termine  di  cui  all'art.  43  del  Codice  in
associazioni e che entro il medesimo termine richiedano  l'iscrizione
al RUNTS, non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio qualora  la
richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta. Le
disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nel caso
in cui gli enti originari non abbiano  adempiuto  all'iscrizione  nel
registro  delle  imprese  ai  sensi  dell'art.  23,  comma   1,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.