Art. 12 Societa' di mutuo soccorso 1. Possono essere iscritti nella sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e iscritti nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro e non gestiscano fondi sanitari integrativi. L'istanza telematica e' formata ed inviata, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato tecnico A, all'Ufficio del Registro imprese territorialmente competente che, dopo aver provveduto alla cancellazione dalla sezione delle imprese sociali, da' comunicazione dell'avvenuta modifica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS nella cui circoscrizione territoriale l'impresa ha la sede legale. L'Ufficio competente del RUNTS, ricevuta la comunicazione dal Registro imprese tramite il sistema informatico, iscrive l'ente nella sezione di cui alla lettera f) con la medesima decorrenza della cancellazione dal registro delle imprese. Il procedimento di cui al presente comma e' applicabile senza l'intervento del notaio nel caso in cui non vengano effettuate modifiche allo statuto dell'ente. 2. Gli enti di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del citato art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, presentano la domanda di iscrizione ai sensi del capo II del presente decreto. 3. Gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che, esistenti alla data di entrata in vigore del Codice si trasformino entro il termine di cui all'art. 43 del Codice in associazioni e che entro il medesimo termine richiedano l'iscrizione al RUNTS, non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio qualora la richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari non abbiano adempiuto all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.