Art. 13 
 
Gli enti del  Terzo  settore  che  esercitano  la  propria  attivita'
  esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale 
 
  1. Gli enti che esercitano la propria attivita' in via esclusiva  o
principale  in  forma  di  impresa  commerciale,  qualora  conseguano
l'iscrizione al RUNTS continuano ad essere tenuti all'iscrizione  nel
registro delle imprese. Ugualmente, gli enti iscritti al RUNTS devono
iscriversi anche al registro delle imprese se esercitino  la  propria
attivita'  esclusivamente  o  principalmente  in  forma  di   impresa
commerciale. 
  2. La disposizione di cui  al  comma  1  non  e'  applicabile  alle
imprese sociali, per le quali si applica l'art. 3, comma  1,  lettera
d) del presente decreto. 
  3. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti agli adempimenti  di  cui
all'art. 13, commi 4 e 5 del Codice.