Art. 14 
 
             Gli enti religiosi civilmente riconosciuti 
 
  1. Ai fini di cui  all'art.  4,  comma  3,  del  Codice,  gli  enti
religiosi civilmente riconosciuti possono  chiedere  l'iscrizione  al
RUNTS mediante  il  deposito  di  un  regolamento  redatto  per  atto
pubblico o scrittura privata autenticata. 
  2. Il regolamento deve: 
    a)  individuare   le   attivita'   di   interesse   generale   ed
eventualmente prevedere lo svolgimento di attivita' diverse ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del Codice; 
    b) vietare la distribuzione di utili a norma dell'art. 8, commi 2
e 3, del Codice; 
    c) individuare il patrimonio destinato per lo  svolgimento  delle
attivita' di cui alla lettera a), che puo' essere individuato con  un
atto distinto, da allegare al regolamento; 
    d) prevedere la devoluzione  ad  altri  enti  del  Terzo  settore
dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui  l'ente
e' stato iscritto nel RUNTS, a norma degli articoli 9 e 50, comma  2,
del Codice; 
    e) prevedere l'obbligo di tenere separate le scritture  contabili
relative allo svolgimento delle attivita'  di  cui  alla  lettera  a)
dalle scritture contabili relative ad ogni altra attivita' dell'ente; 
    f) disciplinare  con  riferimento  alle  attivita'  di  cui  alla
lettera  a)  la  tenuta  delle  scritture  contabili,   prevedere   e
disciplinare   la   redazione   del   bilancio   di   esercizio,   la
predisposizione del bilancio sociale  ove  prevista,  la  tenuta  dei
libri sociali obbligatori in conformita' con la struttura  dell'ente,
nonche' il trattamento economico e normativo dei lavoratori a  norma,
rispettivamente, degli articoli 13, 14 comma 1, 15 e 16 del Codice; 
    g) disciplinare, per lo svolgimento delle attivita' di  cui  alla
lettera a), i poteri di rappresentanza e di gestione,  con  specifica
indicazione delle eventuali  limitazioni  e  dei  relativi  controlli
interni, se previsti dall'ordinamento confessionale,  in  conformita'
alle risultanze del Registro delle persone giuridiche nel  quale  gli
enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti; 
    h) prevedere espressamente, con riferimento alle attivita' di cui
alla lettera a), le condizioni di validita' o di efficacia degli atti
giuridici prescritte per gli enti religiosi  civilmente  riconosciuti
dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali  condizioni  abbiano
rilevanza ai sensi di legge. 
  3.  Alla  domanda  di  iscrizione  al  RUNTS  dell'ente   religioso
civilmente riconosciuto, presentata dal soggetto cui  e'  attribuita,
ai fini di cui alla lettera a) del comma 2, la rappresentanza, o,  su
mandato  di  quest'ultimo,  dal  rappresentante  legale  della   rete
associativa cui l'ente aderisce, oltre al regolamento di cui al comma
1 ed eventualmente al mandato e  all'attestazione  di  adesione  alla
rete associativa,  deve  essere  allegato  l'atto  con  il  quale  la
competente autorita' religiosa  autorizza  l'iscrizione  al  RUNTS  o
dichiara  che  tale  autorizzazione  non  e'  necessaria.  L'atto  di
autorizzazione puo' essere depositato anche in copia.  Dalla  domanda
di iscrizione devono altresi' risultare: 
    a) l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si  richiede
l'iscrizione; 
    b) la denominazione; 
    c) il codice fiscale; 
    d) l'eventuale partita IVA; 
    e) gli estremi del provvedimento con il quale e'  stato  disposto
il riconoscimento dell'ente agli effetti civili; 
    f) la sede legale; 
    g) un indirizzo di posta elettronica certificata; 
    h) almeno un contatto telefonico; 
    i)  le  eventuali  sedi  secondarie.   Non   costituiscono   sedi
secondarie dell'ente le  sedi  legali  di  eventuali  enti  affiliati
dotati di diverso codice fiscale; 
    j) la data di costituzione dell'ente o,  in  alternativa,  quella
del patrimonio destinato; 
    k) la o le attivita' di interesse generale effettivamente svolte,
da individuarsi tra quelle di cui all'art. 5 del Codice; 
    l) la previsione dell'esercizio di eventuali attivita' diverse ai
sensi dell'art. 6 del Codice; 
    m) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce con
relativo codice fiscale; 
    n) le generalita' delle persone fisiche titolari  del  potere  di
rappresentanza e di gestione per lo svolgimento  delle  attivita'  di
cui al comma 2, lettera a),  l'indicazione  del  potere  conferito  e
delle eventuali limitazioni, nonche' la data di nomina; 
    o)  l'eventuale   dichiarazione   di   accreditamento   ai   fini
dell'accesso al  contributo  del  5  per  mille  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 111. 
  4. La domanda di iscrizione e'  presentata  all'Ufficio  competente
del RUNTS  di  cui  all'art.  8  del  presente  decreto,  cui  si  fa
riferimento per quanto non previsto dal presente articolo. Si applica
il procedimento di cui all'art. 9.