Art. 29 
 
         Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa 
 
  1. Al fine  di  corrispondere  tempestivamente  alle  richieste  di
prestazioni ambulatoriali, screening e di  ricovero  ospedaliero  non
erogate nel periodo dell'emergenza  epidemiologica  conseguente  alla
diffusione del virus SARS-Cov-2, e,  contestualmente  allo  scopo  di
ridurre  le  liste  di  attesa,  tenuto  conto  delle  circolari  del
Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020  recante  «Linee  di
indirizzo per la rimodulazione dell'attivita' programmata differibile
in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante
«Aggiornamento delle linee di  indirizzo  organizzative  dei  servizi
ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n.  8076
del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di  indirizzo  per  la
rimodulazione dell'attivita'  programmata  differibile  in  corso  di
emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di  appropriatezza
e di efficienza dei percorsi di  cura,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  e  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  possono  avvalersi  degli   strumenti
straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai  vincoli
previsti dalla legislazione  vigente  in  materia  di  spesa  per  il
personale. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  limitatamente  al  recupero
dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province  autonome  di
Trento e Bolzano nonche' agli enti del Servizio  sanitario  nazionale
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2020, nel  limite  degli  importi  di  cui  all'allegato  A,
colonna 1, e' consentito di: 
    a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,
comma  2,  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro   (CCNL)
dell'area della sanita' relativo al triennio 2016-2018 dei  dirigenti
medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti
del Servizio sanitario nazionale, per  le  quali  la  tariffa  oraria
fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga  alla
contrattazione, e' aumentata, con esclusione dei servizi di  guardia,
da 60 euro a 80 euro lordi  omnicomprensivi,  al  netto  degli  oneri
riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni
vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive   con   particolare
riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'  all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi.  Conseguentemente,  vengono
ripristinati dal 1° gennaio 2021 i  valori  tariffari  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui  all'articolo  6,
comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del  personale  del  comparto
sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale  con  un  aumento
della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto  degli
oneri  riflessi  a  carico  dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive   con
particolare riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'
all'orario   massimo   di   lavoro   e    ai    prescritti    riposi.
Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021  i  valori
tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del  presente
decreto; 
    c)  reclutare  il  personale,  attraverso  assunzioni   a   tempo
determinato di personale  del  comparto  e  della  dirigenza  medica,
sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga
ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme  di  lavoro  autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' impiegare,
per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  anche  le  figure
professionali previste in incremento ai sensi delle  disposizioni  di
cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  3. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  limitatamente  alle
prestazioni di  specialistica  ambulatoriale  e  di  screening,  alle
regioni ed alle province autonome di Trento e  Bolzano  nonche'  agli
enti del Servizio sanitario nazionale e' consentito, nel limite degli
importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di: 
    a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,
comma 2,  del  CCNL  2016-2018  della  dirigenza  medica,  sanitaria,
veterinaria e delle professioni  sanitarie  dipendenti  del  Servizio
sanitario nazionale per le quali la tariffa  oraria  fissata  di  cui
all'articolo 24,  comma  6,  del  medesimo  CCNL  e'  aumentata,  con
esclusione dei servizi di  guardia,  da  60  euro  a  80  euro  lordi
omnicomprensivi,   al   netto   degli   oneri   riflessi   a   carico
dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti   in
materia di prestazioni  aggiuntive  con  particolare  riferimento  ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di  lavoro
e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1°
gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in  vigore
del presente decreto; 
    b) ricorrere, per le  prestazioni  di  accertamenti  diagnostici,
alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera
d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanita'  dipendente
del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa  oraria
a 50 euro lordi omnicomprensivi, al  netto  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in
materia di prestazioni  aggiuntive  con  particolare  riferimento  ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di  lavoro
e ai prescritti riposi. Dal  1°  gennaio  2021  sono  ripristinati  i
valori tariffari vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) incrementare, in parziale alternativa a quanto  indicato  alle
lettere a) e b)  del  presente  comma,  rispetto  a  quanto  disposto
dall'articolo 2-sexies, del decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  il
monte ore dell'assistenza specialistica  ambulatoriale  convenzionata
interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,
con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo  collettivo
nazionale vigente,  nel  limite  di  quanto  riportato  per  ciascuna
regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di  10  milioni
di euro. 
  4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le  regioni
e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sono  autorizzate  a
ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai
commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31  dicembre  2020.  A  tal  fine,  il
limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma  al
lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e' indicato
nell'allegato A al presente decreto e, solo se la somma degli importi
ivi indicati e' superiore a quelli assegnati  a  ciascuna  regione  e
provincia autonoma sulla base dell'allegato B al presente decreto, il
limite massimo di spesa e' rappresentato dall'importo  riportato  nel
medesimo allegato B. 
  5. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresi' conto
del livello di competenze e di autonomia  raggiunto,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020,  i
medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica
nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo  anno
del corso, nell'espletamento delle attivita' assistenziali presso  le
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano  i  referti
delle visite, degli esami  e  delle  prestazioni  specialistiche  con
esclusivo riferimento alle visite, agli esami e alle  prestazioni  di
controllo ambulatoriali. La  refertazione  delle  prime  visite,  dei
primi esami  e  delle  prime  prestazioni  specialistiche  e'  invece
riservata al medico specialista. 
  6. Il possesso della specializzazione e' comunque richiesto per  le
refertazioni   relative   alle   seguenti   branche   specialistiche:
anestesia, rianimazione, terapia intensiva  e  del  dolore;  medicina
nucleare, radiodiagnostica, radioterapia. 
  7. L'attivita' svolta dal medico in formazione specialistica di cui
al  comma  5  e'  registrata  nel  libretto-diario  personale   delle
attivita' formative, e costituisce elemento  di  valutazione  per  il
curriculum professionale ai fini dell'accesso al  Servizio  sanitario
nazionale. 
  8. Per l'anno 2020, per l'attuazione  delle  finalita'  di  cui  ai
commi 2 e 3 e' autorizzata rispettivamente la  spesa  di  112.406.980
euro e 365.811.792 euro, che include anche  gli  oneri  previsti  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per  un
totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal
fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno  2020,  il  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento  di
cui al  presente  articolo  accedono  tutte  le  regioni  e  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle  quote  di  accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto
corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva  delle
somme di cui al presente articolo e' riportata nella tabella  di  cui
all'allegato B al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente
comma per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare al
Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle  finanze,
nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18,  comma
1,  quarto  periodo,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27  un
Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa,  con
la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei  tempi  di
realizzazione e della destinazione delle  risorse.  La  realizzazione
dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalita' di
cui al comma 1 sara' oggetto di monitoraggio ai sensi del  richiamato
articolo 18, comma 1, quarto  periodo,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2-bis e 2-ter  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art.  2-bis  (Misure  straordinarie  per  l'assunzione
          degli specializzandi e per il conferimento di incarichi  di
          lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. Al fine di far
          fronte alle esigenze  straordinarie  ed  urgenti  derivanti
          dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
          essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
          territorio nazionale un incremento dei posti letto  per  la
          terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla  cura  dei
          pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli  enti
          del Servizio sanitario nazionale, fino al  perdurare  dello
          stato di emergenza dichiarato dal  Consiglio  dei  ministri
          con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: 
                a) procedere  al  reclutamento  del  personale  delle
          professioni sanitarie, come  individuate  dall'art.  1  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          settembre 1946, n. 233, ratificato dalla  legge  17  aprile
          1956, n. 561, e dalla legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  e
          degli   operatori   socio-sanitari,   nonche'   di   medici
          specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno  di
          corso delle  scuole  di  specializzazione,  anche  ove  non
          collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1,  comma  547,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo  incarichi
          di lavoro autonomo, anche di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  durata  non  superiore   a   sei   mesi,
          prorogabili  in  ragione  del  perdurare  dello  stato   di
          emergenza sino al 31 dicembre 2020, in  deroga  all'art.  7
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 6
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici
          specializzandi   restano   iscritti    alla    scuola    di
          specializzazione universitaria e continuano a percepire  il
          trattamento economico previsto dal contratto di  formazione
          medico-specialistica,    integrato     dagli     emolumenti
          corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta.  Il  periodo
          di   attivita',   svolto    dai    medici    specializzandi
          esclusivamente  durante   lo   stato   di   emergenza,   e'
          riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che  conduce  al
          conseguimento   del   diploma   di   specializzazione.   Le
          universita', ferma restando la  durata  legale  del  corso,
          assicurano il recupero delle attivita' formative,  teoriche
          e  assistenziali,  necessarie   al   raggiungimento   degli
          obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora
          necessario, possono essere conferiti  anche  in  deroga  ai
          vincoli previsti dalla legislazione vigente in  materia  di
          spesa   di   personale,   nei    limiti    delle    risorse
          complessivamente indicate per ciascuna regione con  decreto
          del  Ragioniere  generale  dello  Stato  10   marzo   2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo
          2020; 
                b) procedere alle assunzioni di cui all'art. 1, comma
          548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e
          con le  modalita'  ivi  previsti  compreso  il  trattamento
          economico da riconoscere,  anche  in  assenza  dell'accordo
          quadro ivi previsto. Le assunzioni  di  cui  alla  presente
          lettera  devono  avvenire   nell'ambito   delle   strutture
          accreditate della rete formativa e  la  relativa  attivita'
          deve essere coerente con il progetto  formativo  deliberato
          dal consiglio della scuola di specializzazione. 
              2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in  assenza
          dei presupposti di cui al comma 1 sono  nulli  di  diritto.
          L'attivita' di lavoro prestata ai sensi del  presente  art.
          durante lo stato di emergenza integra, per la durata  della
          stessa, il  requisito  dell'anzianita'  lavorativa  di  cui
          all'art. 20, comma 2, del  decreto  legislativo  25  maggio
          2017, n. 75. 
              3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono
          essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia,
          abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti
          agli ordini professionali. 
              4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto
          dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1,  lettera  a),
          conferiti, per le medesime finalita', dalle aziende e dagli
          enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10
          marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto. 
              5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far  fronte  alle
          esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
          del  COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di
          assistenza, le regioni e le Province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano,  in  deroga   all'art.   5,   comma   9,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
          verificata l'impossibilita' di  assumere  personale,  anche
          facendo  ricorso  agli  idonei  collocati  in   graduatorie
          concorsuali  in  vigore,  possono  conferire  incarichi  di
          lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, con  durata  non  superiore  a  sei  mesi,  e
          comunque entro il  termine  dello  stato  di  emergenza,  a
          dirigenti  medici,  veterinari  e   sanitari   nonche'   al
          personale  del  ruolo  sanitario  del   comparto   sanita',
          collocati  in  quiescenza,  anche  ove  non   iscritti   al
          competente   albo   professionale   in   conseguenza    del
          collocamento   a    riposo,    nonche'    agli    operatori
          socio-sanitari  collocati   in   quiescenza.   I   predetti
          incarichi, qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
          anche in deroga  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione
          vigente in materia di spesa di personale, nei limiti  delle
          risorse complessivamente indicate per ciascuna regione  con
          decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo  2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo
          2020. Agli incarichi  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo  e
          trattamento pensionistico di cui all'art. 14, comma 3,  del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.» 
              «Art. 2-ter (Misure urgenti per l'accesso  al  Servizio
          sanitario  nazionale).  -   1.   Al   fine   di   garantire
          l'erogazione  delle  prestazioni  di  assistenza  sanitaria
          anche in ragione delle esigenze  straordinarie  ed  urgenti
          derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende  e  gli
          enti   del   Servizio   sanitario   nazionale,   verificata
          l'impossibilita' di utilizzare personale gia'  in  servizio
          nonche' di ricorrere agli idonei collocati  in  graduatorie
          concorsuali in vigore, possono, durante  la  vigenza  dello
          stato di emergenza di cui alla delibera del  Consiglio  dei
          ministri  del  31   gennaio   2020,   conferire   incarichi
          individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al
          personale delle  professioni  sanitarie  e  agli  operatori
          socio-sanitari di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a). 
              2. Gli incarichi di cui al presente art. sono conferiti
          previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli
          e colloquio orale,  attraverso  procedure  comparative  che
          prevedono  forme  di  pubblicita'  semplificata,  quali  la
          pubblicazione   dell'avviso   solo   nel   sito    internet
          dell'azienda che lo bandisce e per  una  durata  minima  di
          cinque giorni, hanno la  durata  di  un  anno  e  non  sono
          rinnovabili.  I  predetti  incarichi,  qualora  necessario,
          possono essere conferiti  anche  in  deroga,  limitatamente
          alla  spesa  gravante  sull'esercizio  2020,   ai   vincoli
          previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa  di
          personale,  nei  limiti  delle   risorse   complessivamente
          indicate per ciascuna regione con  decreto  del  Ragioniere
          generale  dello  Stato  10  marzo  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020.  Per  la  spesa
          relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti
          dalla  legislazione  vigente  in  materia   di   spesa   di
          personale. 
              3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi
          1 e 2 costituiscono titoli  preferenziali  nelle  procedure
          concorsuali per l'assunzione presso le aziende e  gli  enti
          del Servizio sanitario nazionale. 
              4. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno
          accademico 2018/2019, l'esame finale dei  corsi  di  laurea
          afferenti  alle  classi  delle  lauree  nelle   professioni
          sanitarie  (L/SNT1),  di  cui  all'art.   6   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  puo'  essere  svolto
          con modalita' a distanza e  la  prova  pratica  si  svolge,
          previa certificazione delle competenze acquisite a  seguito
          del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi  di
          studio, secondo le indicazioni di  cui  al  punto  2  della
          circolare  del  Ministero  della  salute  e  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  30
          settembre 2016. 
              5. Gli incarichi di cui al presente art. possono essere
          conferiti per  la  durata  di  sei  mesi  anche  ai  medici
          specializzandi  iscritti  regolarmente  all'ultimo   e   al
          penultimo anno di corso della scuola  di  specializzazione.
          Tali  incarichi  sono   prorogabili,   previa   definizione
          dell'accordo di cui al settimo periodo dell'art.  1,  comma
          548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione
          del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre
          2020. Nei casi di  cui  al  precedente  periodo,  l'accordo
          tiene conto  delle  eventuali  e  particolari  esigenze  di
          recupero, all'interno della  ordinaria  durata  legale  del
          corso di  studio,  delle  attivita'  formative  teoriche  e
          assistenziali necessarie al raggiungimento degli  obiettivi
          formativi previsti. Il  periodo  di  attivita'  svolto  dai
          medici specializzandi esclusivamente durante  lo  stato  di
          emergenza e' riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che
          conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I
          medici  specializzandi  restano  iscritti  alla  scuola  di
          specializzazione universitaria e continuano a percepire  il
          trattamento economico previsto dal contratto di  formazione
          specialistica, integrato dagli  emolumenti  corrisposti  in
          proporzione all'attivita' lavorativa svolta.» 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2-sexies  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 2-sexies (Incremento  delle  ore  dell'assistenza
          specialistica ambulatoriale). -  1.  Le  aziende  sanitarie
          locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale  possono
          procedere per l'anno 2020  ad  un  aumento  del  monte  ore
          dell'assistenza specialistica  ambulatoriale  convenzionata
          interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n. 502,  con  ore  aggiuntive  da  assegnare  nel  rispetto
          dell'accordo collettivo nazionale vigente,  nel  limite  di
          spesa pari a 6 milioni di euro.» 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
          recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria,  a
          norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del
          30 dicembre 1992, n. 305. 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 18 (Rifinanziamento fondi). - 1. Il  livello  del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          cui  concorre  lo  Stato,  in  relazione  agli   interventi
          previsti dagli articoli 1, commi 1 e  3,  2-bis,  commi  1,
          lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi  1,  2  e  3,  e
          4-bis, e' incrementato di 1.410 milioni di euro per  l'anno
          2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e
          le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base  di
          quanto  previsto  dalla  tabella  A  allegata  al  presente
          decreto e 660 milioni  di  euro  ripartiti  sulla  base  di
          quanto disposto dal decreto del Ragioniere  generale  dello
          Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          66 del 13 marzo 2020. Al  relativo  finanziamento  accedono
          tutte le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative   che
          stabiliscono  per  le  autonomie   speciali   il   concorso
          regionale  e   provinciale   al   finanziamento   sanitario
          corrente, sulla base delle quote  d'accesso  al  fabbisogno
          sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.  Le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
          enti dei rispettivi servizi sanitari regionali  provvedono,
          sulla  contabilita'  dell'anno  2020,  all'apertura  di  un
          centro di costo dedicato contrassegnato dal codice  univoco
          «COV 20», garantendo pertanto  una  tenuta  distinta  degli
          accadimenti contabili legati alla  gestione  dell'emergenza
          che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di  cui
          al decreto  del  Ministro  della  salute  24  maggio  2019,
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  23  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 147 del 25 giugno  2019.  Ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma  e'  tenuta  a  redigere  un   apposito
          programma  operativo  per  la  gestione  dell'emergenza  da
          COVID-19 da approvare da parte del Ministero  della  salute
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e  da  monitorare   da   parte   dei   predetti   Ministeri
          congiuntamente. 
              Omissis.»