Art. 29 ter 
 
        Disposizioni per la tutela della salute in relazione 
                      all'emergenza da COVID-19 
 
  1. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  al
fine di fronteggiare  adeguatamente  le  emergenze  pandemiche,  come
quella da COVID-19 in corso, adottano piani di  riorganizzazione  dei
distretti e  della  rete  assistenziale  territoriale  per  garantire
l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalita' e la presa in
carico del paziente. 
  2. Al fine di efficientare i servizi  di  salute  mentale  operanti
nelle comunita'  locali  e  di  garantire  il  benessere  psicologico
individuale e collettivo in considerazione della crisi  psico-sociale
determinata  dall'eccezionale  situazione  causata  dall'epidemia  da
SARS-COV-2, il Ministero della salute,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, emana le linee d'indirizzo
finalizzate all'adozione, da parte delle  regioni  e  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  un   protocollo   uniforme
sull'intero territorio nazionale che definisca le buone  pratiche  di
salute  mentale  di  comunita'  e  per  la  tutela  delle  fragilita'
psico-sociali, secondo i seguenti principi di riferimento: 
  a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse  umane  e
tecnologiche   per    un    modello    organizzativo    fondato    su
multiprofessionalita'  e  multidisciplinarieta'   che   permetta   di
sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante; 
  b) la riorganizzazione dei dipartimenti di salute  mentale  tramite
le rispettive aziende  sanitarie  locali,  perseguendo  obiettivi  di
razionalizzazione nell'impiego delle risorse del  Servizio  sanitario
nazionale destinate alla salute mentale; 
  c) la costruzione  di  una  rete  di  servizi  e  di  strutture  di
prossimita' con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale,
delle istituzioni presenti nel territorio  e  degli  enti  del  Terzo
settore, per garantire l'attuazione dei piu' appropriati  modelli  di
intervento e la qualita'  delle  prestazioni  erogate  attraverso  la
coprogettazione; 
  d) la promozione  della  partecipazione  attiva  della  rete  delle
associazioni  degli  utenti,  dei  familiari  e   del   volontariato,
rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di  cura
quali  gruppalita'  dialogiche   e   multifamiliari   e   gruppi   di
auto-mutuo-aiuto; 
  e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa  e  alla  condizione
abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il  budget
di salute individuale e di comunita'. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»