Art. 30 
 
             Incentivi in favore del personale sanitario 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
terzo periodo, le parole: «Tali importi possono essere  incrementati,
fino al doppio degli stessi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Tali
importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui
importo non puo' essere superiore al doppio degli stessi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1  (Finanziamento  aggiuntivo  per  incentivi  in
          favore del  personale  dipendente  del  Servizio  sanitario
          nazionale). - 1. Omissis. 
              2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
          di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario
          corrente   stabilito   per   l'anno   2020.   Al   relativo
          finanziamento accedono  tutte  le  regioni  e  le  Province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   in   deroga   alle
          disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie
          speciali   il   concorso   regionale   e   provinciale   al
          finanziamento sanitario corrente, sulla  base  delle  quote
          d'accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto   corrente
          rilevate per l'anno 2019 e per gli importi  indicati  nella
          tabella  A  allegata  al  presente  decreto.  Tali  importi
          possono essere incrementati di un ammontare  aggiuntivo  il
          cui importo non  puo'  essere  superiore  al  doppio  degli
          stessi,  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,  con
          proprie  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  a
          condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del
          sistema sanitario della regione e della provincia autonoma,
          per la remunerazione delle prestazioni di cui al  comma  1,
          compresa l'erogazione delle indennita'  previste  dall'art.
          86, comma 6, del contratto collettivo nazionale  di  lavoro
          relativo al  personale  del  comparto  sanita'  -  triennio
          2016-2018,  pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale n. 233 del  6  ottobre  2018.  A  valere
          sulle  risorse  di  cui  al  presente  comma  destinate   a
          incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province
          autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1
          un premio, commisurato al servizio effettivamente  prestato
          nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
          dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a
          2.000  euro  al  lordo  dei  contributi   previdenziali   e
          assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente
          e  comunque  per  una  spesa  complessiva,  al  lordo   dei
          contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non
          superiore all'ammontare delle predette risorse destinate  a
          incrementare i fondi incentivanti. 
              Omissis.»