Art. 31 Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito Agenas e, in particolare, in relazione a quanto disposto dall'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, commi 2, 3 e 4, relativamente ai compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenas e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, n. 1 statistico, n. 2 ingegneri gestionali, n. 3 ingegneri ambientali, n. 3 ingegneri clinici, n. 3 ingegneri informatici, n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D, e n. 6 dirigenti medici, n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unita', di cui 17 unita' con qualifica dirigenziale, e' corrispondentemente incrementata di 16 unita' di Categoria D, di 6 unita' di dirigente medico e di 2 unita' di dirigente ex Area III di contrattazione. 2. Il Presidente e il direttore generale dell'Agenas, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni, sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa l'incarico conferito al Commissario, ai sensi dell'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenas. 4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l'anno 2020 e a euro 953.927 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il temine di cui all'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' prorogato al 28 febbraio 2021. 4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti gia' individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalita' ivi previsti. 4-quater. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i commi da 1 a 6 sono abrogati. 4-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-ter si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater. A tale scopo le risorse disponibili sul bilancio dell'INAIL, relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali): «Art. 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). - 1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui e' in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente e al direttore generale, che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario e' scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, puo' continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale gia' percepisca un compenso. 2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'art. 2 dello statuto dell'agenzia, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e delle sue successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticita' riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettivita' della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'art. 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attivita' istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonche' alle disposizioni di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato art. 18, comma 1. 4. Il commissario coadiuva altresi' le direzioni generali del Ministero e le regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.» - Il testo dell'art. 249 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 25. - Si riporta il testo vigente del comma 444 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: «Art. 1 1. - 443 - Omissis. 444. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 573 e 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'art. 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'art. 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'AGENAS e' determinata nel numero di 146 unita', di cui 17 con qualifica dirigenziale. Omissis.» - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 recante «Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 27 aprile 1998, n. 96. - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali). - 1. - 4. Omissis. 5. Alle spese di funzionamento dell'agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Omissis.» - Si riporta il testo del comma 358 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: «Art. 2 1. - 357. Omissis. 358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle societa' di cui all'art. 59 comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualita' della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali. Omissis.» - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali): «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. - 1-quater. Omissis. 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 . All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.» - Si riporta il testo del comma 5-quater dell'art. 1 del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni). - 1. - 5-ter. Omissis. 5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, e' autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Omissis.» - Si riporta il testo dell'art. 125 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione). - 1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche' per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita'; b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 5. L'art. 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'art. 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati. 6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'art. 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 5.» - Si riporta il testo dell'art. 95 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro). - 1. - 6. Abrogati. 6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attivita' produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalita' rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilita' con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato art. 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.» - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): «Art. 11 (Attivita' promozionali). - 1. - 4. Omissis. 5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilita' sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'art. 2, comma 1, lettera v). L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Omissis.»