Art. 31 
 
Disposizioni  per  il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  i
  servizi sanitari  regionali,  del  Ministero  della  salute  e  del
  Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
  1.   Al   fine   di   garantire   lo   svolgimento   dei    compiti
istituzionalmente  demandati   in   base   alla   normativa   vigente
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali,  di  seguito
Agenas  e,  in  particolare,   in   relazione   a   quanto   disposto
dall'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, commi 2, 3 e  4,
relativamente ai compiti di supporto tecnico-operativo  alle  regioni
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenas  e'
autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di
mobilita'  ad  assumere  a  tempo  indeterminato,  mediante  appositi
concorsi pubblici per esami, scritti e orali, ai sensi e nei  termini
di cui all'articolo 249 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  n.
1 statistico, n. 2 ingegneri gestionali, n. 3  ingegneri  ambientali,
n. 3 ingegneri clinici, n. 3 ingegneri informatici, n.  4  infermieri
con laurea magistrale, inquadrati  come  personale  non  dirigenziale
nella categoria D, e n. 6 dirigenti medici, n. 1 dirigente statistico
ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere  gestionale.
La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146  unita',  di
cui 17 unita'  con  qualifica  dirigenziale,  e'  corrispondentemente
incrementata di 16 unita' di Categoria D, di 6  unita'  di  dirigente
medico e di 2 unita' di dirigente ex Area III di contrattazione. 
  2. Il Presidente e il direttore generale  dell'Agenas,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni,
sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Con la nomina dei predetti  organi  ordinari  cessa
l'incarico conferito al Commissario, ai sensi dell'articolo  42,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a  euro
463.071 per l'anno 2020 e ad euro  1.852.285  a  decorrere  dall'anno
2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di  cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, integralmente  devoluti  al  bilancio
dell'Agenas. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l'anno 2020
e a euro 953.927  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali il temine  di  cui  all'articolo  1,  comma
5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' prorogato al 28
febbraio 2021. 
  4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette  alla  sanificazione
degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al  credito  d'imposta
per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui
all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.   77,   sono
incrementate di 403 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le  suddette
risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti  gia'  individuati
in applicazione del provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge  n.
34 del 2020, secondo i criteri e le modalita' ivi previsti. 
  4-quater. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  i
commi da 1 a 6 sono abrogati. 
  4-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al  comma  4-ter  si
provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti  dall'abrogazione
delle disposizioni di cui al comma 4-quater. A tale scopo le  risorse
disponibili sul bilancio dell'INAIL, relative al bando  ISI  2019  ed
allo stanziamento 2020 per  il  finanziamento  dei  progetti  di  cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato,  entro  quindici  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti  in  materia  di
          accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
          di  poteri  speciali  nei   settori   strategici,   nonche'
          interventi in materia di salute e  lavoro,  di  proroga  di
          termini amministrativi e processuali): 
              «Art. 42  (Disposizioni  urgenti  per  disciplinare  il
          Commissariamento  dell'Agenzia  nazionale  per  i   servizi
          sanitari regionali). - 1. Per le esigenze di contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro della salute, sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano,  e'  nominato  un
          commissario straordinario per  l'Agenzia  nazionale  per  i
          servizi sanitari regionali. Il commissario assume,  per  il
          periodo in cui e' in carica, tutti i poteri di ordinaria  e
          straordinaria amministrazione che lo statuto  dell'agenzia,
          approvato con decreto del Ministro della salute in data  18
          maggio 2018,  attribuisce  al  presidente  e  al  direttore
          generale, che decadono automaticamente  con  l'insediamento
          del commissario. Il commissario e' scelto  tra  esperti  di
          riconosciuta   competenza   in   diritto   sanitario,    in
          organizzazione, programmazione,  gestione  e  finanziamento
          del  servizio  sanitario,  anche  estranei  alla   pubblica
          amministrazione. Il  mandato  del  commissario  cessa  alla
          conclusione  dello  stato  di  emergenza   deliberato   dal
          Consiglio dei ministri in data  31  gennaio  2020,  o  alla
          scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il  commissario,
          al momento della nomina, abbia  altro  incarico  in  corso,
          puo' continuare a svolgerlo, per la durata del  mandato  di
          cui al presente comma, in deroga alle disposizioni  di  cui
          agli articoli 11 e 14  del  decreto  legislativo  8  aprile
          2013, n. 39. Al  commissario  e'  corrisposto  un  compenso
          determinato con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          tranne che nel caso di cumulo con  altro  incarico  per  il
          quale gia' percepisca un compenso. 
              2.  Nell'assolvimento  dei  compiti  istituzionali   di
          ricerca e supporto  tecnico-operativo  alle  regioni,  come
          previsto  dall'art.  2  dello  statuto   dell'agenzia,   il
          commissario collabora  all'azione  di  potenziamento  della
          rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al  fine  di
          assicurare   la    piu'    elevata    risposta    sanitaria
          all'emergenza, monitorando  l'adozione,  l'aggiornamento  e
          l'attuazione  dei  piani  adottati  in  applicazione  della
          circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data
          1° marzo 2020 e delle sue successive integrazioni; assicura
          il     necessario     supporto     tecnico-operativo      e
          giuridico-amministrativo alle regioni, anche  per  superare
          le eventuali criticita' riscontrate e per garantire,  nella
          fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e  la
          effettivita' della tutela del diritto alla salute; verifica
          che gli atti,  i  piani  e  le  azioni  di  competenza  del
          commissario straordinario di cui all'art. 122, comma 2, del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  siano  attuati  dalle
          regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in
          modo tempestivo ed efficace e fornisce  a  tale  fine  ogni
          supporto  richiesto  dalle  regioni   e   dal   commissario
          straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le
          regioni predispongono per  l'emergenza  COVID-19  ai  sensi
          dell'art. 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
          18. 
              3. Il  commissario,  in  considerazione  del  ruolo  di
          raccordo fra il Ministero della salute e le regioni  svolto
          dall'agenzia,  supporta,   attraverso   l'esercizio   delle
          attivita' istituzionali proprie dell'Agenzia,  indicate  al
          comma 2,  la  tempestiva  attuazione  delle  direttive  del
          Ministro   della   salute   finalizzate    alla    gestione
          dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,  con  particolare
          riferimento agli  articoli  3,  4,  4-bis  e  5-sexies  del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento  delle
          reti  ospedaliere  e  territoriali,  ai  rapporti  con  gli
          erogatori pubblici e privati, nonche' alle disposizioni  di
          ogni ulteriore atto normativo  ed  amministrativo  generale
          adottato per  fronteggiare  l'emergenza,  come  recepito  e
          delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi  per
          l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato art. 18, comma 1. 
              4.  Il  commissario  coadiuva  altresi'  le   direzioni
          generali del Ministero e le regioni  nel  perseguimento  di
          ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute
          mediante  l'adozione  di  direttive,  nell'esercizio  della
          funzione di indirizzo e di controllo del sistema  sanitario
          nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento  del  Capo
          del  Dipartimento  della  protezione   civile,   ai   sensi
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile 3 febbraio 2020, n. 630.» 
              - Il testo dell'art. 249 del  citato  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente
          legge, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 25. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 444 dell'art. 1
          della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1 
              1. - 443 - Omissis. 
              444. Al fine  di  consentire  il  corretto  svolgimento
          delle molteplici funzioni  istituzionalmente  demandate  in
          base alla normativa vigente  all'Agenzia  nazionale  per  i
          servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in  relazione  a
          quanto previsto dall'art. 1, commi 573 e 587,  della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190, dall'art.  1,  comma  579,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'art. 3 della legge 8
          marzo 2017, n. 24, la  dotazione  organica  dell'AGENAS  e'
          determinata nel  numero  di  146  unita',  di  cui  17  con
          qualifica dirigenziale. 
              Omissis.» 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115  recante
          «Completamento del  riordino  dell'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma  1,
          lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 27  aprile
          1998, n. 96. 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  5  del
          decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  266  (Riordinamento
          del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma  1,
          lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari  regionali).  -
          1. - 4. Omissis. 
              5. Alle  spese  di  funzionamento  dell'agenzia  si  fa
          fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari  a
          lire 12,8 miliardi a partire dall'anno  2001.  Al  relativo
          onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12,  comma  2,
          lettera b), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, come  rideterminata  dalla
          tabella C della legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (legge
          finanziaria 2001). 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 358 dell'art.  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: 
              «Art. 2 
              1. - 357. Omissis. 
              358. Le entrate derivanti dal riversamento al  bilancio
          dello Stato  degli  avanzi  di  gestione  conseguiti  dalle
          agenzie fiscali, ad esclusione  dell'Agenzia  del  demanio,
          tranne quelli destinati alla incentivazione del  personale,
          e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno  2007  dalle
          societa'  di  cui  all'art.  59  comma   5,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per  il
          potenziamento    delle    strutture    dell'amministrazione
          finanziaria, con particolare riguardo a progetti  volti  al
          miglioramento della  qualita'  della  legislazione  e  alla
          semplificazione del  sistema  e  degli  adempimenti  per  i
          contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico
          capitolo di  entrata  sono  riassegnate,  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   ad   apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  per
          le politiche fiscali. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  6  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e  finali).  -  1.  -
          1-quater. Omissis. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88 . 
              All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo
          periodo si provvede con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze,  da  trasmettere  al  Parlamento,  per  il
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte  dei
          conti.» 
              - Si riporta il testo del comma  5-quater  dell'art.  1
          del  citato  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8: 
              «Art. 1 (Proroga di termini  in  materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1. - 5-ter. Omissis. 
              5-quater. Al  fine  di  semplificare  e  accelerare  il
          riordino dell'organizzazione  degli  uffici  del  Ministero
          della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali,  compresi  quelli  di
          diretta collaborazione, e' autorizzata per i medesimi, fino
          al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di  cui
          all'art. 4-bis del decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2018,
          n.  97.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  125  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 125 (Credito d'imposta  per  la  sanificazione  e
          l'acquisto di dispositivi di protezione). - 1. Al  fine  di
          favorire  l'adozione  di  misure  dirette  a  contenere   e
          contrastare  la  diffusione  del  Covid-19,   ai   soggetti
          esercenti attivita' d'impresa,  arti  e  professioni,  agli
          enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e
          gli enti religiosi civilmente  riconosciuti,  nonche'  alle
          strutture  ricettive  extra-alberghiere  a  carattere   non
          imprenditoriale a condizione  che  siano  in  possesso  del
          codice identificativo di cui all'art. 13-quater,  comma  4,
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un
          credito d'imposta in misura pari  al  60  per  cento  delle
          spese  sostenute  nel  2020  per  la  sanificazione   degli
          ambienti  e  degli  strumenti   utilizzati,   nonche'   per
          l'acquisto di dispositivi di protezione  individuale  e  di
          altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori
          e degli utenti. Il credito  d'imposta  spetta  fino  ad  un
          massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite
          complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. 
              2. Sono ammissibili al  credito  d'imposta  di  cui  al
          comma 1 le spese sostenute per: 
                a) la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'
          esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale  e  degli
          strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita'; 
                b)   l'acquisto   di   dispositivi   di    protezione
          individuale, quali mascherine, guanti, visiere  e  occhiali
          protettivi,  tute  di  protezione  e  calzari,  che   siano
          conformi ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza  previsti
          dalla normativa europea; 
                c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
                d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi  da
          quelli  di  cui  alla   lettera   b),   quali   termometri,
          termoscanner,  tappeti   e   vaschette   decontaminanti   e
          igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di
          sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse  le
          eventuali spese di installazione; 
                e) l'acquisto di  dispositivi  atti  a  garantire  la
          distanza di  sicurezza  interpersonale,  quali  barriere  e
          pannelli protettivi, ivi  incluse  le  eventuali  spese  di
          installazione. 
              3.  Il  credito   d'imposta   e'   utilizzabile   nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  di
          sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
          Non si applicano i limiti di  cui  all'art.  1,  comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art.  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito  d'imposta
          non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e del valore della produzione  ai  fini
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
              4. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di
          applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al  fine
          del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 
              5. L'art. 64 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  l'art.  30
          del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati. 
              6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni
          di euro per l'anno 2020 si provvede,  per  150  milioni  di
          euro ai sensi dell'art.  265  e  per  50  milioni  di  euro
          mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
          della disposizione di cui al comma 5.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  95   del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 95  (Misure  di  sostegno  alle  imprese  per  la
          riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro).  -
          1. - 6. Abrogati. 
              6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle  attivita'
          produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via
          eccezionale per l'anno 2020,  l'INAIL  utilizza  una  quota
          parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art.  8,
          comma  15,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui
          al primo periodo, l'INAIL adotta,  entro  il  15  settembre
          2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti
          di investimento delle imprese ai sensi dell'art. 11,  comma
          5, del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  con
          modalita' rapide e semplificate, anche tenendo conto  degli
          assi  di  investimento  individuati   con   il   bando   di
          finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del  comma  5  del
          presente articolo. L'INAIL provvede  all'aggiornamento  del
          piano degli investimenti per il  triennio  2020-2022  entro
          quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, al fine della verifica
          di  compatibilita'  con  i  saldi  strutturali  di  finanza
          pubblica, ai  sensi  del  citato  art.  8,  comma  15,  del
          decreto-legge   n.   78   del   2010,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.» 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  11  del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia
          di tutela della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro): 
              «Art. 11 (Attivita' promozionali). - 1. - 4. Omissis. 
              5.  L'INAIL  finanzia  con   risorse   proprie,   anche
          nell'ambito della bilateralita'  e  di  protocolli  con  le
          parti sociali e le associazioni nazionali di  tutela  degli
          invalidi del lavoro, finanzia progetti  di  investimento  e
          formazione in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
          rivolti in particolare alle piccole, medie e micro  imprese
          e progetti volti  a  sperimentare  soluzioni  innovative  e
          strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati  ai
          principi  di   responsabilita'   sociale   delle   imprese.
          Costituisce  criterio  di  priorita'   per   l'accesso   al
          finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
          passi di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  v).  L'INAIL
          svolge tali compiti con le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              Omissis.»