Art. 31 bis 
 
      Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture 
               sanitarie che ospitano reparti COVID-19 
 
  1.  Limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e  referendarie
dell'anno 2020: 
  a) nelle strutture sanitarie con almeno 100  e  fino  a  199  posti
letto che  ospitano  reparti  COVID-19  sono  costituite  le  sezioni
elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo  unico  delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e
all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e  la
elezione degli organi  delle  amministrazioni  comunali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; 
  b)  ogni  sezione  elettorale  ospedaliera  istituita   presso   la
struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19  e'  abilitata  alla
raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento  fiduciario
per COVID-19, per il tramite di  seggi  speciali  operanti  ai  sensi
dell'articolo 9, nono comma, della legge  23  aprile  1976,  n.  136,
nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie
con meno di 100 posti letto; 
  c) ai componenti di ogni sezione elettorale  ospedaliera  istituita
presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche'  a
quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla
raccolta  e  allo  spoglio  del  voto  domiciliare   degli   elettori
sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena  o
di  isolamento  fiduciario  per  COVID-19,  sono   impartite,   dalla
competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito  alle
procedure  di   sicurezza   sanitarie   concernenti   le   operazioni
elettorali. 
  2. In caso di  accertata  impossibilita'  alla  costituzione  della
sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco  puo'
nominare, quali  componenti  dei  medesimi,  personale  delle  unita'
speciali di continuita' assistenziale  regionale  (USCAR),  designato
dalla competente azienda  sanitaria  locale,  ovvero,  in  subordine,
previa  attivazione  dell'autorita'  competente,  soggetti   iscritti
all'elenco dei volontari di protezione civile che sono  elettori  del
comune. La nomina puo' essere disposta  solo  previo  consenso  degli
interessati. 
  3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del
presente articolo possono essere istituiti ulteriori  seggi  composti
anch'essi  da  personale  delle  unita'   speciali   di   continuita'
assistenziale regionale (USCAR), designato dalla  competente  azienda
sanitaria locale, che il comune  puo'  attivare  ove  necessario;  il
medesimo personale puo' essere nominato con le modalita'  di  cui  al
comma 2. 
  4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1,  2  e
3, compresi i volontari di cui al comma 2,  spetta  l'onorario  fisso
forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13  marzo  1980,  n.
70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi  oneri,  pari  a  263.088
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. 
  5. Ai volontari  di  cui  al  comma  2,  oltre  all'onorario  fisso
forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui  agli
articoli 39 e 40 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri,  pari  a
220.000 euro per l'anno 2020, si  provvede  a  valere  sulle  risorse
stanziate per l'emergenza da COVID-19 e disponibili sul Fondo per  le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  52  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  marzo   1957,   n.   361
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          l'elezione della Camera dei deputati): 
              «Art. 52 
              Negli ospedali e nelle case  di  cura  con  almeno  200
          letti e' istituita una  sezione  elettorale  per  ogni  500
          letti o frazioni di 500. 
              Gli elettori che esercitano il loro voto nelle  sezioni
          ospedaliere sono iscritti nelle liste di  sezione  all'atto
          della votazione, a cura del  presidente  del  seggio:  alle
          sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in
          sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti
          parte del personale  di  assistenza  dell'Istituto  che  ne
          facciano domanda. 
              Nel  caso  di  contemporaneita'  delle  elezioni  della
          Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  il
          presidente prende nota, sulla  lista,  degli  elettori  che
          votano soltanto per una delle due elezioni.» 
              - Si riporta il testo  dell'art.  43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570  (Testo
          unico delle leggi per la composizione e la  elezione  degli
          organi delle amministrazioni comunali): 
              «Art. 43 (Sezione elettorale presso ospedale e case  di
          cura). - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200
          letti e' istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una
          sezione elettorale in cui la votazione avra' luogo  secondo
          le norme vigenti. 
              Gli elettori che esercitano il loro voto nelle  sezioni
          ospedaliere sono iscritti nelle liste di  sezione  all'atto
          della votazione a cura  del  presidente  del  seggio;  alle
          sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in
          sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti
          parte del personale  di  assistenza  dell'istituto  che  ne
          facciano domanda. 
              Nel  caso  di  contemporaneita'  delle   elezioni   del
          Consiglio comunale e di quello  provinciale  il  presidente
          prende  nota,  sulla  lista,  degli  elettori  che   votano
          soltanto per una delle due elezioni. 
              Per  i  ricoverati  che  a  giudizio  della   direzione
          sanitaria non possono accedere alla cabina,  il  presidente
          curera' che la votazione abbia luogo secondo  le  norme  di
          cui all'art. seguente.» 
              - Si riporta il testo del nono comma dell'art. 9  della
          legge 23 aprile 1976,  n.  136  (Riduzione  dei  termini  e
          semplificazione del procedimento elettorale): 
              «Art. 9 
              1. - 8. Omissis. 
              Le disposizioni di cui al presente  art.  si  applicano
          anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta  del  voto
          dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non
          possono accedere alla cabina. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13  marzo
          1980, n. 70 (Determinazione degli  onorari  dei  componenti
          gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle  schede
          e delle urne per la votazione): 
              «Art. 1 
              1. In occasione di tutte le  consultazioni  elettorali,
          con esclusione di quelle per l'elezione dei  rappresentanti
          dell'Italia   al   Parlamento   europeo,   al    presidente
          dell'ufficio elettorale  di  sezione  e'  corrisposto,  dal
          comune nel quale  l'ufficio  ha  sede,  un  onorario  fisso
          forfettario di euro 150, oltre al trattamento di  missione,
          se dovuto, nella misura corrispondente a quella che  spetta
          ai dirigenti dell'amministrazione statale. 
              2.  A  ciascuno  degli  scrutatori  ed  al   segretario
          dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale  ha
          sede l'ufficio elettorale deve  corrispondere  un  onorario
          fisso forfettario di euro 120. 
              3. Per ogni elezione da  effettuare  contemporaneamente
          alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai  commi
          1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di  euro  37  e  di
          euro 25. In caso di  contemporanea  effettuazione  di  piu'
          consultazioni  elettorali  o  referendarie,  ai  componenti
          degli uffici elettorali  di  sezione  possono  riconoscersi
          fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 
              4. Al presidente ed ai componenti del  seggio  speciale
          di cui all'art. 9 della  legge  23  aprile  1976,  n.  136,
          spetta un onorario fisso  forfettario,  quale  che  sia  il
          numero delle consultazioni che  hanno  luogo  nei  medesimi
          giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 
              5. In  occasione  di  consultazioni  referendarie,  gli
          onorari dei componenti degli uffici elettorali  di  sezione
          sono determinati come segue: 
                a)  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e   2   sono
          determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; 
                b) gli importi di cui al comma  3  sono  determinati,
          rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; 
                c) gli importi di cui al comma  4  sono  determinati,
          rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 
              6. In occasione di  consultazioni  per  l'elezione  dei
          rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento  europeo,   gli
          onorari dei componenti degli uffici elettorali  di  sezione
          sono determinati come segue: 
                a)  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e   2   sono
          determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; 
                b) gli importi di cui al comma  4  sono  determinati,
          rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  39  e  40  del
          decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (Codice  della
          protezione civile): 
              «Art. 39 
              Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei
          volontari alle attivita'  di  protezione  civile  (art.  18
          legge 225/1992; art. 5, comma 1, lettera a),  4,  comma  1,
          lettera m) e 7, comma 1, legge n. 106/2016; art.  4,  comma
          2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma  4,  e  41,  comma  6,
          decreto legislativo n. 117/2017; articoli 9 e  15,  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 194/2001). 
              1.  Ai   volontari   aderenti   a   soggetti   iscritti
          nell'Elenco nazionale di  cui  all'art.  34,  impiegati  in
          attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione
          degli eventi di cui all'art.  7,  anche  su  richiesta  del
          sindaco o di altre autorita' amministrative  di  protezione
          civile, vengono  garantiti,  mediante  l'autorizzazione  da
          rendere  con  apposita  comunicazione  di  attivazione  del
          Dipartimento  della  protezione  civile,  per  i   soggetti
          iscritti  nell'elenco  centrale,  ovvero  delle  regioni  e
          Province autonome di Trento e di Bolzano,  per  i  soggetti
          iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente
          al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro  e'
          tenuto a consentire, per un periodo non superiore a  trenta
          giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: 
                a) il mantenimento del posto  di  lavoro  pubblico  o
          privato; 
                b)  il  mantenimento  del  trattamento  economico   e
          previdenziale da parte del  datore  di  lavoro  pubblico  o
          privato; 
                c) la copertura  assicurativa  secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 18  del  decreto  legislativo  3  luglio
          2017, n.  117,  anche  mediante  la  stipula  di  ulteriori
          polizze  integrative  da  parte  del   Dipartimento   della
          protezione civile o delle regioni e  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, nei limiti delle  risorse  finanziarie
          disponibili, da attivare in occasione della  partecipazione
          del  volontariato  organizzato  ad  emergenze  di   rilievo
          nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. 
              2. In occasione di situazioni di emergenza  di  rilievo
          nazionale  e  per  tutta  la  durata   dello   stesso,   su
          autorizzazione del Dipartimento della protezione civile,  e
          per  i   casi   di   effettiva   necessita'   singolarmente
          individuati, i limiti massimi previsti per  l'utilizzo  dei
          volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono
          essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a
          centottanta giorni nell'anno. 
              3.  Ai   volontari   aderenti   a   soggetti   iscritti
          nell'Elenco nazionale  di  cui  all'art.  34  impegnati  in
          attivita' di pianificazione, di addestramento e  formazione
          teorico-pratica e  di  diffusione  della  cultura  e  della
          conoscenza   della   protezione   civile,   preventivamente
          promosse  o  autorizzate,  con  apposita  comunicazione  di
          attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile,
          per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero  dalle
          regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano,  per  i
          soggetti iscritti nei rispettivi  elenchi  territoriali,  i
          benefici di cui al comma 1, lettere a) e b),  si  applicano
          per un periodo complessivo non  superiore  a  dieci  giorni
          continuativi  e  fino  ad  un  massimo  di  trenta   giorni
          nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle  suddette
          iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche
          alle   fasi   preparatorie   e   comunque   connesse   alla
          realizzazione delle medesime iniziative. 
              4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari
          di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta,  viene
          rimborsato, nei limiti delle risorse  finanziarie  all'uopo
          disponibili,  l'equivalente  degli  emolumenti  versati  al
          lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le
          procedure indicate nell'art.  40.  I  rimborsi  di  cui  al
          presente comma possono essere alternativamente riconosciuti
          con le modalita' del credito d'imposta ai sensi  di  quanto
          previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229. 
              5.  Ai  volontari  lavoratori  autonomi,   aderenti   a
          soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'art. 34,
          impiegati nelle attivita' previste dal presente art., e che
          ne fanno richiesta,  e'  corrisposto  il  rimborso  per  il
          mancato guadagno giornaliero  calcolato  sulla  base  della
          dichiarazione del reddito presentata  l'anno  precedente  a
          quello in cui e' stata prestata  l'opera  di  volontariato,
          nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui  al
          presente comma e' aggiornato, sulla  base  dell'inflazione,
          ogni  tre  anni,  con  apposito  decreto   del   Capo   del
          Dipartimento  della  protezione  civile  da  adottarsi   di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              6. Le disposizioni di cui  al  presente  art.,  nonche'
          dell'art. 40, si applicano anche nel caso di iniziative  ed
          attivita',  svolte  all'estero,   purche'   preventivamente
          autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.» 
              «Art. 40 
              Rimborso  al  volontariato  organizzato  di  protezione
          civile   delle   spese   autorizzate   per   attivita'   di
          pianificazione,  emergenza,  addestramento   e   formazione
          teorico-pratica e diffusione  della  cultura  e  conoscenza
          della protezione civile (art. 18 legge n. 225/1992; art. 5,
          comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma  1,
          legge n. 106/2016; art. 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y),
          32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo n. 117/2017;
          articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica
          n. 194/2001). 
              1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso,  da  parte
          dei datori di lavoro dei volontari, per le spese  sostenute
          in occasione di attivita' e  di  interventi  autorizzati  e
          relative  agli  emolumenti  versati  ai  propri  dipendenti
          nonche', da  parte  del  volontariato  organizzato  di  cui
          all'art.  32,  per  le  spese  sostenute  in  occasione  di
          attivita' e di interventi  autorizzati,  come  elencate  al
          comma 2, devono essere presentate al soggetto che  ha  reso
          la  comunicazione  di  attivazione,  che,   effettuate   le
          necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare  i
          rimborsi nei  limiti  delle  rispettive  disponibilita'  di
          bilancio. In occasione della partecipazione ad attivita' di
          lunga durata o a interventi  all'estero,  i  rimborsi  alle
          organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto
          di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato
          l'attivita'   stessa,    nei    limiti    previsti    dalla
          programmazione o con le ordinanze di cui all'art. 25. 
              2. Possono essere ammesse a rimborso,  anche  parziale,
          sulla  base   di   idonea   documentazione   giustificativa
          analitica le tipologie di spese sostenute in  occasione  di
          attivita' e di interventi autorizzati ed individuate  nella
          direttiva di cui al comma 5. 
              3.  Le   richieste   di   rimborso   da   parte   delle
          organizzazioni di  volontariato  e  dei  datori  di  lavoro
          devono  pervenire  entro  i  due   anni   successivi   alla
          conclusione  dell'intervento  o   dell'attivita'   e   sono
          presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1,  secondo
          periodo, mediante  apposita  dichiarazione  resa  ai  sensi
          dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle  spese
          sostenute con l'attivita' svolta in  occasione  dell'evento
          emergenziale. 
              4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente
          articolo  possono  essere  estesi  dal  Dipartimento  della
          protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che
          non operano nel campo della protezione civile, in  caso  di
          emergenze  di  rilievo  nazionale  e   a   condizione   che
          l'intervento di tali soggetti sia ritenuto  essenziale  per
          la migliore riuscita delle attivita' di  protezione  civile
          in corso o in programma e limitato, nel  tempo,  alle  piu'
          urgenti esigenze. 
              5. Con direttiva da adottare  ai  sensi  dell'art.  15,
          acquisito il parere del Comitato di cui all'art.  42,  sono
          definite le modalita'  e  procedure  per  la  presentazione
          delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la
          conseguente  erogazione  dei   rimborsi   spettanti.   Fino
          all'entrata in vigore della direttiva di  cui  al  presente
          comma,  restano  in  vigore  le  procedure   definite   dal
          Dipartimento della  protezione  civile  e,  per  quanto  di
          competenza, dalle Regioni e Province autonome di  Trento  e
          di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli  9  e
          10 del decreto del Presidente della Repubblica  8  febbraio
          2001, n. 194.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del  citato  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
              «Art. 44 (Fondo per le  emergenze  nazionali  (art.  5,
          legge n. 225/1992)). - 1. Per  gli  interventi  conseguenti
          agli eventi  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),
          relativamente ai quali il Consiglio dei  ministri  delibera
          la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, si provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per  le  emergenze  nazionali,  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».