Art. 31 bis Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020: a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto; c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche' a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, sono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. 2. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco puo' nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorita' competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati. 3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune puo' attivare ove necessario; il medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al comma 2. 4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza da COVID-19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati): «Art. 52 Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti e' istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneita' delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.» - Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali): «Art. 43 (Sezione elettorale presso ospedale e case di cura). - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti e' istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avra' luogo secondo le norme vigenti. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneita' delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curera' che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'art. seguente.» - Si riporta il testo del nono comma dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale): «Art. 9 1. - 8. Omissis. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina. Omissis.» - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione): «Art. 1 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale. 2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. 3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.» - Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 39 Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attivita' di protezione civile (art. 18 legge 225/1992; art. 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge n. 106/2016; art. 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo n. 117/2017; articoli 9 e 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001). 1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'art. 34, impiegati in attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'art. 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorita' amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. 2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno. 3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'art. 34 impegnati in attivita' di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative. 4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'art. 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalita' del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'art. 34, impiegati nelle attivita' previste dal presente art., e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma e' aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni tre anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Le disposizioni di cui al presente art., nonche' dell'art. 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attivita', svolte all'estero, purche' preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.» «Art. 40 Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attivita' di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (art. 18 legge n. 225/1992; art. 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge n. 106/2016; art. 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo n. 117/2017; articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001). 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonche', da parte del volontariato organizzato di cui all'art. 32, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio. In occasione della partecipazione ad attivita' di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'art. 25. 2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5. 3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attivita' e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attivita' svolta in occasione dell'evento emergenziale. 4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attivita' di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle piu' urgenti esigenze. 5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'art. 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 42, sono definite le modalita' e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.» - Si riporta il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (art. 5, legge n. 225/1992)). - 1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».