Art. 31 ter 
 
            Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti 
                con disturbo dello spettro autistico 
 
  1. La dotazione del Fondo per la cura  dei  soggetti  con  disturbo
dello spettro autistico, di cui  all'articolo  1,  comma  401,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 401 dell'art.  1  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «Art. 1 
              1. - 400. Omissis. 
              401. Al fine di garantire la compiuta attuazione  della
          legge 18 agosto 2015, n. 134, e' istituito nello  stato  di
          previsione del Ministero della salute il Fondo per la  cura
          dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con  una
          dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2016. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.