Art. 31 quater 
 
      Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari 
 
  1. All'articolo 3-quater,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) prevede la  localizzazione  dei  servizi  di  cui  all'articolo
3-quinquies sulla base  dell'analisi  dei  bisogni  di  salute  della
popolazione, garantita anche dalla piena accessibilita' ai  dati  del
Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un  sistema
informativo integrato senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica»; 
  b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate,  dal  Comitato
dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed e' approvato
dal direttore generale». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  3-quater
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  (Riordino
          della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 3-quater 
              1. - 2. Omissis. 
              3. Il Programma delle  attivita'  territoriali,  basato
          sul principio della intersettorialita' degli interventi cui
          concorrono le diverse strutture operative: 
              a)  prevede  la  localizzazione  dei  servizi  di   cui
          all'art. 3-quinquies sulla base dell'analisi dei bisogni di
          salute  della  popolazione,  garantita  anche  dalla  piena
          accessibilita' ai dati  del  Servizio  sanitario  regionale
          mediante  la  realizzazione  di  un   sistema   informativo
          integrato senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica; 
                b)   determina   le   risorse   per    l'integrazione
          socio-sanitaria  di  cui  all'art.  3-septies  e  le  quote
          rispettivamente a carico dell'unita' sanitaria locale e dei
          comuni,  nonche'  la  localizzazione  dei  presidi  per  il
          territorio di competenza; 
              c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal
          Comitato dei  sindaci  di  distretto  e  dal  direttore  di
          distretto ed e' approvato dal direttore generale. 
              Omissis.»