Art. 31 quater Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari 1. All'articolo 3-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilita' ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed e' approvato dal direttore generale».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente legge: «Art. 3-quater 1. - 2. Omissis. 3. Il Programma delle attivita' territoriali, basato sul principio della intersettorialita' degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative: a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'art. 3-quinquies sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilita' ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 3-septies e le quote rispettivamente a carico dell'unita' sanitaria locale e dei comuni, nonche' la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza; c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed e' approvato dal direttore generale. Omissis.»