Art. 7 Soggetti proponenti 1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente bando, nonche' altre amministrazioni dello Stato, universita', enti pubblici e privati, possono presentare, secondo i termini e le modalita' di cui al successivo art. 11, proposte per la stipula di accordi di programma, finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della legge n. 113/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli accordi di programma potranno essere «individuali», ossia presentati da un unico soggetto c.d. «proponente», o «congiunti», ossia presentati da almeno due soggetti, ovvero un «capofila» ed un partner. Nel caso di progetti «congiunti» il soggetto «capofila», che sara' referente nei confronti del MUR e che curera' l'esatto adempimento di tutte le attivita' previste dai successivi articoli, dovra' essere indicato nella domanda. 3. Ogni soggetto individuato dalla posizione fiscale puo' partecipare ad una sola domanda come soggetto «proponente» o, in alternativa, come soggetto «capofila» o «partner». 4. In caso di partecipazione a due o piu' domande il MUR invita il soggetto a selezionare, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, una sola domanda. 5. Decorsi i termini previsti dal comma 4 del presente articolo e in assenza di riscontro, il MUR provvedera' d'ufficio ad ammettere la partecipazione del soggetto esclusivamente per la prima domanda trasmessa e perfezionata, individuata sulla base della data e dell'ora di trasmissione cosi' come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art. 11. 6. Il MUR procedera' altresi' ad escludere la partecipazione del soggetto da tutte le eventuali ulteriori domande trasmesse e perfezionate secondo i termini e le modalita' di cui al successivo art. 11. 7. Nel caso di progetti «congiunti» il soggetto «capofila» dovra' sostenere in misura maggioritaria, e comunque in misura non inferiore al 40%, le spese del progetto. Ciascun partner progettuale dovra' sostenere le spese del progetto in misura non inferiore al 20% e non superiore al 30%. 8. In caso di rinuncia, o di esclusione ai sensi del comma 5 del presente articolo, del soggetto «capofila» i restanti soggetti dovranno indicare su richiesta dell'amministrazione il nuovo «soggetto» capofila, individuato con la percentuale di cui al comma 7 del presente articolo, e dovranno altresi' indicare le rispettive percentuali di spese progettuali dei soggetti «partner» nel rispetto del medesimo comma 7. 9. In caso di rinuncia, o di esclusione ai sensi del comma 5 del presente articolo, di uno o piu' soggetti «partner» i restanti soggetti dovranno indicare su richiesta dell'amministrazione le rispettive percentuali di spese progettuali nel rispetto del predetto comma 7.