Art. 7 
 
                         Soggetti proponenti 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente bando,  nonche'  altre
amministrazioni dello Stato, universita', enti  pubblici  e  privati,
possono presentare, secondo i  termini  e  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 11, proposte per la stipula di accordi di  programma,
finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della  legge
n. 113/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Gli accordi di programma potranno  essere  «individuali»,  ossia
presentati da un unico soggetto  c.d.  «proponente»,  o  «congiunti»,
ossia presentati da almeno due soggetti, ovvero un «capofila»  ed  un
partner. Nel caso di progetti «congiunti» il soggetto «capofila», che
sara'  referente  nei  confronti  del  MUR  e  che  curera'  l'esatto
adempimento di tutte le attivita' previste dai  successivi  articoli,
dovra' essere indicato nella domanda. 
  3.  Ogni  soggetto  individuato  dalla   posizione   fiscale   puo'
partecipare ad una sola domanda  come  soggetto  «proponente»  o,  in
alternativa, come soggetto «capofila» o «partner». 
  4. In caso di partecipazione a due o piu' domande il MUR invita  il
soggetto  a  selezionare,  entro  e  non  oltre  dieci  giorni  dalla
ricezione della richiesta, una sola domanda. 
  5. Decorsi i termini previsti dal comma 4 del presente  articolo  e
in assenza di riscontro, il MUR provvedera' d'ufficio ad ammettere la
partecipazione del  soggetto  esclusivamente  per  la  prima  domanda
trasmessa  e  perfezionata,  individuata  sulla  base  della  data  e
dell'ora di trasmissione cosi' come risultante dal sistema telematico
Sirio, di cui al successivo art. 11. 
  6. Il MUR procedera' altresi' ad escludere  la  partecipazione  del
soggetto  da  tutte  le  eventuali  ulteriori  domande  trasmesse   e
perfezionate secondo i termini e le modalita' di  cui  al  successivo
art. 11. 
  7. Nel caso di progetti «congiunti» il soggetto  «capofila»  dovra'
sostenere in misura maggioritaria, e comunque in misura non inferiore
al 40%, le spese del progetto.  Ciascun  partner  progettuale  dovra'
sostenere le spese del progetto in misura non inferiore al 20% e  non
superiore al 30%. 
  8. In caso di rinuncia, o di esclusione ai sensi del  comma  5  del
presente  articolo,  del  soggetto  «capofila»  i  restanti  soggetti
dovranno  indicare  su  richiesta   dell'amministrazione   il   nuovo
«soggetto» capofila, individuato con la percentuale di cui al comma 7
del presente articolo, e dovranno  altresi'  indicare  le  rispettive
percentuali di spese progettuali dei soggetti «partner» nel  rispetto
del medesimo comma 7. 
  9. In caso di rinuncia, o di esclusione ai sensi del  comma  5  del
presente articolo, di  uno  o  piu'  soggetti  «partner»  i  restanti
soggetti  dovranno  indicare  su  richiesta  dell'amministrazione  le
rispettive percentuali di spese progettuali nel rispetto del predetto
comma 7.