Art. 8 
 
                  Accordi di programma ammissibili 
 
  1. Gli accordi di programma possono presentare costi per un  valore
minimo di euro 300.000,00 e massimo di euro 800.000,00. 
  2. Il contributo minimo  riconosciuto  agli  accordi  di  programma
ammessi  al  finanziamento  non  potra'  essere  inferiore   a   euro
210.000,00. 
  3. Gli  accordi  di  programma  dovranno  riguardare  attivita'  da
realizzare  in  un  arco  temporale  massimo  di  ventiquattro   mesi
consecutivi. 
  4. L'inizio delle attivita' progettuali dovra' essere compreso  tra
la  data  di  comunicazione  della  registrazione   dell'accordo   di
programma e il novantesimo giorno successivo alla data della predetta
comunicazione. 
  5. Nei progetti dovranno essere descritti, in modo puntuale  chiaro
e dettagliato, i seguenti elementi: 
    a) le finalita'  perseguite,  in  coerenza  con  quanto  previsto
all'art. 1, comma 2.2., del presente bando; 
    b) le attivita' previste e il piano di sviluppo  temporale  delle
stesse; 
    c) i costi preventivati  per  la  realizzazione  del  progetto  e
l'utilizzo dei contributi richiesti; 
    d) i risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione  dei
destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti
e sistema  pubblico  e  privato  di  riferimento,  di  collaborazioni
attivabili a livello nazionale e internazionale; 
    e) i collegamenti tra obiettivi del progetto, costi  preventivati
e utilizzo, specifico impatto dei contributi; 
    f)  l'originalita'  e   l'innovativita'   nelle   metodologie   e
tecnologie  didattiche  dedicate  alla   diffusione   della   cultura
scientifica. 
  6. I  progetti  presentati  dovranno  essere  corredati  dai  piani
finanziari predisposti secondo le seguenti «Voci di spesa»: 
    a) spese per il personale (dipendente e non dipendente)  che  non
dovranno superare il 30% del costo totale del progetto; 
    b)  strumentazione  (peculiare  e  strettamente  necessaria  alla
realizzazione del progetto); 
    c) materiali e beni di consumo (a titolo esemplificativo  ma  non
esaustivo: cancelleria etc.); 
    d) missioni e viaggi (strettamente e motivatamente necessari alla
realizzazione del progetto); 
    e) spese generali che non dovranno  superare  il  10%  del  costo
totale del progetto; 
    f) altro (a titolo esemplificativo ma non  esaustivo:  contratti,
consulenze etc.) che non dovranno superare il 30%  del  costo  totale
del progetto.