Art. 8 Accordi di programma ammissibili 1. Gli accordi di programma possono presentare costi per un valore minimo di euro 300.000,00 e massimo di euro 800.000,00. 2. Il contributo minimo riconosciuto agli accordi di programma ammessi al finanziamento non potra' essere inferiore a euro 210.000,00. 3. Gli accordi di programma dovranno riguardare attivita' da realizzare in un arco temporale massimo di ventiquattro mesi consecutivi. 4. L'inizio delle attivita' progettuali dovra' essere compreso tra la data di comunicazione della registrazione dell'accordo di programma e il novantesimo giorno successivo alla data della predetta comunicazione. 5. Nei progetti dovranno essere descritti, in modo puntuale chiaro e dettagliato, i seguenti elementi: a) le finalita' perseguite, in coerenza con quanto previsto all'art. 1, comma 2.2., del presente bando; b) le attivita' previste e il piano di sviluppo temporale delle stesse; c) i costi preventivati per la realizzazione del progetto e l'utilizzo dei contributi richiesti; d) i risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale; e) i collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e utilizzo, specifico impatto dei contributi; f) l'originalita' e l'innovativita' nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica. 6. I progetti presentati dovranno essere corredati dai piani finanziari predisposti secondo le seguenti «Voci di spesa»: a) spese per il personale (dipendente e non dipendente) che non dovranno superare il 30% del costo totale del progetto; b) strumentazione (peculiare e strettamente necessaria alla realizzazione del progetto); c) materiali e beni di consumo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cancelleria etc.); d) missioni e viaggi (strettamente e motivatamente necessari alla realizzazione del progetto); e) spese generali che non dovranno superare il 10% del costo totale del progetto; f) altro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: contratti, consulenze etc.) che non dovranno superare il 30% del costo totale del progetto.