Art. 9 
 
            Risorse finanziarie e modalita' di erogazione 
 
  1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente  Titolo III
il  MUR,  in  coerenza  con  le  indicazioni  contenute  nel  decreto
ministeriale n. 372 del 7  giugno  2016  relativo  alla  ripartizione
dello stanziamento per  l'esercizio  finanziario  2016,  nel  decreto
ministeriale n. 150 del 16  marzo  2017  relativo  alla  ripartizione
dello stanziamento per  l'esercizio  finanziario  2017,  nel  decreto
ministeriale n. 191 del 2 marzo 2018 relativo alla ripartizione dello
stanziamento  per   l'esercizio   finanziario   2018,   nel   decreto
ministeriale n. 719 del 5  agosto  2019  relativo  alla  ripartizione
dello stanziamento per l'esercizio finanziario  2019  e  nel  decreto
ministeriale n. 556 del 28 agosto  2020  relativo  alla  ripartizione
dello  stanziamento  per  l'esercizio  finanziario   2020   mette   a
disposizione risorse finanziarie per complessivi euro 4.545.591,45; 
  2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria  finale
e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste dal comma
1 del presente articolo. 
  3. I contributi verranno attribuiti nella misura dell'80% dei costi
giudicati congrui, pertinenti e ammissibili. 
  4. In caso di progetti finanziati con un contributo minore rispetto
a quello richiesto, il MUR  provvedera'  d'ufficio  alla  contestuale
riduzione proporzionale  delle  voci  di  spesa  previste  nei  piani
finanziari. 
  5. Il trasferimento di risorse sara' disposto in favore di tutti  i
soggetti beneficiari secondo le seguenti modalita': 
    a) una prima erogazione, a titolo di anticipo, in misura del  60%
del contributo riconosciuto, successivamente  al  perfezionamento  di
appositi accordi di programma stipulati e sottoscritti tra i soggetti
proponenti ed il MUR; 
    b) una seconda erogazione, a  titolo  di  saldo,  sara'  disposta
successivamente all'approvazione del rendiconto scientifico-contabile
finale che dovra'  essere  presentato  dal  soggetto  «proponente»  o
«capofila», entro  novanta  giorni  dalla  chiusura  delle  attivita'
progettuali di cui all'art. 8, comma 3 del presente bando, unitamente
alla documentazione giustificativa attestante  l'intero  importo  dei
costi ammissibili. 
  6. In caso di mancata rendicontazione o  di  esito  negativo  delle
attivita' di controllo e  monitoraggio  tecnico-scientifico,  il  MUR
procedera' alla revoca dei contributi assegnati e al  recupero  delle
somme erogate e di ogni eventuale somma a titolo risarcitorio. 
  7. Nel caso in cui l'importo rendicontato  e  accertato  a  seguito
delle verifiche amministrative risulti inferiore al  costo  giudicato
ammissibile, il contributo a carico del MUR sara'  ricalcolato  nella
misura dell'80% di quanto effettivamente  rendicontato  e  accertato,
fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate. 
  8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo  sia  un
soggetto privato l'erogazione  dell'anticipo  di  cui  al  precedente
comma 5, lettera a) avverra' previa presentazione di idonea  garanzia
fideiussoria per l'intero importo della somma da liquidare  a  titolo
di anticipo, predisposta secondo il  modello  approvato  con  decreto
direttoriale 16 marzo 2017, n. 557. 
  9. Le disposizioni sui termini e le modalita'  di  rendicontazione,
controllo e monitoraggio degli interventi oggetto  del  finanziamento
sono   disciplinate   nell'allegato   A)   «Linee   guida   per    la
predisposizione del rendiconto scientifico-contabile finale  Progetti
"Contributi  annuali"  PANN20  -  Progetti  "Accordi  di   programma"
ACPR20», che e' parte integrante del presente bando.