Art. 18 Revoche 1. Le agevolazioni di cui al presente capo III sono revocate, in tutto o in parte, nei seguenti casi: a) mancata attuazione del programma di ristrutturazione; b) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; d) mancata osservanza delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro; e) mancato rispetto delle norme edilizie e urbanistiche nonche' di quelle inerenti alla tutela ambientale; f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; g) riduzione dei livelli occupazionali, disposta durante il periodo di fruizione dell'incentivo o comunque in vigenza dell'obbligo di mantenimento degli stessi, salvo che le cause della riduzione siano determinate da giusta causa o giustificato motivo di licenziamento soggettivo o da eventi non imputabili al datore di lavoro; h) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 12, lettere f), g) e h). 2. Nel caso di revoca delle agevolazioni, l'impresa e' tenuta a restituire l'importo complessivo erogato con le maggiorazioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.