Art. 18 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente capo III  sono  revocate,  in
tutto o in parte, nei seguenti casi: 
    a) mancata attuazione del programma di ristrutturazione; 
    b)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per
fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    c)  false  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   dall'impresa
beneficiaria; 
    d) mancata osservanza delle disposizioni  poste  a  tutela  delle
condizioni di lavoro; 
    e) mancato rispetto delle norme edilizie e  urbanistiche  nonche'
di quelle inerenti alla tutela ambientale; 
    f)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94,  comma  2,
del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    g) riduzione  dei  livelli  occupazionali,  disposta  durante  il
periodo  di  fruizione   dell'incentivo   o   comunque   in   vigenza
dell'obbligo di mantenimento degli stessi, salvo che le  cause  della
riduzione siano determinate da giusta causa o giustificato motivo  di
licenziamento soggettivo o da eventi  non  imputabili  al  datore  di
lavoro; 
    h) mancato rispetto degli obblighi di cui  all'art.  12,  lettere
f), g) e h). 
  2. Nel caso di revoca delle agevolazioni,  l'impresa  e'  tenuta  a
restituire  l'importo  complessivo  erogato  con   le   maggiorazioni
previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.